"Il Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale (Burc n. 92 del 12 Novembre 2021), approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 novembre 2021 presenterebbe dei profili di illegittimità, tenuto conto della previsione di cui all'art. 19 del D. Lgs 165/2001". La pensa così il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro Antonello Talerico. Il regolamento disciplina sostanzialmente le procedure per individuare i dirigenti dei settori dei vari dipartimenti della Giunta regionale. Secondo Talerico le regole regionali sarebbero troppo restrittive rispetto ai requisiti previsti dalla normativa nazionale. "E' evidente che si escluderebbero dal conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale tutti coloro che pur avendo maturato esperienza e competenza nella pubblica amministrazione, non potessero però vantare anche nel proprio curriculum attività di ricerca o di docenza universitaria. Proprio per questo ritengo che tale previsione dell'art. 5 del nuovo Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale, dovrà essere emendato e riportato al dato letterale dell'art. 19, co. 6 del D. L.vo n. 165/2001, onde evitare contenziosi e malumori interni", sostiene Talerico.
Di seguito il confronto dei due 'testi'
All'art. 5 del detto regolamento regionale (rubricato "Requisiti generali") al. co. 3, lett. c) n. 2 recita testualmente che in assenza della qualifica dirigenziale, la particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica sarà desumibile congiuntamente (ovvero si richiede la presenza di tutti i seguenti requisiti, contrariamente dalla normativa nazionale):
2.1) dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione, ovvero ancora del diploma di master di secondo livello conseguito presso Università italiane o straniere; 2.2) da pubblicazioni scientifiche coerenti con l’incarico oggetto di conferimento; 2.3) da concrete e comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. 3) provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Sennonché, quei requisiti che il regolamento prevede come necessari congiuntemente (id est dovranno sussistere tutti), in realtà nell'Art 19, comma 6 del D. L.vo n. 165/2001 (tra l'altro richiamato dall'art. 1 del medesimo regolamento regionale) vengono considerati alternativamente.
Ed invero, all'Art 19, comma 6 è detto "...Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita
motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato".
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