Sotto accusa la "Determinazione dirigenziale 1242 del 10 maggio scorso avente ad oggetto la gara per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) - Giancarlo Pennetti, Presidente; Francesca Goggiamani, Referendario; Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore - ha rigettato il ricorso presentato dalla Siarc - Società Industrie Alimentari Ristorazioni Collettive S.p.A- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, lo scorso 8 giugno contro il Comune di Catanzaro - rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita De Siena, Saverio Molica, nei confronti di Scamar S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo per l'annullamento previa tutela cautelare, della determina relativa alla mensa nelle scuole.
La Siarc aveva esposto, tra l'altro, nel ricorso di aver partecipato, al pari di altri operatori economici (nello specifico, la SCAMAR s.r.l./SO.RI.CO. s.r.l. in costituendo RTI e la Ristorart Toscana s.r.l.) alla gara indetta dal Comune di Catanzaro per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e dei rimanenti 30 punti per quella economica e che il bando di gara faceva dipendere l’attribuzione dei punteggi sia dal maggior numero di prodotti a km zero da filiera corta offerti da ciascun concorrente sia dalle ulteriori caratteristiche di impatto “ambientale” e “sociale” dei prodotti alimentari offerti e, per ultimo, dal numero di prodotti di acquacoltura biologica e di prodotti ittici di specie non a rischio e freschi.
All’esito della gara, era risultato aggiudicatario il costituendo RTI SCAMAR s.r.l. / SO.RI.CO. s.r.l., seguito in graduatoria da SIARC S.p.A. (72,80 punti) e da Ristorart Toscana s.r.l. (67,808 punti). Da qui, la richiesta di annullamento per tutta una serie di motivi di diritto tra i quali illegittimità dell’ammissione a valutazione dell’offerta tecnica presentata dal controinteressato RTI fra Scamar s.r.l. e Sorico s.r.l., con conseguente illegittimità dello stesso esito valutativo e dell’aggiudicazione finale; invalidità e genericità dell’offerta, illegittimità dell’aggiudicazione derivante dall’irregolarità, inattendibilità ed insostenibilità dell’offerta tecnica siccome inficiata da un grave errore di calcolo relativo all’effettivo fabbisogno di prodotti alimentari fondamentali per i pasti da somministrare quotidianamente.
Alla Camera di consiglio del 23 giugno era stata rigettata l’istanza cautelare e successivamente, l’1.10.2021, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello cautelare.
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