L’avvocato Conidi: “La stretta sui compensi della PA: un meccanismo che rischia di comprimere il diritto di difesa”

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  06 aprile 2026 11:29

di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*

C’è un principio non scritto, ma ben noto nella pratica quotidiana: quando si irrigidiscono i meccanismi economici senza considerare le condizioni reali dei destinatari, il rischio è quello di colpire proprio chi è già in difficoltà. È una dinamica quasi paradossale, riassumibile in un detto popolare tipico delle nostre zone :"u cana muzzica u sciancatu".(il cane morde il poveraccio)
In altre parole, il sistema finisce per penalizzare chi, teoricamente, dovrebbe essere sostenuto o almeno non ostacolato.

La recente stretta sui compensi erogati dalla Pubblica amministrazione ai professionisti, e in particolare agli avvocati, si inserisce perfettamente in questa logica distorsiva.
La previsione secondo cui i crediti vantati nei confronti della PA possano essere automaticamente destinati a compensare debiti fiscali — anche di importo minimo — introduce un meccanismo che, sul piano teorico, può apparire efficiente. Sul piano concreto, tuttavia, produce effetti profondamente problematici.

Il primo nodo è quello della motivazione economica. Un avvocato che si trova in una condizione debitoria, per definizione, versa già in una situazione di difficoltà finanziaria. In questo contesto, la prospettiva di svolgere attività professionale senza percepire un compenso effettivo — perché integralmente assorbito dal Fisco — non rappresenta un incentivo al lavoro, bensì un forte disincentivo.

Si crea così un cortocircuito: il professionista dovrebbe lavorare per risanare la propria posizione debitoria, ma il sistema gli impedisce di tradurre il lavoro in liquidità immediata, cioè nello strumento primario di sostentamento. Il risultato è una compressione non solo della capacità economica, ma anche della dignità professionale.
Il secondo profilo critico riguarda il patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, la difesa dei soggetti non abbienti. È noto che tali attività sono già caratterizzate da compensi contenuti e da tempi di pagamento spesso dilatati. L’ulteriore rischio che tali somme vengano automaticamente intercettate per finalità fiscali rende questo ambito ancora meno sostenibile.

È ragionevole ritenere che molti avvocati, soprattutto quelli in difficoltà economica, saranno progressivamente meno inclini ad assumere incarichi di questo tipo. Non per mancanza di sensibilità sociale, ma per una semplice esigenza di sopravvivenza professionale.
Le conseguenze sistemiche sono evidenti. Si determina una selezione indiretta all’interno della categoria: da un lato, i professionisti economicamente più solidi, in grado di operare anche senza immediata remunerazione; dall’altro, coloro che, proprio perché più fragili, vengono progressivamente esclusi da interi segmenti di attività.

Questo squilibrio rischia di riflettersi direttamente sul diritto di difesa. Se l’accesso alla giustizia per i non abbienti dipende, in concreto, dalla disponibilità degli avvocati ad assisterli, ogni meccanismo che riduce tale disponibilità incide inevitabilmente sull’effettività di quel diritto.

Non si tratta, quindi, di una questione meramente corporativa. Il punto non è tutelare una categoria professionale in quanto tale, ma preservare l’equilibrio di un sistema in cui la funzione difensiva svolge un ruolo costituzionalmente essenziale.
Un sistema che incentiva chi è già stabile e disincentiva chi è in difficoltà rischia di ampliare le disuguaglianze, anziché ridurle. E quando ciò accade nel settore della giustizia, le implicazioni non sono solo economiche, ma profondamente democratiche.

Per questo motivo, la riflessione su questa misura non può limitarsi al piano dell’efficienza fiscale. È necessario interrogarsi sulla sua sostenibilità complessiva e, soprattutto, sulla sua compatibilità con i principi fondamentali che regolano l’accesso alla tutela giurisdizionale.
In assenza di correttivi, il rischio è che una norma pensata per rafforzare la riscossione finisca per indebolire uno dei pilastri dello Stato di diritto.

*Avvocato


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