Permessi personali e ferie dei docenti: chiarimenti e dibattito tra normativa e sindacati

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Foto d'archivio
  22 settembre 2024 10:49

In riferimento alla questione dei “9 giorni di permesso (6+3) per motivi personali, riproposta periodicamente da certi articoli a stampo sindacale, il gruppo dei Neo DS 2017 ritiene doveroso fare delle puntualizzazioni:

L’ARAN, con nota 2664 del 04/04/2019 -Direzione Contrattazione I- UO Settori conoscenza, è intervenuta sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 sostenendo che non è più possibile fruire dei 6 giorni di ferie alla stregua di permessi per motivi personali e familiari. Secondo l’Aran i 6 giorni non spettano in quanto permessi, ma solo come ferie con la conseguenza che potrebbero essere concessi a condizione che i docenti, possano essere sostituiti senza determinare oneri per lo Stato.

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La tesi dell’ARAN si fonda su quanto disposto dall’art. 1 , comma 54 della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), il quale dispone che i docenti di tutti i gradi di istruzione possano fruire delle ferie solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e che durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie possa essere consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative solo se vi sia la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che possano determinarsi ulteriori oneri per lo Stato.

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Questa nota dell’ARAN non è piaciuta per niente ai sindacati, i quali, in una nota congiunta, hanno diffidato l’Agenzia a rettificarla, ma la rettifica dell’ARAN non è mai pervenuta.

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Tuttavia, alcuni sindacalisti si ostinano pervicacemente ad affermare, in modo asseverativo e perentorio da “ipse dixit, che tutti sbagliano ,ARAN, Dirigenti scolastici, Corti d’Appello. Tutti tranne loro, perciò i docenti hanno diritto a 9 giorni di permesso personale (3 +6), anche con oneri aggiuntivi. E, per confermare questa tesi, che ripetono come un mantra, ripropongono periodicamente stralci di vecchi articoli, scritti sempre dagli stessi autori che citano “a sprazzi” sentenze di tribunali ad usum delphini, ma senza mai postarle, cosa che invece farebbero bene a fare, per onestà intellettuale, al fine di consentire al lettore di leggerle integralmente e di farsi una propria senza condizionamenti.

C’è da dire, a onor del vero, che non tutti i sindacati si sono impuntati su questa storia dei 9 giorni. Ad esempio, UIL Venezia scrive: “Cominciamo a chiarire alcuni dubbi, dicendo che la legge 228 modifica solo una parte –e non tutte- le norme contrattuali che regolano la fruizione delle ferie. Rimangono –per esempio- in vigore:

l’art. 13, c. 2 del CCNL, in base al quale le ferie non possono essere “imposte” dal dirigente, ma “devono essere richieste dal personale docente  e ATA” (sia pure nei tempi stabiliti);
l’art. 13, c. 9 del CCNL (ribadito dal c. 54 della legge), che consente ai docenti di fruire fino a 6 giorni di ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche, purché la sostituzione avvenga “con altro personale in servizio nella stessa sede e non vengano comunque a determinarsi oneri aggiuntivi” per l’amministrazione”.

Fin qui, UIL Venezia.  Ora, prendiamo atto che, talvolta, a prevalere sia la tendenza all’ipse dixit per avere per forza ragione, a fare la voce grossa con i dirigenti, per la serie “dirigenti poco attenti non concedono..”, “gli USR dovrebbero fare i procedimenti disciplinari a questi dirigenti che non concedono etc etc. Per cui, secondo qualcuno, basta una bacchettata ai presidi, un titolo ad effetto, un copia e incolla di frasi estrapolate da sentenze che, ahimè, non abbiamo ancora avuto il piacere di leggere per intero, e poi, poi ciliegina sulla torta, pure la prova del SIDI (inconfutabile come la prova del nove!) che, tuttavia, è solo un sistema informatico senza potere legiferante. E il gioco è fatto. Come volevasi dimostrare. E punto.

Ebbene, non funzione proprio così, perché la normativa scolastica va compresa in quella che è la sua ratio e deve essere applicata nel rispetto del suo senso logico e giuridico. Soprattutto, la normativa la si apprendedalle fonti originarie e dalle voci ufficiali (non dagli articoli di giornale), come, appunto, la nota ARAN, l’AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. E scusate se è poco!

