Decreto ingiuntivo revocato ma condanna al pagamento dei canoni accessori non pagati: il Tribunale di Catanzaro chiude la vicenda giudiziaria che ha portato nelle aule di via Argento la questione dell'utilizzo dell'impianto di calcio, compresi locali spogliatoio, servizi e magazzini del "Poligiovino” nel quartiere Lido, da luglio 2013.
L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, difesa dall'avvocato Federica Pallone, ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. (la squadra di calcio che ha militato nei campionati professionistici, guidata dal presidente Giuseppe Cosentino, vista l'impossibilità giuridica di denominarsi Us Catanzaro), difesa dall'avvocato Sabrina Rondinelli, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di € 16.2500,00, di cui € 12.000,00 a titolo di canoni dovuti, stante il mancato pagamento del canone per due annualità, ed € 4.250,00 a titolo di rimborso forfettario per utenze, avendo il conduttore versato l’importo dovuto per sole 11 mensilità e non per le 28 maturate alla data del novembre 2015.
A sostegno del credito, l’Amministrazione ricorrente ha depositato il contratto del 26.07.2013 intercorso fra le parti, con il quale l’Amministrazione ha concesso alla società opponente l’uso dell'impianto di calcio, compresi locali spogliatoio, servizi e magazzini presso il “Poligiovino” sito in Catanzaro, quartiere Lido, di sua proprietà.
La squadra, infatti, non solo non ha dedotto o provato il corretto adempimento ma ha esplicitamente affermato di non aver corrisposto il pagamento del canone dovuto, ritenendo di non esserne tenuta, in ragione delle condizioni del bene locato.
A fondamento dell’opposizione svolta la società ha eccepito, piuttosto, una inadempienza del proprietario del campo di calcio concesso in uso affermando che il campo non era idoneo all’uso prefissato nel contratto e che presentava dei vizi occulti che lo rendevano inutilizzabile. Parte opponente ha affermato, quindi, di aver sostenuto delle spese per i lavori di manutenzione e che gli esborsi sostenuti dalla società per rendere il bene locato conforme all’uso superavano la morosità
contestata dal proprietario.
Il Tribunale ha messo in evidenza nella sentenza che le mancanze imputate alla parte locatrice non possono considerarsi, neppure in astratto, rientranti nei presupposti sanciti dall’art. 1578 c.c. per l’accoglimento della domanda di riduzione del canone di locazione pattuito.
L’odierna parte opponente, infatti, non ha neppure allegato (quindi tantomeno dimostrato) di essere stata integralmente privata dell'uso della cosa locata, per via delle criticità di cui – in tesi – questa sarebbe stata affetta. In particolare il conduttore, pur lamentando le sopra riportate criticità della res locata, non ha né dedotto, né tanto meno dimostrato, di avere offerto alla parte locatrice la restituzione dell'immobile, in epoca antecedente, concomitante o posteriore alla sospensione dei pagamenti. Tanto dimostra, senza margine di dubbio, che la res locata sia stata concretamente
utilizzata, dall’odierno convenuto, ad onta delle carenze manutentive, ovvero dei vizi denunziati in giudizio.
Le spese sostenute da parte opponente per la manutenzione del bene locato, pertanto, non giustificano in alcun modo l’illegittima autosospensione dal pagamento del canone, essendosi rivelate, quindi, infondate le scarne difese attoree svolte sul punto. Con riguardo, infine, al mancato pagamento delle utenze, la società opponente ha eccepito di
aver corrisposto l’importo dovuto forfettario pari a complessivi euro 5.750,00 ed ha prodotto due bonifici inoltrati all’Amministrazione convenuta dai quali risulta il pagamento complessivo di € 5.750,00, pari alla somma dovuta per il rimborso forfettario per le utenze per complessive 23 mensilità (€ 3.000,00 per i mesi da agosto 2013 a luglio 2014, 12 mensilità, ed € 2.750,00 per i mesi da agosto 2014 a giugno 2015, 11 mensilità).
La decisione finale del giudice Francesco Rinaldi: revoca del decreto ingiuntivo e condanna del Catanzaro Calcio 2011al pagamento in favore dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro dell’importo complessivo di 13.250 euro.
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