
di MARIA CLAUDIA CONIDI RIDOLA*
La tecnologia ha cambiato il modo di comunicare, ma non ha cambiato il significato di un ordine giudiziario. Se il giudice vieta a una persona di comunicare con la vittima, quel divieto non si ferma alla telefonata, al messaggio tradizionale o all'incontro fisico. Entra anche nei social.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 32837 del 2026 della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 3 settembre, relativa alla violazione dell'art. 387-bis c.p. Nel caso esaminato, l'imputato, già destinatario di un provvedimento che gli vietava ogni forma di comunicazione con la persona offesa, aveva effettuato videochiamate e inviato una richiesta di amicizia su Facebook.
La questione più interessante è proprio questa: occorre che la vittima abbia accettato la richiesta, risposto alla chiamata o iniziato una conversazione perché possa parlarsi di violazione?
La risposta della Cassazione è negativa. Quando esiste un divieto giudiziario di comunicare, non è necessario che il contatto si trasformi in un dialogo effettivo. La stessa iniziativa di raggiungere telematicamente la persona protetta può integrare la condotta vietata.
Il principio appare coerente con una realtà nella quale il concetto di comunicazione non può più essere confinato agli strumenti tradizionali. Una richiesta di amicizia, una videochiamata o un messaggio attraverso una piattaforma digitale sono modalità attraverso le quali si tenta di entrare nella sfera comunicativa di un'altra persona.
Ma proprio perché parliamo di diritto penale, occorre evitare una semplificazione pericolosa: non è la richiesta di amicizia, in sé, a diventare un reato. Il dato decisivo è l'esistenza di un precedente provvedimento giudiziario che vieti quella comunicazione e la sua violazione consapevole.
È questa la distinzione che non dovrebbe mai essere persa di vista. Non basta, dunque, che due persone siano coinvolte in una vicenda conflittuale o che una di esse non desideri essere contattata. Deve esistere una specifica tutela giudiziaria e deve essere dimostrata la violazione concreta di quel comando.
Ed è proprio qui che si apre un problema tutt'altro che secondario: quello della prova.
Se il reato può essere integrato dall'invio di una richiesta di amicizia o da una videochiamata non risposta, come si dimostra, in un processo penale, che quel contatto è realmente partito dall'imputato?
La risposta non può essere semplicemente: «serve uno screenshot». La prova di una condotta digitale può infatti essere ricostruita attraverso una pluralità di elementi: il dispositivo della persona offesa, le notifiche, i dati dell'account, l'acquisizione forense dei dispositivi, le tracce lasciate dalle applicazioni, i dati eventualmente conservati dalla piattaforma e gli altri elementi di riscontro. Ma una cosa è stabilire che l'accettazione della richiesta non è necessaria perché la condotta possa essere penalmente rilevante; altra cosa è dimostrare che quella richiesta sia stata effettivamente inviata dall'imputato.
Ed è proprio su questo punto che la sentenza deve essere letta con cautela. La Cassazione, nel caso esaminato, non ha stabilito una regola generale secondo cui lo screenshot sarebbe irrilevante, né ha affermato che qualsiasi testimonianza possa automaticamente sostituire una prova digitale. La specifica censura difensiva relativa all'assenza di una prova informatica diretta non è stata esaminata nel merito per ragioni processuali.
La distinzione è essenziale. Nel processo penale non basta dimostrare che una determinata condotta, se realmente compiuta, sarebbe vietata. Occorre dimostrare anche che quella condotta è stata effettivamente posta in essere dall'imputato.
E nel mondo digitale il problema dell'attribuzione non è affatto irrilevante. Un account può essere utilizzato da più persone, un dispositivo può essere condiviso, una password può essere conosciuta da terzi e una semplice immagine della schermata, se isolata dal contesto, non necessariamente risolve ogni questione di autenticità e provenienza.
Per questo la vera questione che la pronuncia pone non è soltanto se un click possa violare un ordine del giudice. La questione successiva, e propriamente processuale, è come quel click venga provato e come venga attribuito con certezza alla persona sottoposta al divieto.
La tecnologia, dunque, amplia il perimetro delle possibili condotte vietate, ma non può restringere le garanzie del processo. Il mondo digitale non può diventare uno spazio nel quale la rilevanza penale della condotta prescinda dalla prova della sua effettiva esistenza e della sua riferibilità all'imputato.
Il vero messaggio della pronuncia, allora, non è che «anche un like è reato». Sarebbe una lettura semplicistica. Il messaggio è che un ordine del giudice deve essere rispettato nella realtà concreta nella quale quell'ordine opera, e oggi quella realtà comprende necessariamente anche il mondo digitale.
Ma proprio perché il diritto penale entra sempre più nella dimensione digitale, deve rimanere altrettanto rigoroso il confine tra ciò che è penalmente provato e ciò che è soltanto ipotizzato.
La tecnologia può cambiare lo strumento del contatto. Non può, però, sostituire la prova della responsabilità penale.
*Avvocato
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