Le motivazioni dell'assoluzione di Parente, Pisano e Gironda: "Non provato lo scambio tra assunzioni e voto in Consiglio comunale"

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images Le motivazioni dell'assoluzione di Parente, Pisano e Gironda: "Non provato lo scambio tra assunzioni e voto in Consiglio comunale"


Le motivazioni della sentenza che ha escluso i reati di peculato e corruzione nei confronti dell'ex consigliere regionale Claudio Parente e degli ex consiglieri comunali Pisano e Gironda.

  16 ottobre 2026 18:02

di GABRIELE RUBIBO

Le assunzioni di due persone vicine a esponenti politici, avvenute prima di una votazione in Consiglio comunale, non bastano da sole a dimostrare un accordo corruttivo. È questo uno dei punti centrali della sentenza con cui il tribunale di Catanzaro ha assolto Claudio Parente, Francesco Gironda e Giuseppe Pisano dai reati contestati, dichiarando che "il fatto non sussiste". LEGGI QUI

Al centro del procedimento c'era la delibera approvata dal Consiglio comunale di Catanzaro il 13 settembre 2018, con il voto favorevole dei consiglieri Gironda e Pisano. Quella della riqualificazione delle periferie, una delle più 'discusse' della precedente consiliatura. Secondo l'accusa, gli incarichi di collaborazione assegnati a Danilo Gironda, fratello di Francesco, e a Natascia Lostumbo, compagna di Pisano, su proposta dell'allora consigliere regionale Claudio Parente, sarebbero stati collegati proprio a quel voto.

Il Tribunale ha però ritenuto che non sia stata raggiunta la prova di un accordo tra gli interessati: nessun elemento sufficiente a dimostrare che le assunzioni fossero state promesse o concesse in cambio del sostegno alla delibera.

Assunzioni e voto: manca la prova dell'accordo

I giudici riconoscono che le assunzioni sono avvenute prima della votazione e che Parente ha avuto un ruolo nella proposta dei due collaboratori. Viene inoltre rilevata l'esistenza di rapporti politici e personali tra i protagonisti della vicenda, oltre a interessi comuni legati all'ambiente dell'associazione "Vivere Insieme", quella che avrebbe avuto una sorta di prelazione nell'acquisto dei terreni per realizzare il progetto secondo i dettami della delibera contestata.

Questi elementi, tuttavia, non sono stati considerati sufficienti per dimostrare la corruzione.

 

La delibera e l'urgenza legata ai finanziamenti

Un altro aspetto esaminato riguarda il contenuto della delibera del 13 settembre 2018 e i possibili vantaggi che ne sarebbero derivati per l'associazione «Vivere Insieme».

Dagli atti è emerso che l'associazione disponeva già, in forza di precedenti convenzioni, di un diritto di superficie sulle aree comunali interessate. La delibera contestata, inoltre, non disponeva una vendita né trasferiva direttamente la proprietà dei terreni, ma consentiva di proseguire un procedimento amministrativo che richiedeva ulteriori valutazioni.

Per i giudici, non è stato quindi dimostrato quale vantaggio economico concreto e immediato l'associazione avrebbe ottenuto con quella sola votazione, tale da poter rappresentare il prezzo di un eventuale accordo corruttivo.

La sentenza si sofferma anche sulle ragioni dell'urgenza con cui era stata convocata la seduta consiliare. Il Comune doveva rispettare la scadenza del 15 settembre 2018, fissata dal Ministero per la presentazione o l'integrazione della documentazione progettuale necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici.

La seduta del 13 settembre si era svolta, dunque, appena due giorni prima del termine. Un'urgenza che, secondo il Tribunale, ha trovato riscontro nelle testimonianze e nella documentazione esaminata e che non può essere considerata un pretesto per favorire interessi privati.

Il caso Pisano: nessuna prova di uno scambio

Per Giuseppe Pisano, che aveva votato a favore della delibera mentre la compagna Natascia Lostumbo aveva ottenuto un incarico nella struttura di Parente, il Tribunale non ha ravvisato prove sufficienti.

Secondo la motivazione, le intercettazioni non hanno restituito conversazioni in cui Pisano discutesse della delibera, dell'assunzione della compagna come contropartita del voto o di accordi con Parente. Anzi, nell'unico caso in cui in una fra i due era citata la questione tutta la conversazione riguardava piuttosto faccende 'domestiche' 

La disciplina delle strutture speciali dei consiglieri regionali consentiva inoltre di individuare direttamente i propri collaboratori. In assenza di ulteriori elementi, il tribunale ha ritenuto che il profilo professionale della donna non dimostrasse, di per sé, l'illegittimità dell'assunzione.

