La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale n. 10 del 2 luglio 2020 che stabiliva "Modifiche e integrazioni al Piano Casa". In sostanza, la Consulta ha censurato alcuni articoli (2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b della legge del 2020) che consentivano di innalzare "i limiti di superficie lorda delle unità abitative entro cui sono consentiti interventi edilizi straordinari di ampliamento volumetrico, di variazione di destinazione d’uso e di variazione del numero delle unità immobiliari, in deroga agli strumenti urbanistici". Nello specifico, gli interventi potevano riguardare, nel caso di unità abitative residenziali il "20 per cento della superficie lorda per unità immobiliare già esistente, fino ad un massimo di 75 mq di superficie interna netta per ogni unità residenziale (art. 4, comma 1, lettera a, primo periodo, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010), anche «nel caso di un’unica unità immobiliare qualora superi i 1000 metri cubi a patto che si effettuino contestualmente sull’intero fabbricato lavorazioni atte ad innalzare il livello di efficienza termica o strutturale (sismica) di almeno una classe» (art. 4, comma 1, lettera a, secondo periodo, della citata legge regionale). Con riferimento alle unità abitative non residenziali, i medesimi interventi sono consentiti «entro il limite del 20 per cento della superficie lorda, per unità immobiliare […] fino ad un massimo di 200 metri quadrati di superficie interna netta per unità immobiliare», ma «sono aumentati al 30 per cento, per un incremento massimo di 700 metri quadrati interni netti, in caso di destinazioni d’uso produttive, direzionali, commerciali ed artigianali» (art. 4, comma 1, lettera b, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010)".
La Consulta nel silurare le norme del precedente Consiglio ha ricordato come "l’introduzione delle disposizioni regionali impugnate, che, come si è detto, consentono interventi edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla citata legge reg. Calabria n. 21 del 2010 e ne prorogano di un anno la realizzabilità, in riferimento anche a immobili edificati più recentemente, senza seguire le modalità procedurali collaborative concordate e senza attendere l’approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale, vìola l’impegno assunto dalla Regione in ordine alla condivisione del «governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio» (art. 1, comma 1, del QTRP) e, quindi, il principio di leale collaborazione cui si informano le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e determina una lesione della sfera di competenza statale in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»".
"Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito - si legge ancora nel dispositivo-, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale". (g.r.)
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