di VALENTINA FALSETTA
Stamattina risale nella mia home page di facebook una storia. E' la storia di una ragazza coraggiosa, di quel coraggio e determinazione che solo chi ha subito ed ha avvertito l'abbandono delle istituzioni può avere. Leggo delle angherie, dei calci e delle ginocchiate, delle vessazioni, guardo le foto dalla stessa postate, mostra i segni evidenti pur essendo trascorsi 5 anni dei morsi di quello che era il suo fidanzato, colui che avrebbe dovuta amarla e proteggerla, colui che invece si è trasformato nel peggiore incubo che una donna possa incontrare nella vita. Leggo delle urla, unico metodo di difesa, al fine di farsi sentire da qualcuno che potesse salvarla dall'inferno sulla terra. Quella che leggo oggi poteva avere epilogo diverso, eppure percepisco l'amarezza di una ragazza che nonostante abbia trovato il coraggio di denunciare, di affrontare il nemico con tutte le conseguenze psicologiche che normalmente seguono le vittime di violenza domestica e il successivo processo, non solo non ha ottenuto giustizia ma ha rivisto il segno delle stesse angherie su un'altra donna. E' una storia che si è fatta sentire in tutta la sua potenza, non mi ha abbandonata per tutta la giornata, ed alla luce della legge cd "Codice Rosso" entrata in vigore lo scorso anno mi ha accompagnata durante alcune riflessioni.
Nello scorso articolo trattavo delle problematiche insorte a causa del co-vid 19 riguardo alle IVG, oggi voglio invece parlare delle misure adottate lo scorso anno dal legislatore, e della quarantena contemporanea che ha ridotto le richieste di supporto psicologico e legale.
Cos'è il codice rosso e cosa succede dopo aver sporto querela
Quando parliamo di codice rosso ci riferiamo ad una procedura d'urgenza introdotto dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. In breve, se viene sporta querela per uno dei fatti tipizzati dalla nuova legge, ossia: maltrattamenti contro un familiare o un convivente, violenza sessuale, anche di gruppo oppure su minori, stalking, revenge porn e lesioni personali gravi, la polizia giudiziaria non appena ricevuta la notizia di reato deve procedere a darne immediata comunicazione al pm. Quest'ultimo ha tre giorni di tempo per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il pubblico ministero potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al giudice l’emissione di una misura cautelare, ad esempio l’allontanamento da casa o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. A prescindere dalla valutazione in merito all’applicazione di una misura cautelare, il pubblico ministero delega le indagini agli organi competenti, avvertendoli che le investigazioni devono avvenire senza ritardo.
Nello specifico quello su cui la storia di cui sopra diffusasi sul web ed i giornali calabresi mi ha fatto riflettere si concentra su due aspetti: perchè un incensurato, accertata la commissione del fatto tipizzato come reato e nello specifico reato di violenza di genere, può usufruire di vari benefici? Ha senso, se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ex art 27 Cost., concedere al reo tale beneficio? Soprattutto in casi specifici, come questo di cui sopra, in cui è alta la probabilità di recidiva?
Ed ancora, sul sito web del governo -https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere - si parla di "molteplici interventi: la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo stalking. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di terrorismo, prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo sessuale. Sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, task force e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le best practice."
Sono sufficienti gli inasprimenti a livello sanzionatorio? La storia italiana ci insegna come, al contrario, per più fenomeni, tale allargamento della cornice edittale non sia servito a combattere il reato, anzi, al contrario se ne sia provocata la crescita. ( Vedi ad esempio i sequestri di persona negli anni '70: si è aumentata la pena inutilmente, mentre ha avuto esito positivo il congelamento dei beni della vittima.). Ebbene, questo ci dimostra come spesso importante e utile sia ancor prima di una pena rieducativa, la prevenzione, che sia generale o speciale. Su questa si dovrebbe puntare, soprattutto alla luce dei nostri problemi di sovraffollamento delle carceri, di trattamenti disumani che conducono il reo sulla strada della criminalità piuttosto che ad una rieducazione e risocializzazione.
