
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
Un recente fatto di cronaca giudiziaria emerso a Catanzaro ha riportato sotto i riflettori un tema che, in realtà, attraversa silenziosamente il funzionamento quotidiano della giustizia: l’uso – e talvolta l’abuso – delle banche dati investigative da parte di appartenenti alle forze dell’ordine. In quel caso, l’irregolarità è venuta alla luce per circostanze contingenti, quasi casuali. Ed è proprio questo l’elemento più inquietante: se non ci fosse stato quell’“incrocio” occasionale con un’altra indagine, probabilmente non avremmo mai saputo nulla. Da qui nasce una domanda semplice, ma scomoda: quante consultazioni indebite restano sommerse perché non producono effetti visibili o non entrano in collisione con altri procedimenti? Il vero scandalo non è l’accesso abusivo in sé, ma il fatto che lo si scopra per caso.
L’accesso alle banche dati non è un atto neutro. È esercizio di potere. È la possibilità di sapere prima, di sapere di più, di sapere ciò che altri non possono sapere. In teoria esistono tracciamenti, log, controlli interni. In pratica, però, questi controlli sono spesso interni allo stesso apparato che gestisce l’accesso. È un classico problema di ogni organizzazione complessa: chi controlla i controllori? Se il controllo resta confinato dentro il perimetro dell’ufficio o del corpo di appartenenza, il rischio di assuefazione, di tolleranza implicita o di chiusura corporativa è fisiologico. Non serve immaginare complotti: basta la normale dinamica umana per cui ciò che è frequente tende a diventare “normale”.
Il nodo diventa ancora più delicato quando l’accesso abusivo non è finalizzato a un interesse privato, ma si colloca in quella zona grigia in cui gli interessi della polizia giudiziaria e quelli del pubblico ministero possono coincidere in modo “soft”, informale, non dichiarato. In questo spazio di convergenza operativa, l’accesso alla banca dati rischia di trasformarsi in una verifica preventiva o esplorativa, prossima – se non coincidente – con un controllo investigativo vero e proprio, ma privo delle garanzie formali che la legge richiede. Non servono ordini scritti né pressioni esplicite: è sufficiente un clima organizzativo in cui “sapere prima” viene percepito come valore, e la richiesta formale di titolo legittimante come un rallentamento inutile. Qui il confine tra iniziativa investigativa e abuso diventa poroso.
Il punto, allora, non è solo punire l’abuso quando emerge per caso, ma costruire un sistema in cui l’abuso abbia un’alta probabilità di essere scoperto. Audit informatici indipendenti, controlli automatici sugli accessi anomali, tracciabilità effettiva e non solo formale, tutela reale di chi segnala irregolarità: sono questi gli strumenti che rendono il principio di legalità qualcosa di concreto. Altrimenti continueremo a indignarci per il singolo episodio emerso, ignorando tutti quelli che non emergeranno mai. E uno Stato di diritto non dovrebbe mai affidare la legalità dei propri apparati alla fortuna o alla casualità.
*Avvocato
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