Il MePA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - è uno strumento di acquisto online usato dalle PA, diventato obbligatorio dal 2013, per acquistare beni e servizi dalle aziende o professionisti privati. La nuova Legge di Bilancio 2021 ha modificato la soglia relativa all’obbligo di ricorrere al MePA, infatti il limite di mille euro è stato modificato a cinque mila euro per l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato della P.A. Nell’ambito del MEPA è possibile utilizzare l’affidamento diretto, confermato dalla L. n. 108/2021, per cui le soglie entro cui è consentito sono per i lavori 150.000 euro, per servizi e forniture 139.000 euro, si tratta dunque di un nuovo e più snello affidamento diretto che non può essere di norma utilizzato per contrattualizzare prestazioni riferibili all’ultimo operatore economico che è intervenuto (soggetto uscente); in questi casi, occorre, infatti procedere con il rispetto della rotazione degli incarichi. La crisi sanitaria ed economica ha sdoganato definitivamente l’affidamento diretto che, notoriamente, costituisce la percentuale più rilevante e più attenzionata in termini di rischio anticorruttivo di tutti gli appalti in Italia. Per controbilanciare l’esigenza di politica economica con quella di ridurre i rischi legati alle politiche di prevenzione della corruzione e garantire, quindi, trasparenza ed efficienza, il legislatore ha operato rafforzando il principio di rotazione ed estendendo gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice degli appalti anche agli atti esecutivi. Però alle intenzioni non sempre corrispondono i risultati, infatti, in particolare sull’affidamento diretto nel sotto soglia, le parole del legislatore hanno creato non pochi dubbi. L’Autorità Anticorruzione, pur segnalando le proprie perplessità al legislatore già prima della conversione in legge del decreto semplificazioni, non è stata ascoltata. Fortunatamente è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha offerto la sua autorevole interpretazione in merito a vari punti dubbi. Pur se i pareri del MIT non sono vincolanti per le stazioni appaltanti e ferma restando l’autonomia e responsabilità gestionale delle medesime stazioni appaltanti, vista l’autorevolezza della fonte possono fornire un validissimo supporto per i RUP specialmente in caso di controlli.
Fortunato Varone
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