"In ordine alle notizie apparse in queste ore circa la possibilità di trattenimento in servizio dei medici anche oltre il 40° anno effettivo (quindi escluso il riscatto degli anni di laurea ed eventualmente di specializzazione) dei medici pubblici può essere utile fare alcune precisazioni". Filippo Larussa, segretario regionale dell'Anaao Assomed commenta l'ipotesi di ricorrere, in Calabria, la possibilità - rafforzata dalla circolare regionale ai commissari delle aziende- di mantenere in servizio i dirigenti medici fino a 70 anni di età.
"Primo - spiega Larussa-, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del SSN continua a essere fissato al compimento del 65° anno di età, se in possesso dei requisiti contributivi per l'accesso alla 'pensione anticipata' (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini), a meno che l'interessato non faccia entro il compimento del 65° anno istanza di trattenimento in servizio. Il collocamento in quiescenza, in difetto dei requisiti anzidetti, continua a essere fissato (pensione di vecchiaia) all'età di 67 anni".
"Secondo - prosegue l'Anaao Assomed Calabria-, il trattenimento in servizio ha subito nell'ultimo biennio alcune importanti modifiche normative. In pratica, l'articolo 5bis della legge Milleproroghe 2019 prima e l'articolo 30bis del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 dopo consente a tutti i dirigenti del SSN, di qualunque profilo, il trattenimento in servizio- a domanda - anche oltre il 40° anno effettivo di servizio e comunque non oltre il 70° anno di età anagrafica, all'esclusiva condizione che tali prosecuzioni non determinino complessivamente un incremento del numero dei dirigenti. Tale opzione, però, può essere esercitata soltanto entro l'anno solare 2022 e non è ancora stato definitivamente chiarito se gli effetti scaturenti dal trattenimento in servizio oltre il 40° anno effettivo siano validi anche oltre il 31 dicembre del 2022".
"La considerazione finale è che comunque questo tipo di opzione, anche nelle altre regioni, viene esercitata - spiega Larussa- da uno sparuto numero di dirigenti. Difatti, successivamente alla modifica del 1992 della modalità di accesso ai ruoli della dirigenza pubblica del SSN, che prevedono l'obbligatorietà del possesso del titolo di specialista è di fatto impossibile essere assunti prima del compimento dei 30 anni di età, considerando che fra laurea, superamento dell'abilitazione, iscrizione all'albo professionale e conseguimento del titolo di durata minima 4 anni l'età minima è di 31-33 anni; per cui, sommando questa soglia anagrafica ai 40 anni di servizio effettivo si splafona in ogni caso 'quota 70'. Si tratta quindi di un numero piuttosto esiguo nati nel 1952 e che se laureatesi fra i 26-27 anni di età anagrafica possono di fatto essere entrati nel SSN senza doversi specializzare prima e quindi aver conseguito a 67-68 i 40 anni di servizio effettivo che gli consentirebbe il proseguimento fino agli ulteriori 70 anni di età anagrafica. L'impatto potrebbe riguardare, nella migliore delle ipotesi e quasi esclusivamente, qualche decina di colleghi di livello apicale (primari)".
"Certo - conclude Larussa-, in questo momento di carenza non è giusto privarsi di qualunque risorsa che voglia dare la propria disponibilità a prestare servizio e a colmare le gravi carenze di organico ma non è ragionevole attendersi da questa misura, peraltro prevista da espressa disposizione di legge e circolari interpretative del ministero del Lavoro, che si potrà arginare l'atavica carenza di personale".
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