Il dott. A. L. depositava ricorso innanzi al TAR Lazio, dopo regolare notifica all’Università UNICAMILLUS e al MIUR, con assegnazione alla Sez. III, con cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 5 novembre 2021, con cui l’Ateneo UNICAMILLUS ha respinto l’istanza avanzata in cui si chiedeva “di poter accedere al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso codesta Spettabile UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, con riconoscimento in proprio favore di tutti i crediti correlati al conseguimento della suindicata laurea e, pertanto, con passaggio diretto senza effettuazione di test di ingresso e con il correlativo inserimento nell’ultimo anno di corso, in considerazione della piena sovrapponibilità ed utilità degli esami sostenuti nell’altro percorso didattico universitario”;
– della graduatoria di ammissione al II anno a seguito del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021;
– della graduatoria di ammissione al III anno a seguito del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14 .12.2021;
– di tutti i verbali della Commissione di Valutazione (dalla sua costituzione in seduta all’emissione del provvedimento reiettivo) inerente la procedura di valutazione operata a carico del Dott. A. L., nonché dei verbali, sempre della medesima Commissione e nell’anno accademico in corso 2021/2022, di analoghe procedure a carico di altri iscritti, richiesti a UNICAMILLUS, ma non ottenuti;
– dei chiarimenti del 21.12.2021 di UNICAMILLUS in risposta alla diffida stragiudiziale del 10.12.2021 dei legali del Dott. L., con omissione circa l’accesso agli atti;
– del Decreto Rettoriale n. 206/2021 del 14.12.2021, con cui si dava avviso della possibilità di presentazione delle richieste di trasferimento per anni successivi al primo, in relazione ai criteri di valutazione delle domande;
– del Regolamento Didattico dell’Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.01.2018;
– nonché tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali con la revoca e la riforma degli effetti pregiudizievoli prodotti.
Si teneva l’udienza del 20.04.2022 per la discussione dell’incidente cautelare e, stante il deposito documentale di controparte, si chiedeva di poter notificare motivi aggiunti avverso il regolamento didattico prodotto da UNICAMILLUS.
Il Collegio disponeva conformemente, rinviando all’esito della notificazione e deposito dei motivi aggiunti la fissazione di una nuova udienza di discussione della sospensiva invocata.
Con motivi aggiunti del 27.04.2022 il Dott. A. L. chiedeva l’annullamento nell’ambito del ricorso principale proposto avverso le medesime parti:
1) del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, ratificato dal Comitato tecnico organizzatore del 15 ottobre 2019;
2) nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati.
Il 18.05.2022 veniva fissata la discussione dell’incidente cautelare. All’esito il TAR Lazio Sez. III, con ordinanza , pubblicata in data 23 maggio 2022, accoglieva la domanda cautelare, fissando contestualmente il merito per l’udienza del 09.11.2022.
L’ Ateneo internazionale romano interponeva atto di appello cautelare al Consiglio di Stato che però dava ragione alla tesi di diritto sostenuta dagli Avv.ti Antonella MASCARO e Luigi CIAMBRONE. Infatti l’appello veniva recisamente respinto e confermata la ordinanza cautelare di accoglimento del TAR per il Lazio.
Infatti il Consiglio di Stato in data 21 luglio 2022 ha rigettato le censure di UNICAMILLUS così statuendo in parte motiva: “ Rilevato che: ad una prima sommaria delibazione risulta preferibile l’interpretazione restrittiva, che, della clausola limitativa controversa, ha offerto l’atto impugnato; ritenuto soprattutto che: – non sussiste il periculum in mora paventato dall’appellante atteso che in ogni caso qualunque decisione definitiva sarà subordinata all’esito del giudizio e in ogni caso l’ente dovrà solo procedere alla valutazione dei titoli in possesso dell’appellato; – conclusivamente non ricorrono i presupposti per concedere la chiesta tutela cautelare; – possono essere compensate le spese della presente fase …”.
In data 09 novembre 2022 si è discusso il merito della causa e il TAR per il Lazio con sentenza, depositata in data 11.11.2022, ha accolto i motivi di ricorso e di quelli aggiunti con contestuale ordine all’Ateneo di procedere, per il tramite della competente commissione di valutazione, al riesame della posizione del Dott. A. L. tramite l’apprezzamento del percorso didattico formativo svolto dal medesimo. Con condanna alle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza.
