Lidi a Soverato, il Tar accoglie il ricorso Ranieri: annullate le delibere di proroga del Comune

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Spiaggia di Soverato
  22 aprile 2024 11:29

Nuovo colpo di scena sui lidi di Soverato. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso di Ranieri group di Azzurra Ranieri, rappresentato dagli avvocati Domenico Grande Aracri e Francesco Scalzi e di conseguenza sono state annullate le due delibere del Comune di Soverato con cui venivano prorogate automaticamente le concessioni demaniali marittime. Anzi, della seconda si fa salva soltanto la parte con cui si dà mandato al dirigente di effettuare le gare. 

LEGGI QUI LA RICOSTRUZIONE DEL CASO

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"Le due impugnate delibere, dal canto loro, benché sotto la veste di atti di indirizzo, per la loro formulazione, in particolare della parte dispositiva, hanno l’evidente natura di provvedimento di attuale proroga automatica e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime in essere. Con particolare riferimento alla deliberazione n. 51 del 2024, essa demanda al dirigente del Settore Demanio il compito di «differire il termine di efficacia delle concessioni turistico-ricreative e nautiche da diporto sino al 31 dicembre 2024». In sostanza, il contenuto dei successivi atti da parte del competente dirigente è totalmente predeterminato nella proroga del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2024". Si legge nel dispositivo del Tar

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Il Tar Calabria richiamando le precedenti decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito la disapplicazione delle proroghe automatiche. 

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"Nel caso di specie, la scarsità della risorsa naturale nel Comune di Soverato non è contestata ed è evidente dalla pianta delle concessioni, stralcio del piano spiagge, prodotto dalle società ricorrenti. Né può essere preso come riferimento un mercato più ampio, giacché è evidente che per gli operatori balneari non è indifferente poter operare all’interno di Comune ad alta vocazione turistica come Soverato oppure nel territorio di un Ente locale limitrofo. Dunque, l’automatica e generalizzata proroga delle concessioni demaniali marittime contenuta nelle deliberazioni impugnate è palesemente illegittima e come tale va annullata in accoglimento del secondo motivo del ricorso e dei motivi aggiunti. La delibera dell’8 novembre 2023, n. 219/GM, va conclusivamente annullata nella sua interezza. La delibera del 15 marzo 2024, n. 51/GM, va annullata nella parte in cui ha dato mandato al responsabile del Settore Demanio di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni allo scopo di differire il termine di efficacia delle concessioni turistico-ricreative e nautiche da diporto sino al 31 dicembre 2024, considerando tale data quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale. La delibera più recente, tra quelle impugnate, non va invece annullata nella parte in cui attribuisce al competente dirigente il compito di svolgere l’attività prodromica all’espletamento delle gare per la nuova attribuzione delle concessioni demaniali marittime, di cui costituisce esecuzione la determina del responsabile del competente Settore del 3 aprile 2024, n. 46, correttamente non impugnata.  Va, a questo punto, sottolineato che dalla presente sentenza deriva, proprio in virtù della sussistenza di un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra le delibere di Giunta comunale annullate e i singoli e individuali atti di proroga, che questi ultimi rimangono privi di efficacia".

 

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