La transizione digitale nelle Regioni. Il PNRR: gestione e missioni

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Fortunato Varone
  11 aprile 2021 11:48

La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, iniziata nel 2003 con le prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale) e la loro faticosissima applicazione, ha oggi un ruolo centrale nella Piano nazionale di ripresa e resilienza. La missione n. 1 del PNRR, denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, ha come obiettivo generale "l'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale", ed investe alcuni ampi settori di intervento:

  1. digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione;
  2. riforma della giustizia;
  3. innovazione del sistema produttivo;
  4. realizzazione della banda larga;
  5. investimento sul patrimonio turistico e culturale.

La prima componente, che riguarda la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, è articolata in tre macro settori di intervento:

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digitalizzazione della PA;

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modernizzazione della PA;

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innovazione organizzativa della giustizia.

Le linee di intervento della missione si sviluppano attorno a tre componenti progettuali:

  • digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA;
  • digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
  • turismo e cultura 4.0.

Le risorse complessivamente destinate alla missione 1 sono 46,3 miliardi di euro, pari al 20,7 per cento delle risorse totali del Piano.

Tuttavia, la transizione digitale è anche uno dei temi trasversali del Piano che ricorrono nelle altre missioni coinvolgendo diversi settori:

  • la scuola nei suoi programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle sue funzioni amministrative, nei suoi edifici (missioni 2 e 4);
  • la sanità nelle infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi medici, nelle competenze e nell'aggiornamento del personale (missioni 5 e 6);
  • l'aggiornamento tecnologico nell'agricoltura, nei processi industriali e nel settore terziario (missioni 2 e 3).

Quale il ruolo delle Regioni e degli enti locali? Certamente sulle capacità di progettazione e competenza gestionale delle amministrazioni territoriali, si gioca il successo o, ahimè, l’insuccesso dell’intera programmazione. La maggior parte delle risorse sono state destinate vanno ai Comuni e alle Città metropolitane, che complessivamente ricevono 28,32 miliardi di euro. Altri 10,79 miliardi di euro sono, invece, indirizzati a progetti di competenza alternativamente di Regioni, Province o Comuni. Mentre 10,84 miliardi saranno gestiti esclusivamente dagli enti regionali. I 15,10 miliardi destinati alla missione “Salute” saranno gestiti direttamente dalle Asl e dalle aziende ospedaliere. Circa 1,3 miliardi saranno distribuiti ad altri enti territoriali, come autorità portuali o di bacino. Alcune di queste risorse sono già state assegnate, altre no. In alcuni casi sono stati pubblicati gli avvisi dei bandi.

Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, secondo la poderosa architettura del Piano possono essere coinvolte nella realizzazione degli investimenti attraverso tre diverse modalità: come soggetti attuatori, come beneficiari di iniziative portate avanti dalle amministrazioni centrali e come soggetti che contribuiscono a individuare l’area più idonea per la realizzazione di interventi di competenza di amministrazioni di livello superiore.

Nel ruolo di soggetti attuatori/beneficiari, gli enti locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse.

Come soggetti attuatori le pubbliche amministrazioni accedono ai finanziamenti partecipando a bandi o avvisi per la selezione di progetti emanati dai ministeri competenti. Ricevono (in genere direttamente dal ministero dell’Economia) le risorse per realizzare i progetti. Nel corso della realizzazione dei progetti sono tenuti a rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al raggiungimento degli obiettivi associati al progetto, secondo quanto previsto dal Pnrr. Inoltre devono realizzare i progetti rispettando le norme vigenti e le regole specifiche del Pnrr, in particolare quella di non arrecare danno significativo all’ambiente e di portare a termine i progetti entro giugno 2026. In caso di irregolarità, gli enti locali sono tenuti a correggerle e, se necessario, restituire le risorse indebitamente utilizzate.

Se partecipano in qualità di destinatari di risorse per la realizzazione di progetti specifici la cui responsabilità è in capo ad Amministrazioni centrali, invece il loro coinvolgimento avviene mediante la partecipazione alle specifiche procedure di chiamata (bandi/avvisi) attivate dai ministeri responsabili. L’esempio, citato nel documento pubblicato sul portale Italia Domani, è quello del Cloud della Pubblica amministrazione. In questo caso, il titolare dell’iniziativa è il ministero dell’Innovazione, che assegnerà agli enti locali un apposito finanziamento secondo le condizioni che saranno stabilite nel relativo bando/avviso pubblico.

Nel terzo caso, che riguarda la realizzazione di interventi di competenza di amministrazioni di livello superiore che hanno ricadute a livello locale, come alta velocità, banda larga, potenziamento della rete ferroviaria nazionale, la definizione degli investimenti e delle opere da realizzare dovrebbe tenere conto delle istanze delle comunità locali, attraverso la convocazione di specifici tavoli di concertazione.

Seppur la partecipazione delle Regioni sia garantita dalla presenza al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, resta forte il timore che il PNRR, stante l’attuale governance marcatamente Stato-centrica, possa in qualche caso compromettere il raggiungimento dei traguardi. Se il Piano afferma la necessità di una “buona amministrazione”, ciò non sarà però possibile in assenza di un lavoro comune tra Stato, Regioni ed Enti locali che possa basarsi su una chiara individuazione di “chi fa cosa” (tra i diversi livelli di governo) e su tempistiche certe di attuazione degli interventi, degli specifici progetti attuativi e della suddivisione degli importi allocati.

Occorre tener presente che la digitalizzazione, nell’ambito del PNRR, non rappresenta soltanto un obiettivo, ma anche uno strumento funzionale alla realizzazione delle altre cinque missioni che lo costituiscono. Senza un’immediata ed efficace transizione digitale, soprattutto della nostra Pubblica Amministrazione, tutto il PNRR potrebbe essere a “rischio fallimento”, essendo la dimensione digitale trasversale ed indispensabile per tutte le missioni previste dal Piano.

La pandemia che ha messo in evidenza come il digitale rappresenti, allo stesso tempo, sì un fattore abilitante, ma anche un rischio: il rischio è che tale strumento possa generare insostenibili differenze fra chi può accedervi e chi no, sia in termini di rete che di competenze.

Il contenimento di tale rischio è tutto rimesso alla progettualità regionale: il lancio di servizi di cittadinanza digitale (app Io, pagoPa, Cie e Spid o il punto di accesso telematico e il domicilio digitale), ai quali le Regioni hanno dato il proprio fattivo contributo, ha evidenziato che sono ancora tante le Amministrazioni e le Comunità, nonché i Cittadini, che fanno fatica- per scarsità di risorse e di formazione o per ritrosia culturale – a stare al passo con i tempi della transizione digitale.

Le Regioni per far sì che nessuno resti indietro e per scongiurare un divario che potrebbe rischiare di farci avere una transizione digitale “a macchia di leopardo”, non possono che fare da traino, stando al fianco delle Città e delle Comunità.

Il PNRR dive essere anche l’occasione per riposizionare il “Pubblico” nella transizione digitale e per agevolare regole, strumenti e azioni in grado di evitare abusi e speculazioni e per connotare i “dati” come “beni comuni”.

 

Fortunato Varone

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