Nuova ordinanza di Spirlì: otto comuni tornano zona rossa, in altri quattro rafforzate le restrizioni

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Antonio Spirlì

Bagnara Calabra (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV) da domani saranno zona rossa.  Per Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV) restrizioni alla zona arancione

  01 dicembre 2020 20:20

di GABRIELE RUBINO

Da domani non tutta la Calabria resterà "zona arancione". Il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha adottato un'ordinanza che dispone l'applicazione della zona rossa in otto comuni. Si tratta di Bagnara Calabra (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV).  Per altri quattro comuni si prevedono invece restrizioni ulteriori  rispetto alle attuali misure della zona arancione. Si tratta di: Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona (VV) e San Costantino Calabro (VV). L'ordinanza sarà efficace da domani 2 dicembre fino al 12 dicembre.

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Per i comuni che diventeranno zona rossa è stato evidenziata "un’incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità". Mentre in quelli che entreranno in zona arancione rafforzata - si legge nell'ordinanza predisposta dal delegato al Covid Antonio Belcastro- "si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva"

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Di seguito le misure che valgono per gli otto comuni in zona rossa: Bagnara Calabra (RC), Platì (RC), Bruzzano Zeffirio (RC), Cardeto (RC), Pallagorio (KR), Cotronei (KR), Isola Capo Rizzuto (KR), Mileto (VV).

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a) Il divieto di allontanamento da parte di tutte le persone ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità` di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento ; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussiste il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività` riguardanti l’emergenza , e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, per gli spostamenti connessi alle relative attività; è consentito, ai non residenti, l’attraversamento dei comuni interessati dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta;
b) sono consentiti, all’interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché di quelli ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e gli spostamenti, entro i limiti previsti, per usufruire delle attività della ristorazione d’asporto;
c) sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, indicate in allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020; restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
d) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
e) sono sospese in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi e delle scuole dell’infanzia (servizi educativi 0-6 anni), con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati;

Queste le misure per i quattro comuni in zona arancione rafforzata: Pizzo (VV), Rombiolo (VV), San Gregorio d’Ippona
(VV) e San Costantino Calabro (VV).

a) che all’interno del territorio comunale non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all’Ordinanza n. 80/2020. Resta consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;
b) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 21,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
c) si applicano le ulteriori limitazioni prevista dall’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, come recepite con Ordinanza n. 90/2020 e per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente atto, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;

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