La lettera del garante dei detenuti di Crotone
28 giugno 2020 16:05di FEDERICO FERRARO*
in merito alle Sue esternazioni “ i Garanti dei detenuti, per quello che mi riguarda, potrebbero trovarsi un altro mestiere e occuparsi di altro” di cui hanno dato conto i giornali nazionali in questi giorni, e di cui è visibile il video del suo intervento in una pubblica manifestazione, è opportuno effettuare alcune necessarie considerazioni.
Innanzitutto il ruolo di Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, per atto motivato dell’autorità giudiziaria o per motivi sanitari , come gli altri Garanti della privacy, dell’infanzia, della concorrenza e del mercato, costituiscono autorità
amministrative terze, in settori sensibili quali l’amministrazione della giustizia, la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, la privacy, la concorrenza nel mercato, le comunicazioni. Come è noto, da sempre tali settori sensibili e rilevanti hanno necessitato di figure istituzioni terze che garantissero e tutt’ora garantiscono diritti che vanno al di là del singolo, a tutela della collettività nel suo insieme.Per questo motivo nell’ordinamento italiano, sono stati istituiti con legge, quei soggetti o enti pubblici, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati anche di alto contenuto tecnico tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del governo politico, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità (cd.
neutralità) rispetto agli interessi coinvolti.
In base a tali premesse le sue considerazioni sulla inutilità delle figure di garanti dei detenuti sono da considerarsi fortemente lesive della dignità e professionalità della istituzione comunale che rappresento e dei colleghi che svolgono come me con impegno, dedizione e molte volte anche gratuitamente (come nel mio caso) un ruolo pubblico istituzionale delicato ! Giudizi di valore così lapidari possono indurre un errato e distorto messaggio al pubblico, poiché tendono a trasformare la complessità delle situazione “sistema giustizia e carceri” in una mera contrapposizione tra buoni e cattivi, guelfi e ghibellini che è ben lontana dall’id quod plerumque accidit. Nel nostro ordinamento, dunque, vi è la necessità di figure tecniche indipendenti e non legate, nel caso di specie né ai detenuti direttamente né all’amministrazione penitenziaria, e che pertanto possano esprimere pareri del tutto slegati da contesti di appartenenza, in modo
assolutamente imparziale, sulle situazioni di detenzione carceraria e sul rispetto dei diritti fondamentali. Occorre precisare che i garanti dei detenuti e dei soggetti privati della libertà personale non si occupano solo delle carceri, ma di tutti quei luoghi in cui è in essere una restrizione motivata dellalibertà personale, C.A.R.A. ,TSO solo per citarne alcuni.
Pertanto, il ruolo di Garante non implica, assolutamente, una scarsa fiducia nell’egregio lavoro svolto dall’amministrazione penitenziaria e dal personale di polizia penitenziaria che collaborano sinergicamente ,a qualsiasi livello territoriale nell’interesse esclusivo della tutela della legalità. Come più volte ho avuto modo di sottolineare, il garante dei detenuti e delle persone private della
libertà personale non costituisce l’avvocato dei detenuti, o il nemico dell’amministrazione penitenziaria, questa sarebbe una conclusione distorta non veritiera: i garanti rappresentano, invece,un controllo sul rispetto della legge e dei diritti costituzionalmente garantiti all’interno di tutti i luoghi della libertà personale. In diverse relazioni sullo stato della detenzione carceraria io stesso come Garante Comunale ho più volte sollecitato anche per iscritto la necessità di incrementare le dotazioni al personale di Polizia
Penitenziaria e le giuste tutele professionali. Per cui non è possibile assolutamente considerare i Garanti antagonisti della Polizia
Penitenziaria o dell’Amministrazione Penitenziaria, o tantomeno difensori dei detenuti “senza se e senza ma”, sic et simpliciter. Il ruolo dei Garanti non potrebbe essere sostituito dall’Amministrazione Penitenziaria che diventerebbe altrimenti controllata e controllore al
medesimo tempo.
Giova ricordare peraltro che, anche in sede processuale, da sempre come impostazione di “Sistema giustizia” è stato pensato ad un apposito organo inquirente, che rappresenti la pubblica accusa nel processo penale e dunque l’interesse dello Stato a realizzare la pretesa punitiva, ben distinto dall’organo giudicante che poi sentenzia e definisce il giudizio nel merito, in sede penale o civile.
Anche in questo caso, tale impostazione sistematica garantisce la terzietà del giudicante, altrimenti farebbe tutto il pubblico ministero accusa e definizione del giudizio! Addirittura verginità del giudizio in sede penale viene preservata proprio con la previsioni di persone fisiche giudicanti distinte nell’ambito delle varie fasi del procedimento penale: il Giudice per le indagini preliminari
ed il Giudice dell’Udienza preliminare ad esempio. Anche nell’ambito delle Società la presenza del Collegio dei probiviri assume il compito terzo e indipendente, di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto
sociale. Desidero concludere questa breve precisazione auspicando che la Politica nazionale, non si faccia ,
anche inconsapevolmente, portavoce di visioni semplificatrici che possano diffondere messaggi non rispettosi dei ruoli e delle funzioni sensibili e previste dalla legge. E’ importante piuttosto creare unità e sinergia, tra le varie Istituzioni per risolvere problemi annosi
ed insoluti da tempo!
*Garante dei detenuti del Comune di Crotone
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