L'avv Conidi Ridola: "I Tribunali non sono bacheche elettorali: il decoro delle istituzioni non è negoziabile"

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  28 febbraio 2026 11:51

 

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

  Nella mia carriera di avvocato ne ho viste tante, e continuo a vederne ancora, ma quello che è avvenuto all’interno del Tribunale di Reggio Calabria è francamente emblematico dello stato attuale della giustizia e dice molto, forse troppo, su quanto questo referendum abbia smosso gli equilibri interni alla magistratura, al punto da trasformarsi in una sorta di “azzardo istituzionale”, anzi  mi si consenta coniare un neologismo ad hoc "pazzardo istituzionale(!)",in qualcosa di straordinario a tutti i costi, anche al prezzo di forzare confini che dovrebbero restare invalicabili.

Non è in discussione il merito del Sì o del No, né il diritto di ciascuno di esprimere pubblicamente la propria posizione, ma l’uso di un luogo che, per funzione e simbolo, deve rimanere terzo e neutrale: il palazzo di giustizia. Sul piano giuridico, va ricordato che la disciplina della propaganda elettorale si applica integralmente anche ai referendum, con la conseguenza che l’attività di propaganda è consentita solo negli spazi appositamente destinati e non nei luoghi istituzionali della giurisdizione, che non sono e non possono diventare bacheche di parte. Ma il problema non è soltanto elettorale: il tribunale è un bene pubblico funzionalizzato all’esercizio della giurisdizione e l’uso dello spazio pubblico per finalità private o di parte, anche se presentate come “di interesse pubblico”, incontra limiti precisi nell’ordinamento. 

Se un privato cittadino, un’associazione, un ordine professionale – avvocati compresi – utilizzasse i corridoi del tribunale per affiggere volantini per cercare lavoro, promuovere una mostra d’arte, o veicolare messaggi di qualsiasi natura, quand’anche neutra, si esporrebbe non solo a provvedimenti amministrativi di rimozione e a profili disciplinari, ma anche a possibili responsabilità penali in caso di invasione arbitraria dell’altrui sfera pubblicistica: l’art. 633 c.p. sull’invasione arbitraria di edifici pubblici o privati, in combinazione con l’uso difforme dalla destinazione del bene pubblico, è la norma che più correttamente fotografa l’illiceità dell’occupazione o dell’utilizzo di spazi pubblici per fini non consentiti; in casi più gravi o connotati da indebite pressioni sull’utenza, possono venire in rilievo anche fattispecie come la violenza privata (art. 610 c.p.), se l’uso dello spazio si traduce in una coartazione della libertà altrui, o l’interruzione o turbativa di pubblico servizio (art. 340 c.p.), se l’iniziativa privata incide sul regolare funzionamento dell’ufficio giudiziario.

È esattamente per evitare queste derive che gli spazi della giurisdizione sono sottratti a iniziative di parte: non per censurare le opinioni, ma per proteggere la terzietà del luogo in cui lo Stato giudica i cittadini. In questo quadro, il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Magistrati nel dibattito referendario è legittimo nel perimetro del confronto pubblico, ma non può tradursi nell’uso dei luoghi della giurisdizione come megafono di parte, perché così si incrina la percezione di imparzialità del giudice e si altera l’equilibrio tra le categorie che quotidianamente operano nel processo; non a caso il richiamo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria alla neutralità dei luoghi della giustizia coglie nel segno, poiché qui non è in gioco una contrapposizione corporativa, ma il decoro delle istituzioni e il rispetto dei confini che rendono credibile la giurisdizione. Domani, se a qualcuno venisse in mente di iniziare a fare propaganda nel tribunale per il Sì, sono certa che assisteremmo a uno scandalo immediato, a richiami formali, a denunce di violazione dell’ordine e della neutralità degli uffici giudiziari: ecco il punto, l’asimmetria che non può essere accettata in uno Stato di diritto, perché le regole sui luoghi della giurisdizione valgono per tutti, oppure non valgono per nessuno.

*Avvocato


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