"Il comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 ha previsto, per il triennio 2016-2018, la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione", inizia così l'interrogazione presentata alla camera da Roberto Occhiuto (Forza Italia), diretta al Ministero dell'Istruzione e presentata a dicembre 2020.
"Lo stesso comma 94 ha anche disposto che tali incarichi devono essere conferiti mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico da pubblicare sul sito del Ministero dell'Istruzione al fine di rendere conoscibile il numero di posti e la ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché il criterio sulla base del quale effettuare la valutazione comparativa. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019 ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso per l'assunzione, a partire dal 1° gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e di ulteriori 87 a partire dal 1° gennaio 2023. Il comma 4, nelle more dello svolgimento del concorso, ha disciplinato l'ulteriore finanziamento del comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sopra citato, per l'attribuzione di incarichi temporanei di durata non superiore a tre anni fino al 31 dicembre 2020, termine prorogato al 31 dicembre 2021 con l'articolo 230-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Con decreto ministeriale n. 3 del 2020 il Ministero dell'istruzione ha avviato tali procedure assegnando all'ufficio scolastico regionale per la Calabria n. 3 posti, come da ripartizione indicata nell'allegato A al decreto ministeriale citato", continua.
"Con nota n. 7254 del 3 giugno 2020 l'ufficio scolastico regionale della Calabria ha dato avvio con avviso pubblico alla procedura per il conferimento dei tre incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive e con nota n. 19239 del 20 novembre 2020, lo stesso ufficio ha reso noti i nominativi dei tre candidati individuati a conclusione della procedura comparativa nella selezione di cui sopra. Risulta all'interrogante che le procedure non siano state del tutto rispettate in quanto la comunicazione da parte dell'ufficio scolastico regionale della Calabria della conclusione della procedura comparativa, con conseguente assegnazione degli incarichi, non sarebbe stata contestualmente pubblicata anche sul sito del Ministero dell'istruzione come disciplinato dalla normativa di riferimento", spiega Occhiuto.
"Per quanto consta all'interrogante, dubbi sarebbero sorti, inoltre, anche in merito alla corrispondenza dell'esperienza professionale pregressa di due dei tre soggetti individuati con procedura comparativa – di natura soprattutto amministrativa – con quanto previsto dalla normativa in merito a detta tipologia di selezione del personale e in particolare con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispone che «ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico» quale principio prioritario che sottende l'affidamento di incarichi dirigenziali", rimarca.
"Se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, per quanto di competenza, avviare le necessarie verifiche in merito alla possibile violazione dei principi fondamentali delle norme in materia di affidamento di incarichi dirigenziali e sull'eventuale sussistenza di incoerenza tra la natura amministrativa delle pregresse esperienze lavorative di due dei tre soggetti individuati e le funzioni tecnico-ispettive di natura psico-pedagogiche che con l'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si intendono perseguire", ha concluso Roberto Occhiuto.
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