Mancata previsione pagamento scorte a bordo treno, lo Snap richiede un intervento urgente

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  31 maggio 2024 12:18

«In data 26 giugno 2017 veniva stipulata la convenzione tra Polizia di Stato e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite cui vengono disciplinati i servizi predisposti dalla Polizia Ferroviaria nell’interesse del Gruppo FS Italiane, mirati alla tutela della sicurezza ferroviaria. L’art. 5 c. 1 della medesima convenzione: “Servizi di scorta treno e corresponsione delle indennità”, recita testualmente: “il Gruppo FS Italiane, per i servizi di specialità svolti dalla Polizia Ferroviaria, si impegna nei confronti del Dipartimento a corrispondere un’indennità di scorta agli OPF che effettuano servizio a bordo treno, con esclusione degli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi”, continuando il comma 3 del medesimo articolo indica: “La Polizia Ferroviaria assicura il servizio di scorta per i treni ritenuti ad alto profilo di criticità, individuati o autorizzati dal Comitato Centrale in relazione alle problematiche effettivamente riscontrate e alle tratte ritenute critiche proposte dal Comitato Territoriale, sulla base di elementi oggettivi documentabili”. Il comma 5 sempre dell’art. 5 disciplina quanto di seguito: “L’indennità di scorta treno viene riconosciuta a partire dal momento della partenza del convoglio scortato previsto dall’Orario Ufficiale ed include il tempo di sosta per il cambio treno nel corso del servizio... i treni funzionali a quelli critici, in quanto connessi con l’effettuazione delle scorte, sono remunerati al pari di quelli critici...a bordo del medesimo treno vengono corrisposte indennità per un massimo di tre OPF per singola tratta...”»

Si apre con questa premessa la lettera del Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia, indirizzata ai vertici della Polizia nelle loro diverse articolazioni. 

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«Dopo questa necessaria premessa, questa O.S. SNAP entra nel merito della questione rappresentando che, con circolare protocollo N.300/FER/0000002641.U/24, del 15 febbraio 2024 avente ad oggetto: “Servizi rafforzati di controllo a bordo dei treni”, il Servizio di Polizia Ferroviaria prevedeva “l’impiego di un’adeguata aliquota di personale (8/10 operatori) con l’obiettivo di procedere ad un controllo identificativo rafforzato dei viaggiatori e, all’occorrenza, dei bagagli su convogli interregionali che presentano profili di rischio legati alla tratta, agli orari e all’area geografica”, altresì indicava che: “per quanto riguarda l’indennità maggiorata, attualmente prevista dalla convenzione per un massimo di tre operatori, fatte salve particolari ed eccezionali situazioni di necessità preventivamente concordate tra le parti, e solo per i treni ritenuti ad alto profilo di criticità, si rimette alle valutazioni di codesto Gruppo la possibilità di superare tali vincoli autorizzando pertanto di estenderla a tutto il personale impiegato ... in attesa di determinazioni da parte del Gruppo FSI, si procederà a inserire la misura dell’indennità di scorta a treno ordinario” (ndr 1,22 euro l’ora sia notturna che diurna).

Di seguito, in data 24 maggio 2024, con circolare protocollo N.300/FER/2/0000008858.U/2024, avente ad oggetto: “Servizi rafforzati di controllo a bordo dei treni. Contabilizzazione”, veniva indicato che, in riguardo alla corresponsione del pagamento delle indennità connesse ai citati servizi rafforzati, la Convenzione ed il sistema GASP non consentono la possibilità di corrispondere l’indennità di vigilanza a bordo treno ad un numero superiore di tre operatori. La nota si conclude testualmente come di seguito: “A giudizio di questa O.S. SNAP “la toppa è peggio del buco”... invero ci pare assurdo, e privo di ogni logica sia giuridica che di buon senso, far partire su scala nazionale un imponente servizio straordinario di controllo sui mezzi ferroviari (attingendo anche alle esigue risorse umane impiegate in servizi burocratici) senza assicurarsi di una preventiva e concreta possibilità che, detti servizi di scorta a convogli e tratte critiche (da remunerare necessariamente con la prevista “indennità maggiorata”), abbiano l’avvallo e la copertura da parte del Gruppo FSI. Continuando, evidenziamo che i servizi de qua, in un primo momento, sono stati previsti con “indennità di scorta” per poi essere mutati in servizi di “missione”.

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Preso atto che al momento le indennità in argomento non saranno corrisposte, fino ad eventuali cambiamenti si dispone che sia i servizi già espletati (quindi con valenza retroattiva) che quelli da effettuare, qualora ne ricorrano in presupposti, saranno contabilizzati

ricorrendo all’istituto della missione che ovviamente non è cumulabile con l’indennità di vigilanza scalo”.

 

Sottolineiamo che la narrata situazione non è stata portata a conoscenza delle sigle sindacali ed ancor peggio all’attenzione del personale che è convinto, da mesi, di effettuare regolarmente scorte per cui sia prevista un’indennità maggiorata.