UNICAMILLUS impugnava la sentenza al Consiglio di Stato e ne chiedeva, sotto molteplice censure, la riforma con suo annullamento.
In data 14.11.2023 la Sezione VII del CdS fissava l’udienza di merito per la discussione dell’appello.
In data 29.01.2024 veniva pubblicata la decisione che rigettava l’appello di UNICAMILLUS e confermava in toto la sentenza del TAR per il Lazio confermando la bontà del ricorso presentato dal nostro Studio in favore del Dott. A.L..
Questi alcuni passaggi motivazionali dell’interessantissima decisione: “L’appello neppure risulta fondato per la parte in cui contesta la erroneità dell’accoglimento, nel merito, del ricorso di primo grado, in quanto non risponde ad alcun canone di ragionevolezza la pretesa dell’Università appellante di estendere la regola della obsolescenza al decorso di otto anni a chi si è laureato e ha un titolo che non viene inciso nella sua validità ed efficacia dal decorrere del tempo,considerato che il titolo di studio non ha termine di durata unitamente agli esiti degli esami che hanno portato al suo ottenimento.”
Ed ancora: “In particolare, l’art. 17 del Regolamento universitario invocato deve essere necessariamente interpretato alla luce dell’art. 149 del R.D. 1592/1933, a ragione parimenti richiamato dal provvedimento impugnato in primo grado, che limita la possibilità di applicare il meccanismo dell’obsolescenza dei CFU, riferendosi ai soli studenti che non hanno ancora concluso la propria pregressa carriera accademica con il conseguimento del relativo titolo, ovverosia ad una fattispecie differente rispetto alla peculiare posizione del ricorrente, già laureato.”
Ed ancora: “Nessun rilievo può, poi, essere attribuito alla dedotta mera circostanza fattuale
che il precedente titolo di studio sia stato conseguito in Spagna –vale a dire in altro
Paese dell’Unione Europea, dovendo comunque valere il principio del muto
riconoscimento- posto che il diniego impugnato in primo grado non contiene alcun
riferimento al preteso valore ostativo della predetta circostanza.
–Neppure risulta decisiva –e quindi può non essere esaminata- la censura
secondo cui il Giudice di primo grado si sarebbe sostituito all’Amministrazione
nell’applicazione della clausola discrezionale, prevista dal citato Regolamento, che
consente all’Ateneo di derogare al limite dell’obsolescenza in casi particolari, posto
che –come sopra evidenziato- nella fattispecie in esame non era in realtà
configurabile alcuna previsione generale di obsolescenza alla quale poter derogare.
– Alla stregua delle pregresse considerazioni risulta, infine, palesemente non
fondato il motivo d’appello concernente la condanna alle spese processuali del
primo grado di giudizio, che – salvo ragioni particolari qui non sussistenti – non
possono che seguire la soccombenza.”
Scrivono inoltre i giudici di palazzo Spada, fra l’altro nella articolata sentenza, “Infatti, l’invocata necessità di evitare il riconoscimento, in favore degli studenti, di CFU conseguiti sulla base di esami risalenti relativi a insegnamenti che, per via del progresso della scienza medica, sono in costante evoluzione, non può superare il dato oggettivo secondo cui quegli stessi esami hanno consentito il conseguimento di un titolo accademico , che mantiene pieno valore nel tempo, e che potrebbe anche consentire al titolare di accedere alla stessa Università non come studente, bensì come docente. La rivendicata autonomia universitaria potrà pertanto esplicarsi, se del caso, sul diverso profilo di una costante offerta di aggiornamento degli studenti -ma anche dei docenti- alla sempre più rapida e sempre più globale evoluzione scientifica etecnica propria, in particolare, della medicina.”
L’operato dell’Ateneo UNICAMILLUS è stato censurato dai giudici del TAR Lazio prima e dal Consiglio di Stato dopo, in accoglimento del ricorso dello Studio Legale Ciambrone – Mascaro & Partners ed ora anche tutti gli altri Atenei in Italia dovranno uniformarsi a tale importante ed innovativa decisione. Se non lo faranno si esporranno a migliaia di ricorsi di laureati che vogliono implementare il loro bagaglio scientifico e culturale accademico e che non possono essere equiparati alla figura dello studente che non sostiene esami da almeno otto anni. Il criterio dell’obsolescenza è stato per loro definitivamente archiviato!
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