di VINCENZO AGOSTO
“Se hai due soldi, compra un pane e un fiore”, mia madre cita spesso questo antico proverbio cinese ed è da qui che vorrei partire per parlare di legittimità costituzionale; so che potrà sembrare strano discutere della costituzionalità delle norme partendo da questo adagio, ma, spero, si comprenderà presto che così non è.
Due norme della nostra Costituzione consentono di imporre i trattamenti sanitari obbligatori (art. 32) e le limitazioni alle libertà personali e di circolazione (art. 16), mentre l’art.117, co.1, lett. q) affida allo Stato l’adozione delle misure di “profilassi internazionale”.
Poteri concorrenti tra Stato, Regioni e Sindaci vengono, invece, affidati in merito agli interventi contro le epidemie.
Se già dalla disamina di tali poche norme si comprende dunque il potere amministrativo per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, è utile anche specificare che la Corte Costituzionale ha in più occasioni precisato che tali provvedimenti devono rivestire talune caratteristiche: efficacia limitata nel tempo, motivazione puntuale, pubblicità adeguata, posto che, altrimenti, gli atti posti in essere saranno senza meno incostituzionali.
I limiti sopra precisati paiono, però, essere stati ampiamente travalicati nel periodo emergenziale che stiamo vivendo, posto che il D.L. n. 6/2020 ha dotato la Presidenza del Consiglio di taluni enormi poteri di ordinanza, senza però imporre limiti temporali o assicurare adeguati bilanciamenti anche alla luce della normativa sanitaria vigente e rilevato che solo con il D.L. n. 19/2020, è stato fissato il limite di trenta giorni ed è stato previsto il parere del comitato tecnico-scientifico istituito presso la protezione civile.
Nel corso di questo periodo di epidemia però sono stati emanati una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che ““ha ritenuto di doversi assumere ogni responsabilità politica e amministrativa, di fatto relegando ai margini il resto del governo, il Parlamento e gli altri corpi amministrativi. Così facendo, il Presidente del Consiglio ha dato un’interpretazione particolarmente estensiva della sua funzione costituzionale di dirigere “la politica generale del Governo” e di mantenere “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo””, come ha precisato Giulio Napolitano in un suo recente scritto apparso nel secondo fascicolo del Giornale di diritto amministrativo, citando l’art.95 della Costituzione.
Tale scritto prende evidentemente le mosse da quanto dichiarato dal mio professore di diritto amministrativo Sabino Cassese, nonché giudice emerito della Corte costituzionale, il quale per primo durante un’intervista ha dichiarato: “nell’interpretazione della Costituzione non si può giocare con le parole. Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato ( art. 117, II comma, lettera q). Lo Stato agisce con leggi che possono delegare al governo compiti e definirne i poteri, ma non ha rispettato il dettato costituzionale, avendo attribuito con un decreto legge a un proprio componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali, che possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari. Abbiamo, quindi, assistito, da un lato, alla centralizzazione di un potere che era del ministro, nelle mani del presidente del Consiglio. Dall’altro, a una sottrazione di un potere che sarebbe stato ben più autorevole, se esercitato con atti presidenziali. È forse eccessivo parlare di usurpazione dei poteri, ma ci si è avvicinati””.
Veniamo allora alle misure della cd. “fase 2”, adottate ancora una volta con un DPCM in data 27.4.2020, che ha fatto insorgere il già Presidente della Corte costituzionale Antonio Baldassarre, il quale, in merito a tale atto amministrativo individuale, ha detto che “”prevede limiti alle libertà costituzionali che non hanno base in un atto legislativo. […] E’ lui (il Presidente del Consiglio nda) che concede, dall’alto della sua autorità, quello che deve esser fatto. Esattamente l’opposto di quello che prevede la Costituzione dei diritti del cittadino, dell’uomo, della persona umana”” e ha aggiunto “”limitare le libertà con un DPCM, è un atto, in tutto, incostituzionale””.
Ciò è ormai talmente evidente che anche la attuale pacata Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, è intervenuta clamorosamente in data odierna bocciando l’esecutivo nella relazione annuale del giudice delle leggi, tanto che riecheggia e viene rielaborato quanto fin qui detto: “”la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza […]. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli della più recente crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando all’interno di esso quegli strumenti che permettessero di modulare i principi costituzionali in base alle specificità della contingenza: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dei relativi limiti. Dunque, nella giurisprudenza costituzionale si ravvisano criteri in sé sufficientemente elastici e comprensivi da consentire una adeguata considerazione delle specificità del tempo di crisi. Anche nel tempo presente, dunque, ancora una volta, è la Carta costituzionale così com’è – con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie; diritti, doveri e responsabilità – a offrire a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini la bussola che consente di navigare «per l’alto mare aperto» dell’emergenza e del dopo-emergenza che ci attende””.
Giungono quindi ormai richiami puntuali e specifici alla decretazione effettuata ben al di là dei limiti costituzionali, travalicandosi ampiamente i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio e si tende a fare comprendere sia che l’eccezionalità del momento non consente ulteriori violazioni alle norme vigenti, sia che la compressione di alcuni diritti costituzionali non può consentire di calpestare ulteriori principi costituzionali.
Quanto detto supra viene ora in evidenza, posto che anche nella fase 2 il governo ha impedito lo svolgimento delle Messe, comportando la vibrante reazione della Conferenza Episcopale Italiana, che ha richiamato la libertà di culto di cui all’art.19 della Costituzione.
Scontro tra i vescovi e l’esecutivo quest’oggi sedato dal Papa che ha richiamato i cattolici alla preghiera perché il Signore “”dia a tutti noi la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni””, ma che non elide la valutazione che ognuno è chiamato a fare in merito alle storture riguardo all’uso dei poteri legislativi e alla conformità a Costituzione delle norme che vengono promulgate.
Il divieto di celebrare Messe viene definito dal Presidente emerito della Corte costituzionale Baldassarre un “”arbitrio autoritario”” perché “”mangiare è un bisogno fondamentale, ma anche il culto per un credente. Per la Costituzione sono pari libertà quella al sostentamento e quella spirituale””.
“Se hai due soldi, compra un pane e un fiore”.
Il pane alimenta il corpo, il fiore, invece, lo spirito, l’anima, il cuore.
*Avvocato e consigliere dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro
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