Obbligo vaccinale, prima vittoria per il Cosap: il dipartimento di Pubblica Sicurezza inizia a riconoscere i diritti dei Poliziotti

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COSAP

L’amministrazione ha emanato la circolare con chiarimenti alle disposizioni applicative dell’obbligo vaccinale.

  28 dicembre 2021 10:02

L’azione di tutela posta in campo dal COSAP tramite il proprio legale Avv.to Luigi Doria genera i primi risultati positivi, in attesa dell’udienza in camera di consiglio del Tar Lazio, fissata per del 14 gennaio 2022; data in cui si andrà a discutere il ricorso promosso dal COSAP, avverso la circolare del 10/12/2021 contenente le disposizioni applicative dell’obbligo vaccinale per i poliziotti.

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In data 10/12/2021 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato la circolare contenente “disposizioni applicative” riguardanti l’obbligo vaccinale e che in data 15/12/2021 il COSAP ha inviato al Capo della Polizia ed al Ministro dell’Interno il comunicato avente Prot. n° 350/SG/2021 in cui faceva emergere gravi difformità. Contestualmente tramite il proprio studio legale, inviava al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed al Garante della Privacy una inibitoria afferente la circolare di cui sopra.

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In data 17/12/2021, inoltre, il COSAP ha inviato il comunicato avente Prot. n° 362/SG/2021 con cui chiedeva al Capo della Polizia urgenti chiarimenti in relazione alle parole pronunciate dal Ministro dell’Interno, dinanzi alla 1^ Commissione Affari Istituzionali; parole che di fatto smentivano la circolare del 10/12/2021.

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L’azione del COSAP non si è mai arrestata ed in data 20/12/2021 l’Avv.to DORIA ha depositato ricorso al Tar Lazio al fine di impugnare la circolare “de qua”
In reazione a quanto sopra, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale- ha diramato la circolare n°0023276 del 27/12/2021 a firma del Prefetto Scandone; con la quale venivano riconosciuti ai poliziotti, diritti sino a prima negati che nello specifico vengono così analizzati:

? MATERNITA’:
Il personale in maternità c.d. a rischio, ex art. 17 d.Lvo 151/2001, NON è destinatario dell’obbligo vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio maternità ex art  16 del medesimo decreto legislativo.

? ASPETTATIVA PER INFERMITA’:
Viene ampliata la platea dei soggetti non destinatari della procedura d’invito comprendendo coloro che sono stati posti d’ufficio in aspettativa, ex art. 68 d.P.R. 3/1957, anche successivamente al 27 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 172/2021). Viene precisato che rientrano nell’aspettativa per infermità d’ufficio, anche se disposta dopo il 27/11/2021, i colleghi che abbiano fruito dell’intero congedo straordinario ed i colleghi per cui l’aspettativa è disposta ai sensi dell’art. 48 d.P.R. 782/1985 (infermità' neuro-psichiche).

? CONGEDO PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CONVIVENTE DISABILE GRAVE, EX
ART. 42 c. 5° , D.LGS. N°151/2021:
Il congedo per assistenza al familiare diversamente abile richiesto antecedentemente alla data del 27/12/2021, indipendentemente dalla durata dello stesso, costituisce ora eccezione alla procedura d’invito di cui all’art. 4 ter del d.L. 44/2021.

? MALATTIA CONTRATTA IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE DELLA
VACCINAZIONE:
In tale ipotesi, il responsabile della struttura (dirigente) informerà l’ufficio sanitario che valuterà se la patologia comporti l’incompatibilità con la vaccinazione; in caso affermativo il dipendente provvederà a nuova prenotazione per il primo giorno utile al termine della malattia.

"Il COSAP ricorda -scrive in una nota la Segreteria Nazionale- che qualora un dipendente avesse già ricevuto l’invito a produrre la documentazione e dovesse rientrare in uno degli istituti sopra indicati che determinerebbero posizioni di assenza (durante il tempo concessogli per adempiere) il procedimento di verifica si interromperebbe per riprendere al termine della legittima assenza del dipendente. I provvedimenti d’invito emessi in difformità delle casistiche sopra elencate dovranno essere revocati".

"Dalla disamina di quanto sopra -aggiunge- rileviamo che nell’odierna circolare, seppur non siano state sanate tutte le criticità sollevate con il nostro comunicato Prot. 350/SG/2021 del 15/128/2021, almeno vengono riconosciuti parziali diritti sino a prima negati, anche se sono state riscontrate ulteriori forme di discriminazione, che stigmatizziamo.

Il COSAP non riesce a comprendere la ratio secondo la quale venga affermato al punto 4 della circolare n°0023276 del 27/12/2021: che qualora un dipendente abbia ottenuto dal medico di medicina generale il differimento o l’esenzione dalla vaccinazione debba inviare detta certificazione sanitaria al “medico competente” al quale viene conferita la valutazione dei presupposti per l’esenzione dalla vaccinazione; purtroppo anche in questo caso riteniamo che la circolare si “spinga” impropriamente oltre.

Concludiamo sottolineando ancora lapalissiane discriminazioni e differenze fra personale della Polizia di Stato ed altri dipendenti pubblici; riteniamo che il Tar Lazio potrebbe  questa situazione solo se sospendesse ed annullasse la circolare del 10/12/2021 a firma del Capo della Polizia".

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