
Con la sentenza n. 192/2024, conseguente all’impugnazione da parte delle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna, della Legge 26 giugno 2024, che introduceva l’Autonomia Differenziata nel nostro ordinamento giuridico e che di fatto sovvertiva importanti principi costituzionali, la Corte Costituzionale ha di fatto bocciato molti punti chiave della legge richiedendo una importante revisione della stessa ed una maggiore attenzione dei principi costituzionali, quali la sussidiarietà, il principio di leale collaborazione ed il principio di uguaglianza. La Corte afferma con nettezza il carattere cooperativo del nostro regionalismo…” il quale non può mai diventare un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale” evidenziando come il “popolo e la nazione sono unità non frammentabili” … ”esiste una sola nazionale, ribadisce la Corte, senza che siano configurabili “popoli regionali”. Tali esigenze di unità e di rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di solidarietà riguardano, in particolare modo, la sanità per l’importanza che la materia
riveste.
Tuttavia, a fronte delle sopra citate raccomandazioni della Corte Costituzionale e ignorandone gli
indirizzi, la Regione Calabria ha sottoscritto con la Regione Emilia apposita Convenzione, con la quale si stabiliscono “tetti di spesa” annuali per l’assistenza dei cittadini calabresi presso le strutture sanitarie della Regione Emiliana, aggirando di fatto quanto stabilito con la sopracitata sentenza n. 192/2024. In concreto l’Emilia Romagna, una volta raggiunto il limite di spesa annuale stabilito in Convenzione, potrà “legittimamente” rifiutare l’assistenza sanitaria ai cittadini residenti in Calabria, che ne facessero richiesta, tenuto conto che la Regione Calabria, per mano del Presidente Occhiuto, ha sottoscritto una Convenzione in tal senso. Tale Convenzione, dunque, viola: 1) il principio di unità: il Sistema Sanitario Nazionale, lo ricordiamo, è unico, le Regioni hanno autonomia Finanziaria ed Organizzativa, non si può limitare l’accesso al Sistema Sanitario Regionale a nessun cittadino italiano; 2) il principio di solidarietà e di uguaglianza ribadito dalla Corte poiché i cittadini residenti in Calabria, purtroppo, per come evidenziato da tutte le classifiche, nonché dalla misurazione dei LEA, non possono godere degli stessi servizi sanitari e delle stesse cure di cui godono i cittadini di altre regioni, in primis quelli delle regioni del Nord. Per cui, con la sottoscrizione di questa Convenzione, si violerebbe il principio di uguaglianza. Da quanto sopra illustrato appare evidente, dunque, che il Presidente Occhiuto non solo ha votato a favore dell’Autonomia Differenziata ma ha anche sottoscritto una convenzione che non tiene conto della realtà odierna e che penalizza oltremodo i cittadini calabresi, i quali in presenza di un servizio sanitario regionale con gravi deficienze strutturali e professionali, non in grado
di erogare prestazioni qualitativamente valide, non possono cercare soluzione ai loro problemi di salute nemmeno fuori regione. Oggi, in conclusione, ai cittadini calabresi (che avrebbero la possibilità economica), vengono impediti anche i “viaggi della speranza”, poiché, quelli che la possibilità economica non ce l’hanno, rinunciano del tutto a curarsi. I cittadini calabresi sono, dunque, cittadini con diritti e dignità diversi.
Il Circolo cittadino di Catanzaro respinge con fermezza tale violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti e chiede l’immediato ritiro della Convenzione sottoscritta e l’immediata impugnazione davanti agli organi competenti, da parte dell’opposizione presente in Consiglio Regionale, diffidando il Presidente Occhiuto dal sottoscrivere altre Convenzioni con altre Regione (per come si paventa da notizie di stampa).
Così Fabiola Scozia, segretaria cittadina Circolo Giuditta Levato
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