"Non c'è pericolo di inquinamento probatorio", ecco perché il giudice Petrini ha ottenuto i domiciliari dal Tdl di Salerno

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images "Non c'è pericolo di inquinamento probatorio", ecco perché il giudice Petrini ha ottenuto i domiciliari dal Tdl di Salerno
Marco Petrini
  30 maggio 2020 15:09

di EDOARDO CORASANITI

Per il Tribunale della Libertà di Salerno non c’è nemmeno l’ombra dell’inquinamento probatorio. Nelle dieci pagine di motivazioni che annullano la misura cautelare nei confronti di Marco Petrini e dispongono gli arresti domiciliari in una struttura religiosa di Decollatura, i giudici del Riesame smontano l’ordinanza di custodia cautelare del 27 aprile del Giudice delle indagini preliminari (su istanza della Procura) della città campana con la quale interrompeva gli arresti domiciliari per il giudice sospeso di Catanzaro, imponeva il ritorno nel carcere per il giudice (ora sospeso) accusato di corruzione e finito al centro della vicenda giudiziaria definita “Genesi”. Il Tdl, accogliendo l'appello cautelare della difesa e allontanando le accuse di inquinamento probatorio, ha ordinato la revoca della misura carceraria e ripristinando gli arresti domiciliari, da eseguirsi in una comunità religiosa di Decollatura. 

Banner

Operazione Genesi, scarcerato il giudice Petrini: ai domiciliari in una comunità religiosa di Lamezia Terme

Banner

Operazione Genesi. Il giudice Petrini ai domiciliari in un Monastero: il suo percorso spirituale iniziato 4 mesi fa dopo la collaborazione


“Illegittima”, “errata in fatto ed in diritto, onde la stessa non ha altra possibile spiegazione se non quella di punire l’indagato, reo di aver riferito e poi ritrattato alcune accuse relative a fatti del tutto estranei a quelli posti a base della misura cautelare”, sostenevano gli avvocati Francesco Calderaro e Agostino De Caro nella memoria depositata in cancelleria in cui veniva chiesto l’annullamento della misura cautelare. Di tono diverso quella del pm, convinto che le ragioni sottoscritte precedentemente fossero valide e fondate.

Le parole che il Tribunale del Riesame non lasciano spazio ad interpretazione e si concludono col dire che “non appare sostenibile l'aggravamento di una misura cautelare solo in ragione del fatto che l'indagato abbia reso dichiarazioni non riscontrate o ritrattato dichiarazioni già rese, non potendo detto comportamento essere inquadrato come un tentativo di inquinamento, quanto piuttosto come una normale evoluzione di un rapporto collaborativo fatto spesso di ricordi non chiari e di dichiarazioni sospette o non riscontrabili”.  

Marco Petrini era tornato in carcere dopo che la Procura di Salerno e il Gip avevano notato come alcune confessioni del giudice erano risultate non veritiere. E non solo, visto che tra le ragioni dell’aggravamento della misura ci andava a finire la conversazione con l’ex moglie Stefania Gambardella in cui il magistrato sospeso paventava il “cambio di indirizzo” dopo il suggerimento della donna e la scelta di procedere con il rito abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato.

Banner

In particolare, la lente d’ingrandimento si focalizza su un provvedimento di estinzione della pena accessoria in cambio di biglietti di una partita di calcio del Crotone (tramite dell'avvocato Nigro e per Vincenzo Sculco) e una revoca di una confisca al costo di 5mila euro. Episodi in cui Petrini chiama in ballo magistrati, i quali avrebbero fatto parte del sistema corruttivo. Nel primo caso, il giudice accusato di corruzione non ha partecipato alla decisione e, inoltre, l’estinzione della pena accessoria era stata valutata da un altro giudice.
Nel secondo, invece, il magistrato accusato da Petrini non ha mai preso parte al collegio giudicante. Accusa che Petrini stesso ritratta e nel successivo interrogatorio di marzo, quando ammette di essere stato confuse e aver riflettuto su quanto dichiarato, ritira le accuse le accuse anche nei confronti di altri tre magistrati tirati nel calderone.
 
Su questo il Tdl non ha dubbi e lo spiega in termini tecnici, smontando questo profilo: “Chiaramente risulta che le dichiarazioni non riscontrate o ritrattate dal Petrini attengono a vicende del tutto diverse da quelle riportate nel titolo cautelare, in tal senso, quindi, si deve precisare il passaggio motivazionale dell'impugnata ordinanza in cui il Gip afferma che il Petrini stravolgeva, anche, la ricostruzione di una vicenda corruttiva emersa nel corso delle indagini svolte nel presente procedi­mento, ovvero probabilmente si tratta di illecito in parte disvelatosi nel corso delle indagini, ma non divenuta parte del titolo cautelare, onde permane, in ogni caso, la intrasmissibilità di effetti tra le due distinte vicende”. E ancora: "Questo Tribunale, dunque, non condivide l'interpretazione proposta dal pm in ordine al pericolo di in­quinamento probatorio, atteso che, pacificamente risulta in atti che il Petrini non ha più modificato il con­tenuto delle dichiarazioni da lui rese sulle vicende oggetto del titolo cautelare, onde in relazione alle stesse non si rinviene in atti alcun elemento che possa lasciare ipotizzare una esigenza probatoria di tipo cautelare".

E infine: “Neppure risulta rilevante, nei sensi proposti dal Gip, il colloquio intercorso tra Petrini e Gambardella, atteso che lo stesso si colloca nell'ambito di una normale conversazione famigliare, nel corso della quale la Gambardella rappresenta all'ex coniuge detenuto, le sue preoccupazioni per quanto stava accadendo, piuttosto che un tentativo di influenzare le dichiarazioni del Petrini, che devono presumersi, fino a prova contraria, segretate e non conosciute dalla stessa”.

 

 

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner