Parco Romani, i giudici che hanno assolto Olivo, Cantisani ed Elia: "Un deserto probatorio" (LE MOTIVAZIONI)

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Parco Romani

Depositate le motivazione della sentenza che mettono la parole fine alla vicenda giudiziaria iniziata 10 anni e che ha portato a nessuna condanna

  21 gennaio 2022 08:15

di EDOARDO CORASANITI

C’è un “deserto probatorio”  in cui il Tribunale si ritrova e che ha dovuto affrontare per emettere  la sentenza di assoluzione nei confronti di  Rosario Olivo (difeso dall’avvocato Nicola Cantafora), ex sindaco del capoluogo dal 2006 al 2011, Biagio Cantisani (difeso dall’avvocato Carlo Petitto), ex dirigente del Comune di Catanzaro e presidente dell’Ordine degli architetti, Giulio Elia (difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco), ex consigliere comunale di Catanzaro e presidente della Commissione urbanistica dell’Ente. Sono i tre nomi “eccellenti” (espressione tanto utilizzata quando c’è da rimarcare la presunta responsabilità di un indagato) del processo “Parco Romani” e che lo scorso 6 aprile sono stati assolti dalle accuse di truffa, abuso d’ufficio, falso pluriaggravato, corruzione ed altro: “Il fatto non sussiste”. Adesso le motivazioni sono state depositate e i giudici hanno spiegato perché l’impianto probatorio iniziato a costruirsi nel 2012 non trova l’appoggio sull’elemento più importante di un processo, più del clamore mediatico, delle pagine dei quotidiani: la prova. La grande assente di uno dei processi più importanti della storia della città, quantomeno per valore economico dell’opera e del finanziamento (5 milioni di euro), somme sequestrate, numero di indagati e profili degli imputati: professionisti e politici, i famosi colletti bianchi.

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Il procedimento giudiziario è nato dall’inchiesta su presunti illeciti connessi al Parco commerciale “Romani”, che sorge nel quartiere Sala, a Catanzaro, ed alla realizzazione al suo interno dell’Ente Fiera , che l’Amministrazione aveva inizialmente deciso di collocare in un’area appositamente individuata nel quartiere Germaneto. 

Gli investigatori nelle informative lo avevo chiamato “Parco dei Miracoli”, ma di miracoloso è rimasto solo il grande ecomostro in mezzo alla città: un mausoleo di enormi dimensioni abbandonato al suo destino, inutilizzato, impallinato da chi che si era convinto di un sistema criminale che coinvolgeva imprenditori, politici, professionisti. Era “lo scandalo” di un simbolo della città, fatto rimbalzare su tutti i grandi giornali nazionali, si è rivelato un flop: oltre 30 indagati (altri sono stati già assolti dalla Corte d’Appello nel 2016), nessun colpevole. Altri dirigenti comunali e imprenditori infatti nel 2013 optarono per il rito abbreviato (Gaetano Romani, rinviato a giudizio nel 2013, morì prima dell'inizio del dibattimento; mentre per Rosalba Piscioneri, sempre in abbreviato,  fu dichiarato il non luogo a procedere dal gup): quest'ultimi sono stati condannati in primo grado e poi assolti in Appello.  E precisamente, nel 2016 furono assolti in secondo grado perché "il fatto non sussiste": Giuseppe Speziali, ex presidente di Confindustria Calabria (condannato a 4 mesi in abbreviato il 13 maggio 2015), Giuseppe Grillo (condannato dal gup a 11 mesi e 10 giorni), ex presidente della municipalizzata “Catanzaro Servizi”, Giuseppe Gatto, ex presidente di Confindustria Catanzaro (5 mesi e 10 giorni in abbreviato), e l’avvocato Marina Pecoraro (9 mesi e 10 giorni in abbreviato). Confermate le assoluzioni di Alba Felicetti, ex dirigente del Comune di Catanzaro, Francesco Lacava, ex consigliere comunale e presidente del consiglio d’amministrazione della società Parco Romani srl; e il dirigente comunale Pasquale Costantino. Sul caso si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha confermato il provvedimento dell'Appello: la sentenza d'assoluzione ora è definitiva. 

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Nell’ultimo troncone la Procura di Catanzaro per Cantisani, Olivo aveva chiesto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (puntando, così, sulla responsabilità penale ma riconoscendo la prescrizione) , mentre la condanna a 2anni e 8 mesi per Elia (essendo il reato non ancora prescritto). I giudici hanno dato ragione agli imputati: assoluzione perché il fatto non sussiste. La sentenza non è stata impugnata, per cui la decisione è definitiva. Il processo che ha registrato la revoca di tutti i testimoni della difesa dopo l’esaurimento delle audizioni quelli dell’accusa. Un sintomo di come la prova faticasse ad essere dimostrata.

"Parco Romani". La difesa dell'architetto Cantisani: "Mai intascato un euro. Ha solo operato per il bene della città" 

Nove anni di gogna mediatica, ma ancora nessuna scusa o passo indietro quando l’errore (gli errori) sono stati dimostrati, conclamati, e messi nero su bianco nella sentenza nelle diverse sentenze tra giudizio ordinario e abbreviato. Di quel deserto probatorio non rimane che una megastruttura bianca in mezzo alla città e su cui magari la politica del domani, così concentrata nel valzer delle candidature, potrebbe concentrarsi una volta superata la sbornia degli accordi. 

Per il processo concluso ad aprile scorso, il collegio presieduto da Carmela Tedesco (a latere Maria Cristina Flesca e Lidia Teresa Gennaro) analizzando le condotte di Cantisani e Olivo ha stabilito che “non si può che concludersi con l'assenza di responsabilità penale”.

