Nelle 'zone rosse' chiusi i negozi, ma aperti parrucchieri e centri estetici (IL DPCM FIRMATO)

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images Nelle 'zone rosse' chiusi i negozi, ma aperti parrucchieri e centri estetici (IL DPCM FIRMATO)

  04 novembre 2020 12:27

L'Italia si dividerà in tre fasce, quella a minor rischio, medio e alto. La Calabria rischia di essere nell'ultima. In tutto il Paese comunque valgono delle nuove regole comuni. Il coprifuoco dalle 22 fino alle 5. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, chiusi i centri commerciali nel weekend, didattica integrata a distanza fino al 100% nelle superiori. La principale novità emersa nelle ultime ore è che nelle 'zone rosse', dove è stato accertato, lo scenario di tipo 4 chiuderanno sì i negozi, ma non parrucchieri e centri estetici. 

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La Calabria è 'ufficiosamente' in zona rossa. Secondo le ultime ricostruzioni, i parametri fissati dal Governo collocano la regione all'interno dello scenario di tipo 4, quello a maggiore rischio. Dunque non solo si applicheranno le misure nazionali di 'cornice' del nuovo Dpcm, ma ulteriori limitazioni. Per essere operative dovrà esserci un'ordinanza del ministero della Salute d'intesa con il presidente della Regione. Saranno in vigore per almeno 15 giorni e non oltre la durata del decreto fissata per il 3 dicembre. In sintesi: niente spostamenti in altre regioni (in entrata e uscita) e all'interno del territorio se non per comprovate esigenze. Chiusi molti negozi al dettaglio, tranne alcune eccezioni. Si salvano parrucchieri e centri estetici. Sarà possibile svolgere attività fisica a livello individuale vicino la propria abitazione e le scuole attiveranno la didattica a distanza, in presenza solo gli asili e il primo anno delle elementari. 

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GLI SPOSTAMENTI- E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

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CHIUSI I NEGOZI AL DETTAGLIO- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

SOLO ASPORTO FINO ALLE 22 PER LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE- "Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

CONSENTITO SOLO LO SPORT INDIVIDUALE- Tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

DIDATTICA A DISTANZA- Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di  laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

UNIVERSITA'- E' sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

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