La Corte Costituzionale dichiarando la illegittimità costituzionale della norma sul Commissariamento della Sanità in Calabria non ha negato validità al Commissariamento, anzi né ha riconosciuto la validità.
Ha censurato piuttosto le modalità della gestione dello stesso. In buona sostanza non poteva il Governo delegare la Regione a fornire il supporto tecnico organizzativo e le risorse qualificate al Commissario tali da soddisfare le esigenze dell’intervento straordinario, molto probabilmente preesistenti al primo atto di commissariamento.
Non ha quindi invalidato il Commissariamento sostenendone anzi la necessità in presenza di carenze vistose della Regione a provvedere ed attribuendo tali incombenze proprio al Governo direttamente. Infatti in sentenza si “ dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato….”
Infatti la Corte motiva il suo provvedimento di censura con la necessità della “ sostituzione della struttura regionale ….con personale esterno altamente qualificato fornito direttamente dallo Stato – e di cui sarebbe opportuno che l’onere sia a carico della stessa autorità centrale, in modo da evitare anche ogni possibile condizionamento ambientale.
Franco Petramala
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