Facendo ordine nelle oltre 50 pagine di motivazioni, i magistrati mettono subito in chiaro che non c’è traccia di alcun presunto o fantomatico clima di favore nei confronti degli imprenditori Gatto e Speziali.  E scendendo nel merito delle accuse, risulta smentita la tesi d'accusa in ordine al carattere più vantaggioso della prima proposta di permuta, atteso che gli immobili offerti nella prima transazione erano al rustico, mentre nella seconda offerta risultavano economicamente produttivi.
 
In questo filone del processo, sono due le posizioni apicali interessate dalla scure della giustizia: Cantisani, difeso dall’avvocato Carlo Petitto, e Olivo, difeso dall’avvocato Nicola Cantafora.



Le accuse a Rosario Olivo- All’ex primo cittadino dal 2006 al 2011 sono dedicate poche righe, tanto basta per spolverare via qualsiasi ipotesi d’incolpazione. “La contestata sovrastima delle quote immobiliari, non può essere imputata al sindaco quale organo politico. Del resto, il primo cittadino, concordemente al resto del Consiglio, ha fondato il suo voto positivo su pareri tecnici che ne garantivano la congruità”.


- Le accuse a Biagio Cantisani- Più corpose e dettagliate le parole assegnate alla vicenda di Biagio Cantisani.

 
“Appare, dunque, assolutamente plausibile e motivato da ragioni contingenti l'esistenza di una copiosa corrispondenza tra Cantisani, quale RUP della Catanzaro 2000 e l'ente ministeriale, atteso che le problematiche connesse alla sospensione del finanziamento erano proprio da ricercare in difetti di documentazione riconducibile al predetto consorzio. Parimenti nel corso dell'istruttoria è emerso in modo inconfutabile l'esistenza di uno stallo programmatico ed operativo tale per cui si è reso necessario addivenire ad una presa di posizione rispetto al pericolo di perdita definitiva del finanziamento. Tale situazione, dunque, ha certamente agevolato la maturazione di un'idea politica finalizzata ad individuare una nuova localizzazione dell'opera, da collocare in una struttura già esistente, nel tentativo di valorizzare il territorio, peraltro anche coinvolgendo gli imprenditori locali. In tal senso appare immune da censure, sia di ordine giuridico e sia di ordine etico, la scelta di convocare un tavolo di concertazione tra il soggetto attuatore e beneficiario del finanziamento (la Catanzaro servizi), il soggetto operativo (la Catanzaro 2000), il Comune e le diverse parti sociali (i sindacati, la Camera di Commercio, i responsabili dei settori finanziari del Comune). Ciò premesso, la circostanza, pacificamente emersa nel corso dell'istruttoria, che la convocazione del predetto tavolo è imputabile Cantisani a parere del collegio non solo è inidonea a colorare “in senso negativo" la condotta dello stesso, ma deve essere raccordata con le ulteriori emergenze probatorie, afferenti alle modalità di svolgimento dell'incontro”. Scopo dell’architetto sarebbe stato, dunque, di non disperdere i fondi ministeriali. Circostanza confermata anche più in là nella sentenza, quando si ricordano le numerose note inviate dall’architetto al fine di ottenere lumi sull'andamento del finanziamento, e non per creare una specifica condotta artificiosa per l’ottenimento dell'anticipazione del finanziamento.

Mentre sulla procedura d’esproprio non sembrerebbe che la Catanzaro 2000 e la Catanzaro Servizi, abbiano compiuto scelte lesive dell'interesse pubblico in ordine all' acquisizione dell'area ove allocare l'opera. Nessuna abnormità o incoerenza delle dei soggetti pubblici coinvolti nell’iter ma una linearità con quanto già deliberato in Giunta. Illegittimità non riscontrabili nemmeno nella fase finale della procedura.


Cantisani era accusato anche di aver affidato un incarico ad un architetto per il progetto della cosìddetta “Fabbrica Della Creatività”, “distruggendo la relativa delibera cartacea al fine di occultare l'intera procedura”. Durante l’istruttoria dibattimentale durata 25 udienze, nessun elemento a riguardo è uscito fuori. E non solo, perché “non pare sussistente alcun tipo di correlazione tra la vicenda relativa all'ente fiera del catanzarese e l'assegnato incarico professionale”

Le accuse a Giulio Elia- L’ultima parte della sentenza è dedicata al consigliere comunale difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco.  Per l’accusa  avrebbe indotto, abusando delle sue qualità, Gaetano Romani ad alienare ai suoi prossimi congiunti alcuni cespiti immobiliari ubicati all'interno del Parco Romani, ad un prezzo inferiore a quello di mercato. E quindi per ottenere i predetti immobili ad un prezzo di comodo, in cambio del voto favorevole in consiglio sulla delibera (n. 74 del 2008), con la quale veniva vagliata la proposta di permuta avanzata dalla ditta individuale Romani per ottemperare al proprio debito con l'ente locale, e sulla quale Elia ha effettivamente espresso un giudizio positivo.

Dal processo però non è emersa la prova sulla sussistenza di condotte propedeutiche all’ottenimento di un indebito vantaggio patrimoniale: non è stata dimostrata la circostanza che l’imputato avrebbe indotto Romani a dargli un vantaggio in cambio del proprio voto favorevole in Consiglio.

E pur ammettendo che Elia possa aver avuto un interesse a Parco Romani,  “la diversa metratura degli appartamenti acquistati, la acclarata necessità di cedere i cespiti al fine di rientrare dall'iniziale investimento, il tutto confortato dall'assenza di accertamenti peritali in ordine alle fluttuazioni del mercato immobiliare in quegli anni, consente di dover ritenere non provata alcuna forma di condotta induttiva in capo ad Elia nè il vantaggio patrimoniale imposto da entrambe le contestate fattispecie”.

 

 

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