Prevenzione generale, impedendo agli altri soggetti dell'ordinamento di commettere delitti, agendo la pena da contro spinta psicologica, e sotto questo punto di vista mi pare che il legislatore abbia compiuto un decisivo passo in avanti con la legge n. 69/2019. Prevenzione speciale, impedendo che il reo torni a delinquere. Come si può prevenire una recidiva? Nel caso specifico, la ragazza ha raccontato di come il soggetto in questione sia tornato a delinquere, esercitando violenza su un'altra donna, e vi sono in Italia tanti altri casi come quello di cui parlo oggi. Eppure, quello su cui si è soffermato il mio sguardo, è il fatto che non è sia stato messo in atto il procedimento d'urgenza pur essendo, all'epoca della seconda denuncia, già entrata in vigore la legge 69/2019. A fortiori, già pervenuta la condanna conseguente alla prima denuncia.
Dunque è chiaro, guardando a questo caso come altri in Italia, che la legge abbisogni di puntualizzazioni, ed il sistema italiano debba intervenire per eliminare il problema alla radice, non solo offrendo supporto alle vittime tramite l'istituzione di comunità che perseguano lo scopo dell'allontanamento e dell'assistenza psicologica. A mio avviso ancora più potenziati dovrebbero essere i percorsi riabilitativi, in modo tale che in caso di incensurato, pur usufruendo dei conseguenti benefici, si dia atto ad una rieducazione concreta del reo. Quello dei percorsi riabilitativi sarebbe invero un metodo rispettoso del principio costituzionale di umanità.
Combattere la cultura machista
Perchè 1 donna su 3 a livello mondiale è vittima di violenza? Quali sono le cause del fenomeno? Come già trattato nell'articolo sul revenge porn la causa originaria è la formazione di un assetto culturale, sociale, e politico, in cui la donna diventa subordinata. Questo avviene, ovviamente, per impostare la scala gerarchica del potere su di un'esclusiva dominanza maschile, e da ciò discende una disparità di posizioni sociali. Ne è un esempio il nostro codice penale del 1930 in cui era punito l'adulterio della moglie, e solo in caso di convivenza con l'amante sotto il tetto coniugale era punito l'adulterio del marito. Ed ancora, pensiamo allo stupratore che restava libero ed impunito in caso di matrimonio con la vittima.
La logica machista è permeata nella società. Successivamente, con il movimento femminista si è avuto un distaccamento, per la prima volta, della donna dall'unica idea di moglie e madre. Pur avendo raggiunto una presa di coscienza collettiva, ad oggi è palese che il fenomeno perdura, resiste al cambiamento invocato all'interno della società, tanto da divenire oggetto di diritto internazionale umanitario: a tal proposito nel 2011 è stata adottata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, e tale Convenzione considera la violenza di genere coma una violazione dei diritti umani. Quest'ultima si collega peraltro alla conferenza ONU di Pechino del '95 in cui gli Stati hanno posto 5 obiettivi specifici: Promozione di una cultura che non discrimini le donne; Prevenzione tramite l'adozione di misure idonee a prevenire la violenza maschile sulle donne; Protezione delle donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile; Punizione dei crimini commessi nei confronti delle donne; Risarcimento non solo economico della vittima.
Un sistema di prevenzione che deve funzionare al meglio
Come riportato prima, in Italia il Governo ha disposto un Piano anti-violenza e l'istituzione di case rifugio. Un sistema precario e disomogeneamente applicato sul territorio nazionale, e che ora è ancor più gravato dal peso della pandemia: così come per le IVG, molti percorsi attivati prima dello scoppiare dell'emergenza sanitaria sono stati sospesi, denunciare è più complesso, i punti di supporto psicologico e legale oggi garantiscono un servizio via cavo, e ove possibile in video call. Tuttavia, nonostante l'adattamento dettato dalla quarantena, le richieste di aiuto sono diminuite dall'inizio dell'isolamento. Questo è un dato da tenere in considerazione, se pensiamo che tale situazione ha costretto moltissime a vivere congiuntamente alla paura di rivolgersi ad un supporto, vista la presenza del convivente/coniuge.
Per questo motivo il focus oggi deve essere sul momento preventivo. Invero dove non riesce ad arrivare il sistema penale, dovrebbe intervenire e rafforzare la lotta al machismo, un sistema di prevenzione che concretamente scardini le concezioni passate, che educhi le nuove generazioni alla parità dei sessi e al rispetto dei diritti umani.
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