Le istruzioni dell'Inps per la gestione dei casi di compatibilità per il congedo Covid-19 per la cura dei figli

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  12 giugno 2020 11:45

"Arrivano le istruzioni Inps per la gestione dei casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per la cura dei figli e le numerose ipotesi che potrebbero verificarsi nel corso di tale periodo". A comunicarlo con una nota stampa la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. "In caso di malattia di uno dei genitori - prosegue la fondazione - appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19, o del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio. In ipotesi di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli".

"In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo Covid-19 - si legge ancora sulla nota - da parte dell’altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l’indennità di maternità/paternità. Il genitore che svolge smart-working da casa non può occuparsi della cura dei figli, pertanto è compatibile il contemporaneo congedo per l’altro genitore".

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"La fruizione del congedo è, inoltre, compatibile con la fruizione negli stessi giorni di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Considerato che il lavoratore part-time e quello intermittente hanno in essere un valido rapporto, la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore. Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i permessi di cui alla legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti), anche se fruiti per lo stesso figlio. Sarà anche possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale e con il congedo straordinario, anche fruito per lo stesso figlio. In caso di Cig/Fis con sospensione a zero ore - conclude la nota della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - non vengono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. Info dai Consulenti del lavoro".

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