Legge 104, i certificati disabilità non hanno scadenza ai fini IVA

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IVA Agevolata al 4% per sussidi ai portatori di handicap. Attenzione al momento dell'acquisto per le novità normative 2021 l'Agenzia chiarisce nell'interpello 478 2021

  12 novembre 2021 14:01

"Legge 104 i certificati disabilità non hanno scadenza ai fini IVA. IVA Agevolata al 4% per sussidi ai portatori di handicap. Attenzione al momento dell'acquisto per le novità normative 2021 l'Agenzia chiarisce nell'interpello 478 2021. Con la risposta a interpello n. 478 del 3 settembre 2021 l'Agenzia chiarisce le previsioni di legge in materia di diritto all'Iva agevolata al 4% per  i sussidi necessari alle persone con disabilità". Così in una nota congiunta dell'OMNIC Giorgio Ventura, dell'ANMIL Luigi Cuomo e dell'UNMS  Antonio Sabatino

"In particolare, - proseguono -  il caso riguardava un contribuente portatore di disabilità al 90%  ex legge 104 1992 chiedeva  se la certificazione della Commissione medica e la certificazione del medico specialista dell'Asl in cui è attestato il carattere cronico delle menomazioni e sono elencati i sussidi utili  con le patologie certificate abbiano una durata predefinita, in quanto spesso al momento dell'acquisto gli esercenti richiedono che il certificato dello specialista abbia data anteriore di non oltre 12 mesi. La risposta dell'Agenzia è favorevole al richiedente e afferma che per "le attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza"".

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"Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota Iva agevolata, - si legge - l'Agenzia specifica  però  che  l'articolo 2, comma 2 del  d.m. 14 marzo 1998, è stato modificato  e dal  4 maggio 2021, prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata». Il successivo comma 2-bis stabilisce che «I certificati .... dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente vanno sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale». Quindi le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, a seguito delle ultime modifiche, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati all'acquisto dei sussidi tecnici e informatici, mentre così non è per i certificati rilasciati dalla Asl che vanno integrati dall'attestazione rilasciata dal medico curante".

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"La validità del certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti successivi al 4 maggio 2021 Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l'attestazione del medico specialista. Il suddetto quadro normativo e di prassi evidenzia, quindi, - concludono - che per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza. In sostanza nessuna scadenza per i certificati ma per gli acquisti effettuati prima del 4 maggio 2021 una certificazione che non riporti le indicazioni sul collegamento tra menomazione permanente e ausili deve essere integrata dal certificato del medico specialista. A partire dal 4 maggio invece è sufficiente la certificazione del medico curante. Si ribadisce comunque che tali certificazioni non hanno scadenza".

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