Intrieri: "Il sorteggio dei magistrati non è incostituzionale"

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"Un equivoco da chiarire"

  25 febbraio 2026 13:37

di MARILINA INTRIERI

Nel dibattito pubblico sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, il tema del sorteggio dei magistrati per la composizione di alcuni organi di governo autonomo ha sollevato obiezioni ricorrenti, spesso sintetizzate in un’affermazione netta: il sorteggio sarebbe incostituzionale.

Si tratta, tuttavia, di una tesi che poggia su un equivoco di fondo, frutto della sovrapposizione impropria tra logica rappresentativa e funzione giurisdizionale.

1. Il sorteggio non è vietato dalla Costituzione

Un primo dato, semplice ma decisivo, va chiarito: la Costituzione non vieta il sorteggio.

Non esiste alcuna disposizione costituzionale che imponga l’elezione come metodo esclusivo di selezione per tutti gli organi pubblici. L’elezione è richiesta là dove vi è rappresentanza politica; non è invece un principio generale dell’ordinamento.

Il sorteggio, in sé, è un criterio procedurale, non una forma di governo. La sua legittimità costituzionale dipende dalla funzione dell’organo cui si applica, non dalla sua natura astratta.

2. Eletti e giudici: due logiche costituzionali diverse

L’errore più frequente consiste nel giudicare il sorteggio dei magistrati con le categorie proprie degli organi elettivi.

Gli organi rappresentativi traggono legittimazione dal voto popolare,esprimono indirizzo politico, devono rispondere agli elettori.

I giudici, al contrario non rappresentano il popolo;non esercitano indirizzo politico;sono chiamati a garantire l’applicazione imparziale della legge.

Per questo la Costituzione non richiede che i giudici siano eletti, ma che siano indipendenti e imparziali. Applicare ai magistrati il paradigma dell’elezione significa confondere due piani che l’assetto costituzionale tiene volutamente distinti.

3. Il sorteggio come strumento di garanzia, non di arbitrarietà

Un altro equivoco diffuso è l’identificazione del sorteggio con la casualità cieca o con l’arbitrio. In realtà, il sorteggio previsto dalla riforma non è mai “puro”, ma opera su una platea qualificata di magistrati;in presenza di requisiti normativamente predeterminati;all’interno di una cornice di garanzie.

In questo contesto, il sorteggio non sostituisce la competenza, ma interviene dopo la competenza, come meccanismo di selezione finale. La sua funzione è quella di ridurre il peso dei condizionamenti correntizi e delle logiche di appartenenza.

Paradossalmente, in un sistema segnato da forti dinamiche associative, il sorteggio può risultare più coerente con il principio di imparzialità rispetto a procedure formalmente elettive ma sostanzialmente condizionate.

4. Il vero parametro costituzionale: la funzione

La domanda corretta, dal punto di vista costituzionale, non è se il sorteggio sia in astratto legittimo o illegittimo, ma se esso sia coerente con la funzione dell’organo interessato.

Se l’organo non è rappresentativo;non esprime indirizzo politico; svolge funzioni di garanzia o autogoverno tecnico, il sorteggio non viola la Costituzione. Al contrario, può concorrere a realizzarne i principi fondamentali di indipendenza della magistratura.

5. Conclusione: un falso problema costituzionale

Affermare che il sorteggio dei magistrati sia di per sé incostituzionale significa proiettare categorie politiche su una funzione che politica non è.

La Costituzione non chiede ai giudici di essere rappresentativi, ma di essere liberi da condizionamenti.

Il sorteggio non è una negazione della Costituzione, bensì uno strumento possibile per rafforzarne i valori portanti.

Il vero rischio costituzionale e’ la confusione tra rappresentanza e giurisdizione, che finirebbe per indebolire proprio ciò che la Costituzione intende proteggere”


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