L'avv Conidi Ridola: "Assegno unico e separazione, il genitore non è un bancomat ma titolare pieno della responsabilità genitoriale"

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  12 febbraio 2026 12:56

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

 Nel dibattito sempre più frequente sull’assegno unico e universale nei casi di separazione tra coniugi si sta affermando un’interpretazione fuorviante secondo cui il genitore che percepisce la propria quota dovrebbe necessariamente trasferirla all’altro genitore convivente con i figli, quasi fosse un mero esecutore di un obbligo finanziario privo di autonomia. Tale ricostruzione non trova fondamento né nella normativa vigente né nei principi cardine del nostro ordinamento in materia di responsabilità genitoriale. L’assegno unico, disciplinato dal D.Lgs. 230/2021, è una prestazione economica destinata ai figli e non costituisce un credito dell’un genitore nei confronti dell’altro; in caso di affidamento condiviso, l’importo può essere legittimamente ripartito in pari misura tra entrambi, ciascuno dei quali diventa titolare della propria quota. In assenza di un provvedimento del giudice che attribuisca l’intera gestione dell’assegno a uno solo dei genitori, non esiste alcun obbligo giuridico di riversare la somma percepita all’altro coniuge, neppure pro quota. L’art. 337-ter c.c. sancisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori anche dopo la separazione e che ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’educazione e all’istruzione dei figli; tale contributo non si esaurisce in un trasferimento monetario, ma comprende il diritto-dovere di partecipare concretamente alle scelte e alle spese che riguardano i minori.

La giurisprudenza civile di legittimità ha più volte ribadito il principio della bigenitorialità quale presenza attiva e paritaria di entrambi i genitori nella vita dei figli, escludendo che uno dei due possa essere relegato a funzione meramente patrimoniale. In questa prospettiva, il genitore che utilizza direttamente la propria quota di assegno unico per acquistare beni, pagare servizi, sostenere spese scolastiche o sanitarie agisce in piena conformità alla finalità della misura e all’interesse superiore del minore. Non può ritenersi sussistente alcun illecito penale in assenza della violazione di uno specifico ordine giudiziale di versamento; l’eventuale rilevanza penale sorgerebbe solo laddove vi fosse l’inosservanza dolosa di un provvedimento dell’autorità o l’appropriazione di somme altrui, ipotesi che non ricorre quando il genitore è legittimo percettore della propria quota. È altresì ragionevole che un genitore esprima remore nel consegnare somme liquide senza possibilità di controllo sulla loro effettiva destinazione, poiché il vincolo che grava sull’assegno unico è quello di impiego nell’interesse dei figli. Il genitore non è un bancomat, ma un soggetto titolare di diritti e doveri che comprendono anche la facoltà di scegliere personalmente ciò che ritiene più utile e adeguato per i propri figli, nell’ambito della responsabilità condivisa.

Pretendere il trasferimento automatico della quota percepita, in assenza di un obbligo giudiziale espresso, significherebbe svuotare di contenuto il principio di corresponsabilità genitoriale e trasformare un istituto di sostegno alla famiglia in uno strumento di conflitto tra adulti. Il centro del sistema resta l’interesse del minore, e questo interesse è soddisfatto quando entrambi i genitori partecipano, anche economicamente e in modo diretto, alla sua crescita, nel rispetto delle regole e dei provvedimenti eventualmente adottati dall’autorità giudiziaria.


*Avvocato


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