Ordinanza di Spirlì: Pallagorio e Cardeto non sono più zona rossa, restano sospesi i ricoveri "in elezione" negli ospedali

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images Ordinanza di Spirlì: Pallagorio e Cardeto non sono più zona rossa, restano sospesi i ricoveri "in elezione" negli ospedali
Antonio Spirlì

Alleggerite le misure anche a San Costantino Calabro che era zona arancione rafforzata. La nuova ordinanza di Spirlì recepisce l'ultimo Dpcm firmato da Conte

  06 dicembre 2020 10:50

di GABRIELE RUBINO

Revocata la zona rossa nei comuni di Cardeto (RC) e Pallagorio (KR), mentre a San Costantino Calabro (VV) vengono alleggerite le misure da 'zona arancione rafforzata' in vigore dal 2 dicembre. E' quanto prevede la nuova ordinanza regionale, firmata dal presidente f.f. Nino Spirlì e predisposta dal delegato al Covid Antonio Belcastro, in cui vengono recepite le misure del Dpcm del 3 dicembre e la successiva ordinanza del ministro della Salute che ha confermato la Calabria zona arancione almeno "fino al 20 dicembre". Se una settimana fa era stata autorizzata la ripartenza della specialista ambulatoriale programmata negli ospedali pubblici, viene adesso ribadita invece la sospensione dei ricoveri in elezione "sia di area medica, che di area chirurgica, compresi quelli in intramoenia". 

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Nell comune di Cardeto "circa un terzo dei casi confermati COVID-19 non risultano effettivamente ivi domiciliati e, pertanto, l 'incidenza dei casi è inferiore a quella risultante dai dati ufficiali", in quello di Pallagorio, il contagio "è rimasto circoscritto ad alcuni nuclei familiari adeguatamente identificati e isolati e che nel periodo di analisi considerato gran parte dei casi positivi stanno terminando il proprio periodo di isolamento", mentre a San Costantino Calabro "il numero dei casi confermati risulta inferiore alla precedente comunicazione, e il focolaio presente risulta adeguatamente contenuto". Queste le motivazioni che hanno indotto la modifica a livello regionale della classificazione del rischio per questi comuni. A questi Comuni ovviamente si applica il regime di zona arancione valido per tutta la Calabria.

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Il resto della nuova ordinanza (la n. 93), recepisce appunto le misure del nuovo Dpcm che regola peraltro la gestione delle festività natalizie. Il provvedimento regionale ricorda la regole della zona arancione valida per il resto del territorio regionale (ad esclusione delle altre zone rosse nei comuni di Bagnara Calabra, Platì, Bruzzano Zeffirio, Cotronei, Isola Capo Rizzuto e Mileto, oltre alle zone arancioni rafforzate di Rombiolo, Pizzo e San Gregorio d'Ippona.

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LE MISURE VALIDE IN TUTTA LA REGIONE- Dal 7 gennaio 2021, l’attività` didattica in presenza è garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado; il divieto di limitazione agli spostamenti nella fascia oraria 22.00 – 5.00 che, per la sola giornata del 31 dicembre 2020, è prolungata fino alle ore 7.00 del successivo 1° gennaio 2021; la chiusura, nelle giornate prefestive e festive degli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, dei raggruppamenti di esercizi commerciali e delle altre strutture a essi assimilabili, salvo le attività` dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021, che è consentita fino alle ore 21.00;dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che potranno riaprire, per gli sciatori amatoriali, previa adozione delle linee guida delle Regioni, dal 7 gennaio 2020; dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più` Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 al DPCM 3 dicembre 2020, fermo restando l’obbligo di registrazione-censimento sul sito regionale, le persone fisiche dovranno essere in possesso dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso e, quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. In mancanza dovrà applicarsi l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni; sono fatti salvi i voli “COVID-tested”.

 

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