L'avv Ridola Conidi: "Quando la forma diventa sostanza: il paradosso dell'etica forense"

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  08 luglio 2026 08:57

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

  Con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un principio tanto condivisibile quanto fondamentale: l'avvocato non può rivolgersi direttamente al giudice, al di fuori del contraddittorio, per sottoporgli argomentazioni o precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. La decisione, fondata sull'art. 53 del Codice Deontologico Forense, tutela l'imparzialità del giudice e la parità delle parti, valori irrinunciabili in uno Stato di diritto. È una regola giusta. Nessuno può dubitare che il convincimento del giudice debba formarsi esclusivamente attraverso gli atti processuali e nel pieno rispetto del contraddittorio. La vicenda, tuttavia, induce a una riflessione che va oltre il caso concreto. Il diritto sanziona l'e-mail, cioè la comunicazione che lascia una traccia, che può essere acquisita e valutata disciplinarmente. Ma la realtà delle relazioni umane è più complessa.

Se un avvocato conosce personalmente un magistrato e, incontrandolo in un'occasione pubblica o privata, affronta verbalmente una questione giuridica relativa a un procedimento pendente, nessuna e-mail verrà mai prodotta, nessun documento sarà acquisibile, nessuna prova sarà normalmente disponibile. Eppure, sotto il profilo sostanziale, l'effetto sul principio di terzietà potrebbe essere identico, se non addirittura più incisivo.

Non è questa un'accusa alla magistratura o all'avvocatura, né l'affermazione che tali episodi costituiscano una prassi. È, piuttosto, la constatazione di un limite fisiologico di ogni sistema disciplinare: esso può colpire ciò che è dimostrabile, non necessariamente ciò che è più grave.
Nasce così un paradosso. L'avvocato che, magari in assoluta trasparenza e senza alcun intento occulto, invia un'e-mail lasciando una traccia documentale viene sanzionato. Chi, invece, dovesse scegliere un colloquio verbale, proprio perché non lascia tracce, potrebbe risultare sottratto a qualsiasi verifica.
È il punto in cui il formalismo rischia di prevalere sulla sostanza. Non perché la regola sia sbagliata, ma perché il diritto, inevitabilmente, giudica i fatti che possono essere provati. Forse la lezione più importante della sentenza del Consiglio Nazionale Forense non riguarda soltanto il divieto di inviare un'e-mail al giudice. Riguarda la necessità che l'etica professionale operi anche dove il diritto non può arrivare: nelle condotte che nessun fascicolo potrà mai documentare.

*Avvocato


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