Le proroghe dell'appalto del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti concesse dal Comune di Catanzaro alla Sieco sono illegittime. E' quanto ha stabilito l'Anac con un atto del presidente Giuseppe Busia in relazione alla procedura di vigilanza dell'autority attivato su segnalazione del consigliere comunale del gruppo Azione Stefano Veraldi sul contratto più importante (in termini economici e non solo) dell'Amministrazione. Ma non solo, l'Anac ha censurato la condotta del Comune sia per la mancata realizzazione del secondo centro di raccolta sia per la successiva transazione sottoscritta fra l'ente e la Sieco, che più volte il gruppo Azione ha censurato.
PROROGHE ILLEGITTIME- Andiamo per ordine. Capitolo proroghe. "Le esigenze richiamate dall’amministrazione per sostenere l’affidamento alla stessa ditta - spiega il presidente Anac - non hanno rappresentano sempre un evento eccezionale ed imprevedibile. Il secondo affidamento tramite negoziata non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti e alla predisposizione della gara per l’individuazione di un gestore unico. Identica conclusione vale per la proroga tecnica (ultima in ordine di tempo, ndr). La stessa, al pari dell’affidamento precedente, deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all’amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara ed ha dovuto annullare la gara in autotutela". In sostanza per l'Anac gli affidamenti sono in contrasto: "con i principi comunitari, nonchè con i principi enunciati in diversi orientamenti dell’Autorità e della giurisprudenza poiché non sono sostenuti da motivazioni valide e ragionevoli circa la necessità di far fronte a circostanze oggettive di estrema urgenza, circostanze imprevedibili e ad eventi oggettivamente estranei all’amministrazione e poiché sono stati disposti senza il rispetto di quelle modalità
(individuazioni di altri o.e. idonei) che avrebbero garantito la concorrenza".
SECONDO CENTRO RACCOLTA- Anche gli altri elementi sono "gravi". Sul secondo centro raccolta "non risulta adeguatamente motivata la scelta di non procedere alla sua realizzazione e, dal verbale di accordo transattivo". E ancora: "Considerando che, da capitolato, la realizzazione del secondo centro di raccolta era prevista come elemento migliorativo dell’offerta a cui attribuire un punteggio superiore rispetto ad altri elementi (punteggio fino a 10 punti), si denota un comportamento superficiale dell’amministrazione che nonostante la rilevanza dell’elemento
dell’offerta, per il punteggio previsto, ha ritenuto non importante la realizzazione del CCR, scomputando il totale del costo previsto, senza verificare l’effettiva esclusione di responsabilità che, se confermata, avrebbe potuto comportare l’applicazione di penali".
TRANSAZIONE- Sul rispetto delle percentuali di rifiuti da avviare al riciclo per l'Anac, c'è stato un "comportamento negligente nei controlli, in quanto l’amministrazione avrebbe potuto ottenere dal gestore dell’impianto i dati della percentuale di riciclo". Inoltre, "la prescrizione del capitolato porta a concludere che i servizi aggiuntivi, per i quali la ditta ha previsto e portato in compensazione una determinata somma, avrebbero in realtà dovuto
essere già ricompresi nell’importo del canone annuo contrattualizzato. Invece, nell’accordo
transattivo è stata riconosciuta in modo improprio una somma totale di euro 108.887,91
rispetto alla quale non risultano atti formali di affidamento". Infine, la transazione stessa "ha perso i
connotati di un accordo semplice poiché l’amministrazione si è servita di elementi da portare in
compensazione che sono risultati incerti e privi di fondamento giuridico rispetto al precedente. Le questioni dedotte non risultato definite sia per quanto attiene all’effettiva assenza di responsabilità in capo all’o.e. sia in relazione alla reale quantificazione delle somme da portare in compensazione. L’accordo ha, in definitiva, assunto carattere novativo rispetto al precedente contratto, comportandone una modifica sostanziale illegittima".
A questo punto il Comune di Catanzaro dovrà comunicare all'Anac le sue decisioni per "interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrare nella fase esecutiva".
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