
di M. CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge destinato a modificare profondamente il processo penale minorile, introducendo un nuovo criterio per l'accertamento dell'imputabilità dei ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni. Il testo dovrà ora affrontare il percorso parlamentare, ma ha già acceso un intenso dibattito tra magistrati, avvocati, psicologi e studiosi dell'età evolutiva. La novità più rilevante consiste nell'introduzione di una presunzione di capacità di intendere e di volere per il minore che abbia compiuto quattordici anni, con un cambiamento destinato a incidere profondamente sul ruolo della difesa e sulla filosofia stessa della giustizia minorile.
Immaginate di entrare in un'aula di tribunale dove un ragazzo di quattordici anni siede sul banco degli imputati. Fino a ieri, la giustizia imponeva a giudici, pubblici ministeri e consulenti di fermarsi e porsi una domanda fondamentale: quel ragazzo era davvero abbastanza maturo per comprendere il significato e la gravità delle proprie azioni? Era questa la vera essenza del processo minorile. La risposta non era mai automatica, ma richiedeva un'attenta valutazione della personalità del minore, della sua storia familiare, del percorso scolastico, dell'ambiente in cui era cresciuto e del suo sviluppo psicologico.
Con la riforma, invece, il punto di partenza cambia radicalmente. Per il minore ultraquattordicenne opera una presunzione di capacità di intendere e di volere, destinata a poter essere superata solo attraverso elementi concreti che dimostrino il contrario. Non si tratta, in senso tecnico, di una vera inversione dell'onere della prova sulla responsabilità penale, ma di uno spostamento dell'iniziativa probatoria che, nella pratica processuale, ricade inevitabilmente sulla difesa. Sarà l'avvocato a dover reperire, spesso in tempi strettissimi, consulenze psicologiche, valutazioni neuropsichiatriche, relazioni scolastiche, documentazione clinica e ogni altro elemento utile a dimostrare che quel ragazzo non aveva ancora raggiunto una maturità tale da consentirgli una piena comprensione del disvalore delle proprie condotte.
È proprio qui che la riforma mostra uno dei suoi aspetti più critici, perché rischia di introdurre una profonda disparità sociale nell'esercizio del diritto di difesa. Dimostrare l'immaturità di un adolescente non è semplice e, soprattutto, non è gratuito. Occorrono consulenti tecnici di parte, psicologi, neuropsichiatri infantili e specialisti in grado di ricostruire il percorso evolutivo del minore. Tutto ciò comporta costi elevati che molte famiglie non sono in grado di sostenere. Le famiglie economicamente più solide potranno permettersi di affidare i propri figli ai migliori professionisti, costruendo un articolato impianto difensivo capace di superare la presunzione di capacità. Le famiglie meno abbienti, invece, pur assistite da un difensore e pur potendo ricorrere, nei casi previsti, al patrocinio a spese dello Stato, potrebbero non riuscire concretamente a sostenere tutte quelle indagini specialistiche e quelle consulenze che spesso fanno la differenza in un processo. Il rischio è quello di una giustizia a doppia velocità, nella quale le possibilità di dimostrare l'immaturità del minore dipendono anche dalle condizioni economiche della sua famiglia. Sarebbe un risultato difficilmente conciliabile con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, che garantiscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e l'effettività del diritto di difesa.
Il vero nodo della riforma riguarda anche il rapporto con le acquisizioni della scienza. Le neuroscienze e la psicologia dello sviluppo insegnano da tempo che il cervello dell'adolescente è ancora in piena evoluzione e che le aree deputate al controllo degli impulsi, alla pianificazione delle conseguenze e alla valutazione del rischio raggiungono una piena maturazione solo molti anni più tardi. Presumere per legge una maturità che la scienza considera ancora in formazione significa correre il rischio di sostituire l'accertamento individuale con una finzione normativa. Una simile impostazione pone inoltre interrogativi sul piano costituzionale e sovranazionale. L'articolo 27 della Costituzione assegna alla pena una funzione rieducativa, mentre la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza impone che ogni minore sia valutato nella propria individualità e nel proprio grado di sviluppo. La giustizia minorile è nata proprio per questo: non per assimilare gli adolescenti agli adulti, ma per comprendere la persona prima ancora del reato.
Dietro questa riforma sembra affacciarsi l'idea che il fenomeno delle baby gang e della criminalità giovanile possa essere contrastato semplicemente irrigidendo le regole del processo. È una risposta che privilegia la repressione rispetto all'educazione e al recupero. Ma la sicurezza non si costruisce attraverso presunzioni giuridiche. Si costruisce comprendendo le cause del disagio, investendo nella prevenzione e garantendo che ogni ragazzo venga giudicato per ciò che realmente è, non per ciò che la legge presume che sia. Se il processo minorile rinuncia a interrogarsi sulla concreta maturità dell'adolescente e affida alla difesa il difficile compito di dimostrare il contrario, il rischio è duplice: da un lato si allontana dalla sua originaria funzione educativa; dall'altro si crea una giustizia nella quale le possibilità di difendersi dipendono sempre più dalle disponibilità economiche della famiglia. E quando la qualità della difesa rischia di essere proporzionata al reddito, non è soltanto il processo minorile a cambiare: è l'idea stessa di giustizia che viene messa alla prova.
*Avvocato
Segui La Nuova Calabria sui social

Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Catanzaro n. 4 del Registro Stampa del 05/07/2019
Direttore responsabile: Enzo Cosentino
Direttore editoriale: Stefania Papaleo
Redazione centrale: Vico dell'Onda 5
88100 Catanzaro (CZ)
LaNuovaCalabria | P.Iva 03698240797
Service Provider Sirinfo Srl
Contattaci: redazione@lanuovacalabria.it
Tel. 3508267797