
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Il procedimento noto come “Karpanthos” ha rappresentato un passaggio rilevante nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio calabrese, con un impianto accusatorio articolato e una pluralità di posizioni sottoposte al vaglio dibattimentale.
Nel corso del processo, svoltosi in primo grado, dinanzi il GUP di Catanzaro Dr M. Santoemma, come fisiologico in procedimenti di tale complessità, sono emersi profili eterogenei: responsabilità accertate, tesi accusatorie ridimensionate, valutazioni puntuali sul contributo collaborativo reso da singoli imputati.
È in questo perimetro – quello della prova e del contraddittorio – che si forma la sola verità giuridicamente rilevante: la verità processuale.
All’interno di questo quadro, una parte del dibattito pubblico è stata alimentata da una lettura giornalistica che ha dato particolare risalto al contenuto di alcune intercettazioni tra Vincenzo Antonio Iervasi , dalla sottoscritta difeso e la propria consorte.-
In quella ricostruzione – tali conversazioni venivano interpretate come l’indizio di un presunto “piano” volto a orientare la collaborazione con la giustizia per ottenere benefici premiali e, in prospettiva, l’accesso al programma speciale di protezione.
Una lettura suggestiva, che ha contribuito al clamore mediatico attorno alla vicenda.
Sul piano tecnico-giuridico, tuttavia, una simile impostazione impone prudenza. Le intercettazioni tra coniugi, specie quando maturano in un contesto di forte pressione emotiva e di evidente sofferenza personale, non sono di per sé stesse dimostrazione di un “disegno criminoso”.
Nel processo penale il dato conversazionale richiede un’interpretazione rigorosa: univocità del significato, contestualizzazione e, soprattutto, riscontri esterni.
In difetto, il loro valore resta indiziario e non autosufficiente.
Il dispositivo pronunciato dal giudice ha riportato la discussione sul terreno proprio del processo: la verifica dell’effettività della collaborazione in termini probatori. Il riconoscimento dell’attenuante premiale presuppone, per definizione, un apporto valutato come concreto e utile all’accertamento dei fatti. Ciò è incompatibile con l’idea di una collaborazione artificiosamente costruita: la valutazione giudiziale si fonda su coerenza, riscontri e incidenza probatoria, non su narrazioni suggestive.
E Iervasi oggi può dirsi meritevole di quanto ha auspicato sin dall’inizio, ovvero il riconoscimento premiale per la dissociazione attuosa-
A fronte di una richiesta di 20 anni di reclusione da parte della Pubblica Accusa, lo stesso ha incassato una condanna , allo stato, pari ad anni 6 e mesi 9 e giorni 23 di reclusione-
Va inoltre chiarito, in modo netto, che non risultano accuse ingiuste mosse dal mio assistito, né di propria iniziativa, né su sollecitazione di terzi.
Le dichiarazioni rese si sono collocate nel perimetro dei diritti di difesa riconosciuti dall’ordinamento e sono state sottoposte al vaglio del contraddittorio.
L’esercizio delle facoltà difensive non è – né può essere – confuso con un tentativo di inquinamento probatorio.
Quanto al programma speciale di protezione, esso è retto da presupposti autonomi e più stringenti rispetto alla collaborazione processualmente utile: non è un automatismo ,né una conseguenza narrativa.
Le determinazioni competono agli organi preposti, in coordinamento con l’ufficio requirente, tra cui la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, secondo criteri di sicurezza e di concreta esposizione al rischio.
La conclusione è di metodo: tra il clamore dello scoop e la sobrietà del dispositivo esiste una distanza che solo il processo può colmare.
In uno Stato di diritto, la verità che rileva è quella che si forma in aula, non quella che si costruisce nel racconto, sia pur alimentato da dati raccolti nella più nobile delle intenzioni-
Perché il processo è un accertamento di fatti e conseguenziali responsabilità, non di intenzioni abortite sul banco della umana esasperazione.-
*Avvocato
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