Con la legge di Bilancio vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La durata massima prevista è di 12 settimane che tuttavia si atteggiano in maniera diversa a seconda dell'Istituto invocato. Sotto il profilo della cassa integrazione ordinaria le 12 settimane potranno essere utilizzate entro il 31 marzo 2021. Per l'assegno ordinario e per la cassa in deroga potranno essere utilizzate in un ambito temporale più ampio, pertanto dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che si collocano dal 1° gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane della legge di Bilancio. Non cambia niente per quanto riguarda la presentazione delle domande all'Inps che dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento, o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il datore sarà obbligato al pagamento delle retribuzioni e degli oneri ad essa connessi. Viene anche rifinanziata la CISOA per la durata massima di 90 giorni nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.
Per quanto riguarda i beneficiari di queste nuove 12 settimane di ammortizzatore la legge specifica che i beneficiari sono i lavoratori in forza al primo gennaio 2021 e non è richiesta la contribuzione addizionale. Per le imprese di rilevanza economica di particolare interesse è prevista la possibilità di prorogare la CIGS per riorganizzazione di 12 mesi e per crisi aziendale per 6 mesi al fine del completamento dei programmi previsti o, nel caso del contratto di solidarietà, per 12 mesi in caso di persistenza degli esuberi. Tutte le informazioni sono contenute nella circolare n.1/21 redatta dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro.
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