La posizione di Parente

Nella ricostruzione dei giudici, Claudio Parente aveva un coinvolgimento significativo nelle vicende amministrative e nei rapporti con l'ambiente dell'associazione «Vivere Insieme». Le intercettazioni e le testimonianze hanno evidenziato relazioni politiche e personali, interessi condivisi e una sua attività di intermediazione.

Ma, sottolinea la sentenza, il fatto di avere rapporti stretti con i soggetti coinvolti e un interesse per l'approvazione della delibera non dimostra automaticamente che sia stato concluso un accordo illecito con i due consiglieri comunali.

È mancata, in particolare, la prova che Parente abbia utilizzato le assunzioni di Danilo Gironda e Natascia Lostumbo per ottenere i voti favorevoli di Francesco Gironda e Giuseppe Pisano.

Il caso Gironda: le intercettazioni non bastano

Una parte della motivazione è dedicata alle conversazioni intercettate nelle quali Francesco Gironda parla del lavoro del fratello e del proprio rapporto con Parente.

In uno dei passaggi, Gironda afferma che il fratello avrebbe potuto perdere "sette, otto stipendi" se fosse stato allontanato dall'incarico. In un'altra conversazione sostiene di aver trovato lui stesso il posto di lavoro al familiare e di aver fatto ottenere altre assunzioni.

I giudici considerano queste frasi significative per ricostruire i rapporti personali e politici tra gli interessati, ma non sufficienti a dimostrare la corruzione contestata. Nelle conversazioni, infatti, non viene fatto un riferimento chiaro alla delibera del 13 settembre 2018 né a un accordo che collegasse il voto all'assunzione del fratello.

Il tribunale ha inoltre rilevato che Danilo Gironda aveva un curriculum con diploma di ragioneria, laurea in giurisprudenza, un master universitario e precedenti esperienze professionali. Un profilo ritenuto compatibile con l'incarico ricevuto.

La natura fiduciaria della collaborazione e l'assenza di prove di uno scambio illecito hanno portato i giudici a escludere che gli elementi raccolti dimostrassero la responsabilità penale di Francesco Gironda.

 

L'altra accusa: non dimostrati gli incarichi fittizi

Claudio Parente è stato assolto anche dalla seconda contestazione, relativa alla presunta utilizzazione indebita di risorse pubbliche attraverso incarichi di collaborazione che, secondo l'accusa, sarebbero stati soltanto apparenti.

La tesi accusatoria sosteneva che Gironda Danilo e Lostumbo Natascia fossero stati assunti senza svolgere un'effettiva attività lavorativa e che le retribuzioni fossero quindi state corrisposte indebitamente.

Anche su questo punto, però, il tribunale ha ritenuto insufficienti le prove. Non sono emerse testimonianze, verifiche o documenti capaci di dimostrare che i due collaboratori non lavorassero. Né le intercettazioni hanno fatto emergere accordi per creare posti fittizi o pagare stipendi senza una prestazione effettiva.

L'accusa aveva richiamato anche la presenza limitata dei due collaboratori nella sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, sulla base dei dati telefonici. La sentenza osserva però che i contratti consentivano di svolgere le attività in luoghi e orari concordati con il referente politico, senza imporre una presenza continuativa negli uffici regionali.

 

Anche le intercettazioni in cui Gironda parla del rischio che il fratello perdesse il lavoro e gli stipendi vengono lette dal Tribunale come compatibili con l'esistenza di un rapporto lavorativo effettivo.

L'assoluzione: "Il fatto non sussiste"

La conclusione della sentenza distingue quindi tra l'esistenza di rapporti politici e personali, le assunzioni effettivamente avvenute e la prova dei reati contestati.

Il Tribunale non ha ritenuto dimostrato che gli incarichi fossero stati concessi in cambio dei voti favorevoli alla delibera. Allo stesso modo, non ha ritenuto provato che le collaborazioni fossero fittizie e che le risorse pubbliche fossero state utilizzate per pagare persone che non lavoravano.

La decisione finale assolve Claudio Parente, Francesco Gironda e Giuseppe Pisano dai rispettivi reati "perché il fatto non sussiste".