Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha rivolto “un sincero buon lavoro” ai tanti giuristi chiamati discutere - dalla “Camera penale di Catanzaro Alfredo Cantafora” presieduta dall’avv. Francesco Iacopino - sul “paradigma liberale nel diritto penale post moderno”.
Intervenendo in apertura dei lavori, Mancuso ha detto: “Quando si superano, nell’applicazione del diritto penale, i confini dello Stato di diritto, si ha un vulnus non solo per le garanzie costituzionali, ma per la stessa qualità della democrazia. Comprendo che dinanzi alle accelerate trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, all’acutizzarsi delle diseguaglianze sociali e ai rischi, vecchi e nuovi, che vedono il cittadino esposto a pericoli di vario genere, spesso si è indotti a pensare che puntando su pene esemplari, giudizi sommari e sul carcere si possano rassicurare l’opinione pubblica e la società. Ma, e lo dico da cittadino prima che da politico, non è certo abbandonando le ordinarie garanzie giuridiche che si tutela la legalità o che si rinforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.
Ad avviso del presidente Mancuso: “Le misure penali, tanto repressive quanto preventive, in una società civile, debbono avere come presupposto alcuni fondamentali principi costituzionali: la colpevolezza determinata solo da leggi vigenti; nessuno può essere sanzionato solo perché considerato socialmente pericoloso ma senza aver commesso un reato; il principio di legalità e tassatività delle fattispecie. Viene detto da più parti, che siamo dentro un lungo processo degenerativo dei fondamentali principi dello Stato di diritto e che la conseguente crisi del garantismo penale, ha oggi raggiunto il punto più alto della parabola. Forse si esagera ma forse no. Tuttavia, da qualsiasi parte venga, credo che l’aggressione ai principi costituzionali vada sempre contrastata con la dovuta convinzione. Abbiamo tutti, gli specialisti del diritto penale e ogni singolo cittadino, il dovere di sottolineare l’irrinunciabilità a principi come la presunzione di non colpevolezza; la eccezionalità della privazione della libertà personale che non segua alla esecuzione della pena; la tipicità, determinatezza ed irretroattività del precetto penale; la finalità rieducativa della pena, oltre che la sua proporzionalità ed adeguatezza”. Infine: “Per quanto mi riguarda, il pensiero liberale, costituzionale e garantista nell’ambito del diritto penale, è irrinunciabile, al punto che si potrebbe dire che il diritto penale in uno Stato di diritto non può che essere liberale”.
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