Ci interroghiamo su quale sarà il criterio con cui saranno attribuite le previste tre scorte con indennità maggiorata, a fronte degli 8/10 colleghi impiegati, e su come sia pensabile far svolgere a degli operatori un medesimo servizio con remunerazione nettamente differente, in spregio ai dettami costituzionali di cui all’art. 36 che prevede: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...” e dell’art. 97: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Si dovrà pertanto scongiurare che, per cercare di creare una parvenza di trattamento economico omogeneo, si ricorra a remunerare tutti gli operatori col trattamento di missione anziché con la prevista scorta treno; significando che non è tollerabile che ci si trovi dinanzi a tratte critiche sovrapponibili che, di volta in volta, possano essere pagate con indennità maggiorata o missione fuori sede solo perché’ rientrino o meno nel previsto report “treni ad alta criticità” individuati dal citato Comitato.

. In buona sostanza è come se questi operatori non fossero mai saliti a bordo treno o abbiano operato in ambito ferroviario, pur avendo svolto concretamente servizi di scorta a convogli ferroviari, percependo un compenso economico inferiore alla mera vigilanza in stazione; difatti la diaria di trasferta spetta in misura intera, se la durata della missione supera le 4 ore ed è inferiore alle 8 ore, con un compenso economico pari a euro 0,86 per ogni ora.

Paradossalmente la propria retribuzione risulterà ridotta.

Evidenziamo che, la scelta incomprensibile (alias non contemplata) di attribuire, addirittura retroattivamente, l’indennità di missione presuppone che i colleghi debbano intraprendere il proprio servizio nella località di arrivo della missione e non durante il tragitto per raggiungere la stessa; come effettivamente richiesto ed espletato con l’effettuazione concreta di scorta treno, con identificazione e controllo di passeggeri e bagagli. Inoltre, la “missione” presuppone formali ordini di servizio con compilazione, da parte del personale, del c.d. “foglio di viaggio” e di eventuali mancati pasti; situazione di cui (in maniera scorretta) non sono stati resi edotti i colleghi interessati. Rammentiamo altresì che l’indennità di missione compete per servizi fuori sede con durata superiore alle 4 ore, in difetto nulla sarà percepito.

Per definizione per “missione” si intende il servizio temporaneo espletato dal dipendente in una località al di fuori del comune dell’ordinaria sede di servizio per ottemperare a un formale provvedimento emesso dall’Amministrazione; provvedimento che ad oggi, la stessa, non avrebbe provveduto ad emettere. Si sottolinea che non si potrà procedere alla liquidazione del trattamento economico di missione, in assenza del relativo provvedimento.

 

Allo stato attuale, con effetto retroattivo, si sta procedendo (nel riserbo più assoluto) ad eliminare

l’attribuzione dell’indennità prevista per scorta critica, e quindi maggiorata, per attribuire al personale impiegato in detti servizi straordinari esclusivamente l’indennità di missione, escludendo finanche la vigilanza scalo nonostante sia prevista dalla Convenzione in favore del personale Polfer

 

Questa O.S. SNAP segnala, per i relativi accertamenti di competenza dell’Ufficio Centrale Ispettivo (considerato che il rispetto dei budget rientra nelle specifiche responsabilità gestionali dei dirigenti) quanto riportato nella circolare del 12 marzo 2024 protocollo N. 0001879, a firma del Capo della Polizia, relativamente al contenimento della spesa per l’effettuazione delle missioni: “nell’ottica del raggiungimento dei limiti previsti, avranno cura di promuovere tutte le opportune iniziative finalizzate ad un’accurata gestione, procedendo, in particolare:

- all’oculata valutazione delle trasferte, in relazione alla loro obbligatorietà ed inderogabilità; - al costante monitoraggio bimestrale del consumo del budget annualmente assegnato;

- a garantire il rispetto dei tempi di presentazione della documentazione relativa alla missione, entro 7 giorni dalla conclusione del servizio fuori sede...” .

Ci domandiamo come sia possibile inserire retroattivamente servizi fuori sede svolti dal personale mesi addietro e tra l’altro trattasi di servizi svolti in favore di una Spa, qual’é il Gruppo FSI, con esborso evidente di risorse economiche dell’Erario (utilizzate verosimilmente impropriamente) e per le quali solo pochi mesi addietro il Capo della Polizia ha diramato apposita nota, sopra riportata, finalizzata ad un’oculata gestione delle risorse richiamando i dirigenti alle proprie specifiche responsabilità, a tal punto da prevedere quanto di seguito: “L’Ufficio Centrale Ispettivo provvederà, anche attraverso la verifica dei monitoraggi compiuti dagli Uffici, ad adottare le iniziative ritenute opportune, d’intesa con le Direzioni Centrali competenti, al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni emanate per la razionalizzazione delle spese”.

Dinanzi a tutto ciò rimaniamo basiti e, considerato che l’Amministrazione ha generato questa imbarazzante situazione, adesso se ne faccia carico remunerando con l’indennità maggiorata tutti gli operatori che hanno svolto il medesimo servizio, ignari di essere destinatari di indennità non consone e proporzionali all’attività specifica richiesta e svolta dalla specialità di Polizia Ferroviaria! Nelle more evidenziamo l’inopportunità di continuare a richiedere agli operatori della Polfer l’effettuazione di scorte mascherate da servizi fuori sede». 

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