Oggi in data 4.10.23 all'esito del riesame innanzi al tribunale della libertà di Catanzaro, discusso nella giornata di ieri dal collegio difensivo composto dagli Avv.ti Luca Cianferoni, avv. Piero Chiodo ed avv. Mara Campagnolo, in difesa di Cichello Domenico, nell’ambito del processo "Maestrale 2", veniva sostituita con la misura della custodia cautelare in carcere con quella alternativa e meno affittiva degli arresti domiciliari nei confronti del predetto indagato, indagato di presunte azioni estorsive ai danni di alcuni imprenditori del vibonese.
In particolare la difesa del Cichello, nel corso dell’intervento difensivo sosteneva l'assoluta estraneità ai fatti delittuosi contestati dello stesso Cichello, già reduce da un lungo e travagliato processo "Rinascita Scott"(ormai sulla dirittura di arrivo), che lo vedeva accusato della più grave fattispecie associativa di stampo mafioso, in virtù del semplice rapporto amicale col presunto boss di Zungri Accorinti Giuseppe Antonio "peppone” (che era stato il compare di battesimo del figlio del Cichello).
Veniva altresì' contestata dalla difesa l’individuazione dell’indagato fatta dagli organi di p.g., quale conversante relativamente a delle intercettazioni telematiche sullo smartphone di Galati Michele, in quanto in gran parte delle intercettazioni non risulta indicata nell’ordinanza custodiale genetica l’utenza telefonica del Cichello
La difesa sosteneva comunque oltre all’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'inattualita' in concreto delle esigenze cautelari trattandosi di fatti molto risalenti nel tempo, ossia agli anni 2018-2019 (circa 4 o 5 anni fa), sostenendo infine che l'indagato aveva risposto a tutte le domande del gip in oltre un’ora di interrogatorio di garanzia, dichiarando la propria estraneita' ai fatti estorsivi e di aver sin da bambino lavorato nell’impresa di famiglia (autosalone ed azienda agricola).
ln particolare nella prima parte motiva dell’ordinanza cautelare si riteneva adeguata per il Cichello la misura cautelare domiciliare, nella seconda parte motiva si riteneva invece necessaria la misura cautelare estrema intramuraria e in una terza parte dell'ordinanza stessa si riteneva ancora l’adeguatezza di una misura cautelare domiciliare, circostanza quest'ultima , come sostenuto dalla difesa, sintomatica di un evidente cd lapsus freudiano in cui sarebbe incorso lo stesso Giudice della cautela, decisamente liberatoria e favorevole per l'indagato.
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