La stessa ARAN con cui, d’altronde, per ben due volte, nel CCNL 2016/18 e nel CCNL 2019/21, le sigle sindacali firmatarie hanno accettato di recepire in toto l’art.1, commi 54, 55 e 56 della L 228/2012, che però, ora, evidentemente, sta stretto. Viene da chiedersi, in effetti, come mai non chiedono all’ARAN di evitare, a monte, questa dichiarazione congiunta (dal momento che la riforma Madia lo consentirebbe) e, invece, ogni volta, la sottoscrivono, salvo poi fare la voce grossa sui dirigenti, che secondo loro dovrebbero violare le norme. Questo resta un mistero per tutti!

Certo è che il principio logico e giuridico su cui si basava l’ARAN è stato confermato in maniera inequivocabile da una sentenza della corte d’Appello di Perugia, che rigetta le motivazioni di un docente che aveva ricevuto il diniego da parte del dirigente scolastico ad un. Giorno di ferie durante l’attività didattica: “Nel merito l’appello e` infondato. Il ricorrente sostiene che egli aveva il diritto di usufruire fino a sei giorni di ferie per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art.15, c2 del CCNL 2007, senza il limite della mancanza di oneri per la finanza pubblica, in quanto su tale disciplina non avrebbe inciso il comma 54 della legge n. 228/2012, riguardante la sola disposizione generale sulle ferie del personale scolastico di cui all’art.13, c.9 del CCNL 2007. Tale assunto non e` condivisibile. Ed infatti, il comma 54 dell’art.1 della 228/2012 stabilisce che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attivita` valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie e` consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative

subordinatamente alla possibilita` di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Va poi sottolineato che il comma 56 dell’art.1 della legge 228/2012 stabilisce che: “le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.

Tra le clausole che vanno disapplicate rientra indubbiamente quella di cui all’art.15, c.2 del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art.13 comma 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilita` di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo che non consente piu` la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attivita` didattiche e subordina, in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie), la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attivita` valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo che non consente piu` la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attivita` didattiche e subordina, in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie), la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attivita` valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui al combinato disposto dei commi 54 e 56 dell’art. 1 della legge n.228/2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art.13 comma 9 del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale subordinava la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infine, in punto di fatto, è pacifico ed incontroverso tra le parti che la sussistenza dell’onere economica derivante dalla sostituzione del docente è stata la ragione del diniego del giorno di ferie richiesto da X”.  

Se, poi si vuole conoscere il parere di un bravo avvocato esperto di normativa scolastica, si consiglia questo approfondimento dell’avv. Maria Rosa Altieri

(https://www.youtube.com/watch?v=uaD7ZnQ0xaU).

In un articolo del sito Scuolainforma la giurista Altieri, a conferma, che i sei giorni di ferie possono essere fruiti dai docenti fuori durante la didattica solo senza oneri aggiuntivi, cita una importante sentenza del Tribunale di Velletri del 19 luglio 2023, guarda caso proprio una di quella citate da certuni per dimostrare il contrario. Solo che la sentenza va letta tutta. Ed eccola.

La vicenda – scrive l’avv. Altieri- ha riguardato una docente di un Istituto Scolastico della provincia di Roma che si era vista negare la concessione di uno dei 6 giorni di ferie (3+6) per motivi di famiglia, che i docenti possono fruire durante l’anno scolastico, così come previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2007, in quanto, secondo la DS, nella domanda la docente avrebbe dovuto indicare nominativo del docente che poteva sostituirla, facendo sottoscrivere la domanda anche dal sostituto individuato. La docente si rivolgeva, quindi, al Tribunale di Velletri e con il patrocinio dell’Avv. Raffaele Boianelli, del foro di Frosinone, contestava il diniego opposto dalla Dirigente Scolastica, ritenendolo arbitrario, in quanto l’art. 15 del CCNL Scuola non lascia al Dirigente alcun margine di discrezionalità nella concessione dei 6 gg di ferie durante l’anno scolastico. Il Giudice, dott.ssa Raffaella Falcione, richiamando il precedente della Corte d’Appello di Bari sent. 112/2023, ha chiarito che se un docente di ruolo decide di fruire dei tre giorni di permesso per motivi familiari e/o personali non deve attendere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che deve solo controllare la correttezza formale della richiesta. Se ha già fruito dei tre giorni di permessi retribuiti, può decidere di fruire anche di sei giorni di ferie durante le attività didattiche con le stesse modalità dell’art. 15 comma 2, ed anche in tal ipotesi il Dirigente Scolastico non può non accogliere l’istanza, fatta salva la possibilità di avere personale in servizio disponibile, e comunque di non dovere affrontare oneri aggiuntivi di spesa, posto che l’istituto che viene in rilievo è pur sempre quello delle ferie”.

 

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