di MARIANA ROTUNDO*
Durante il primo incontro di mediazione può capitare che taluni di noi Mediatori sentano pronunciare queste parole: “….Ancora non hanno capito che per transigere una causa non abbiamo bisogno della mediazione, lo possiamo fare da soli, nei nostri studi. Quest’istituto è, a dir poco, inutile. Uno strumento del genere ci costringe solo a perdere ulteriore tempo ed altri soldi! Chi propone questi tipi di riforme, secondo me, non ha mai avuto a che fare con la Giustizia….”
La residua sfiducia di qualche avvocato, che ancora aleggia nei nostri Tribunali, può essere superata dalla garanzia di riuscita della mediazione civile e commerciale in alternativa ai contenziosi giudiziari.
A tale proposito, nell’ottobre 2019, proprio prima che la Pandemia Covid-19 prendesse il sopravvento, si tenne un meeting tra mediatori di tutta Italia presso la Corte di Cassazione in Roma nel quale, prendendo in considerazione l’esperienza italiana della mediazione delle liti civili e commerciali nel contesto internazionale, fu ribadito, senza remore, il passato tormentato, il presente controverso ed il futuro incerto della mediazione.
Ma il compito della Giustizia, nel 2010, è stato quello di incardinare una riforma ideatrice di un istituto di tal fatta per risolvere le cause in maniera alternativa ai giudizi in Tribunale. E, per di più, il cui esito positivo, con annessi verbale ed accordo, sarebbero valsi da titolo esecutivo e, di conseguenza, avrebbero assunto valore di sentenza.
La moltitudine di Organismi di mediazione che prolifera ed attecchisce nel territorio italiano rappresenta un chiaro sostegno allo sviluppo ed all’utilità della mediazione, istituto giuridico che ha ormai superato il decennio dalla sua nascita.
Infatti, i benefici che ne derivano sono presto detti: 1. la durata della mediazione, che è pari a 3 mesi (un tempo a dir poco ridicolo rispetto alla durata dei procedimenti civili che tutti conosciamo essere ultrannuali); 2. le spese di mediazione sono molto più basse rispetto a quelle che si sostengono davanti ai Tribunali (l’attivazione è pari a 48,80 euro e le successive spese si versano solo se si aderisce al procedimento di mediazione – ad ogni modo spese molto contenute, facilmente individuabili sui tariffari che si trovano anche sul web); 3. un terzo beneficio riguarda le spese sostenute dalle parti, le quali possono essere oggetto di detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
In realtà, mi sono sempre chiesta perché tutti questi vantaggi non siano mai stati troppo pubblicizzati e perché non tutti gli avvocati li riportino ai propri clienti, nonostante la loro retribuzione per il lavoro svolto in mediazione sia ugualmente garantita. D’altronde, affinché tanto potesse verificarsi, il Ministero della Giustizia ha provveduto a pubblicare, circa due anni fa, le tabelle per gli onorari degli avvocati nell’ambito della mediazione civile e commerciale al fine di incentivarne l’utilizzo, non solo obbligatorio ma anche facoltativo.
Forse allora il problema che osta all’effettivo decollo della mediazione è una scarsa informazione mediatica, che, laddove fosse concreta, consentirebbe di amplificare la conoscenza dell’istituto de quo nell’opinione pubblica. Con ciò mi riferisco non tanto ai giuristi (che di per sé già la padroneggiano), bensì a tutta la popolazione italiana che ancora non ha adeguata consapevolezza dello strumento giuridico del quale si discorre e che non è stata sufficientemente erudita circa i benefici temporali, economici e fiscali della stessa.
Le materie obbligatorie, che sono state devolute alla mediazione dal D. Lgs. 28/2010 e dalle successive modifiche alla normativa, consentono, inoltre, uno smaltimento delle cause laddove le parti abbiano l’effettiva intenzione di riconoscersi reciproche concessioni (non “io vinco, tu perdi” ma “io vinco, tu vinci”) e di risolvere in breve tempo il conflitto. Ne consegue che l’avvocato che indirizza il cliente in tal senso assumerà plurimi vantaggi: guadagnerà più in fretta e chiuderà subito la questione, rendendo più felice anche il proprio assistito. Insomma il giovamento sarà di entrambi.
Ma un ulteriore argomento che mi preme sottolineare per dare un apporto al miglioramento dell’istituto giuridico della mediazione riguarda una questione che andrebbe affrontata ai piani alti e già prospettata durante la “IV giornata nazionale della mediazione civile e commerciale”, tenutasi a Salerno dall’Organismo nazionale di Mediazione Concilia Lex S.p.A.
Il suggerimento verte sulla predisposizione di una riforma circa l’incontro preliminare di mediazione. La prima seduta, che consente solo l’adesione preliminare alla procedura ad opera delle parti, andrebbe superata da un primo incontro di adesione nel merito, al fine di consentire alle parti di potersi confrontare subito sull’argomento controverso permettendo al mediatore di tentare, nell’immediato, l’accordo. In questo modo anche i tempi della procedura verrebbero accorciati ulteriormente.
Quanto, infine, allo scetticismo circa i numeri di risoluzione positiva delle mediazioni è necessario dissentire, riportando l’esperienza fiorentina che in Italia fa da traino, così da sfatare quell’ultima convinzione circa “l’incertezza” della mediazione.
Per spiegare meglio le percentuali di questa vittoria va citata la proficua attività portata avanti dal Tribunale di Firenze. Esso ha incentivato la mediazione talmente tanto da permettere alle 3.000 procedure iscritte annualmente presso l’Organismo di Mediazione di questo COA la risoluzione con accordo del 55% di esse.
Il tutto è stato possibile grazie al Progetto “Nausicaa” (uno dei diversi progetti in auge), supportato da basi scientifiche e da borse di studio, con l’aiuto della Cabina di Regia che opera e si riunisce almeno una volta al mese.
Il Progetto implica, per tutti i Giudici del Tribunale di Firenze (GOT e togati), l’affiancamento di Mediatori, i quali hanno il compito di coadiuvarli nella decisione se demandare o meno la procedura in mediazione. Quando il Giudice decide di demandare avrà l’onere di indicare la motivazione per la quale decide di farlo, per non dare adito alle parti anche solo di poter pensare che demandare possa significare trascurare.
Da quando è entrato in gioco questo Progetto, a Firenze l’Avvocatura ha subìto un grande cambiamento di opinione nei confronti della mediazione.
Concludo, concordando con un valido apporto reso, in uno dei suoi interventi, da un illustre Ordinario di Diritto Processuale Civile dell’Università di Firenze il quale si è soffermato sulla nomenclatura dei termini giuridici. Egli, facendo riferimento a quanto detto da Carnelutti nel 1949, affermò che tutto è questione di nomi. L’esimio giurista appena citato dichiarava infatti che il “processo”, prima di chiamarsi così, era definito “giudizio” (una parola, se vogliamo, migliore o comunque con un significato parzialmente diverso da processo). Così, la mediazione nasce come ADR (alternative dispute resolution). Il tutto sta in quella A (alternative). Forse, infatti, se la mediazione non fosse sorta come “alternativa” al giudizio, ma come realtà parallela rispetto ad esso, avrebbe goduto di una vita migliore. Ma attendiamo un rapido perfezionamento nel prossimo futuro.
Concludo, dunque, nella convinzione che, sarebbe bello spogliarsi dagli scetticismi in materia di mediazione provando, invece, a raggiungere e concludere accordi, perché mediare è sempre meglio che contestare ed impugnare.
*Avvocato-Mediatore
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