
di Marilina Intrieri*
Dopo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio e l’intervento della Garante per l’infanzia, la vicenda riapre un tema delicato: quali sono i limiti istituzionali quando si parla di decisioni giudiziarie sui minori. La vicenda dei bambini trovati nel bosco e successivamente collocati in una struttura di accoglienza continua ad alimentare interrogativi giuridici e istituzionali. Non solo per i fatti in sé, ma anche per le prese di posizione che hanno seguito gli sviluppi delle ultime ore. Da un lato le dichiarazioni della Presidente del Consiglio che ha chiesto di fare piena luce sulla vicenda, richiamando implicitamente l’esigenza di trasparenza quando decisioni così incisive riguardano la vita dei minori e delle famiglie.Dall’altro, l’intervento della Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che ha invitato a sospendere il trasferimento dei bambini senza la madre. Un’iniziativa che ha suscitato un dibattito non solo sul piano umano ma anche su quello istituzionale.Ed è proprio questo secondo aspetto che merita una riflessione più attenta. Le Autorità indipendenti, come quella per l’infanzia e l’adolescenza, svolgono un ruolo fondamentale nel sistema di tutela dei diritti dei minori. La loro funzione, prevista dalla legge istitutiva, è quella di promuovere, vigilare e segnalare eventuali violazioni dei diritti dei bambini, richiamando le amministrazioni competenti e indicando il quadro normativo di riferimento. Tradizionalmente, però, tali interventi si collocano sul piano della raccomandazione istituzionale e della segnalazione, non su quello dell’incidenza diretta su singole decisioni giudiziarie.
Nel caso in esame, l’invito a sospendere un trasferimento disposto nell’ambito di un procedimento minorile appare, sotto il profilo istituzionale, una presa di posizione particolarmente incisiva. Non perché il Garante non possa esprimere preoccupazioni o sollecitare verifiche, cosa che rientra pienamente nella sua missione, ma perché la richiesta sembra collocarsi all’interno del perimetro di una decisione giudiziaria già assunta o in corso di esecuzione. È qui che si apre una questione di equilibrio tra poteri.
*ex Garante infanzia e adolescenza Regione Calabria
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