Piano di riequilibrio di Lamezia, Talerico: "Restano irrisolte le questioni tecniche"

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  23 luglio 2026 18:22

di ANTONELLO TALERICO*

Il piano di riequilibrio di Lamezia Terme: le questioni tecniche restano senza risposta. Ho letto lo scambio tra l'ex sindaco Mascaro e il sindaco Murone, e ne esprimo un giudizio mio, da uomo politico e da avvocato. La questione è di tenuta giuridica degli atti. Alle obiezioni tecniche non è stata opposta una sola norma né un solo dato.

L'art. 243-bis, comma 1, TUEL consente il riequilibrio a due condizioni cumulative: squilibri strutturali idonei a provocare il dissesto e insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 e 194. La seconda è un presupposto di legittimità: la delibera deve dimostrare con dati che gli strumenti ordinari sono inadeguati. Quella motivazione non risulta, e la replica non la fornisce.

Dal 2020, per effetto dell'art. 53, comma 6, del d.l. 104/2020, l'ente che abbia sottoscritto rateizzazioni di durata diversa dal triennio copre le quote annuali in ciascun bilancio, in competenza e cassa, con risorse individuate nella delibera di riconoscimento; la finalità dichiarata è evitare il ricorso agli artt. 188 e 243-bis. Applicarlo avrebbe evitato un accantonamento nell'ordine dei dodici milioni, ed è la via seguita dalla generalità dei comuni calabresi. Il richiamo alle scritture della Regione non è dirimente: la contabilità del creditore non determina l'imputazione contabile del debitore. Rileva il titolo, cioè l'accordo di rateizzazione approvato con deliberazione di Giunta.

Nello stesso senso l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e la deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle autonomie: in presenza di accordo, l'impegno segue le scadenze pattuite e si iscrive pro quota. Il debito idrico risulta pagato con regolarità da circa un decennio. Accantonarne oggi l'intero residuo anticipa obbligazioni non esigibili e produce un disavanzo privo di fabbisogno di cassa.

Si dice di avere recepito le indicazioni del giudice contabile. L'acquiescenza è una scelta, e va motivata.

Il principio contabile commisura l'accantonamento alle passività probabili, su valutazione motivata; i rischi possibili si segnalano in nota informativa, i remoti non si segnalano. Un accantonamento mediamente sei volte superiore a quello di comuni di pari classe demografica non descrive un contenzioso: descrive un criterio. E includervi giudizi già vinti in primo grado è incompatibile con la passività probabile, perché la sentenza favorevole degrada il rischio a possibile o remoto. Le schede, causa per causa, sono agli atti del Consiglio?

Le posizioni risalgono, per la parte idrica, a un arco tra il 1981 e il 2004; per i rifiuti, a conferimenti fino al 2012 e agli esercizi 2017-2019. L'art. 2937 c.c. ammette la rinuncia tacita, desumibile da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione: il riconoscimento del debito è quel fatto. Per un ente pubblico equivale a disporre di un'utilità patrimoniale, con quanto ne segue in punto di responsabilità erariale. Esiste un parere legale sulla non prescrizione di ciascuna posta? Se esiste va esibito, se non esiste va acquisito prima che il piano sia chiuso.

Il dissesto, ai sensi dell'art. 244 TUEL, ricorre quando l'ente non può assolvere funzioni e servizi indispensabili, o quando esistono crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa far fronte con gli strumenti ordinari. Se non viene indicato un solo debito scaduto rimasto insoluto, se la cassa libera è nell'ordine dei milioni e le fatture si pagano in una ventina di giorni, la fattispecie non è integrata neppure in prospettiva. Un disavanzo prodotto da accantonamenti non è insolvenza.

L'art. 243-bis, commi 5 e 5-bis, fissa una durata da quattro a venti anni in funzione del rapporto tra passività da ripianare e impegni di titolo I. Per tutto quel periodo il comma 8 impone aliquote e tariffe al massimo, anche in deroga ai limiti di legge, copertura integrale dei costi dei servizi a domanda individuale, dei rifiuti e dell'acquedotto, controllo su dotazioni organiche e assunzioni. Non è respiro finanziario: è amministrazione vincolata. E la Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 2019, ha chiarito che la dilazione lunga trasferisce l'onere su chi non ha deciso: la durata va calcolata sul fabbisogno minimo. Vale inoltre la sentenza n. 115 del 2020, che ha censurato la ripartenza da un quadro incerto e indeterminato, tale da precludere il raccordo con il piano approvato in origine: il nuovo piano deve dire che fine abbia fatto il precedente e quali quote residue restino.

L'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 consente riduzioni ed esenzioni ulteriori, coperte con apposite autorizzazioni di spesa a valere sulla fiscalità generale, diversa dal gettito del tributo. Nessuna norma imponeva la soppressione dell'esenzione riconosciuta ai beneficiari dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Se nel medesimo bilancio restano finanziate spese facoltative, a partire dagli uffici di staff ex art. 90 TUEL, la soppressione non è un atto dovuto: è un ordine di priorità.

L'art. 243-quater TUEL affida l'istruttoria alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e la decisione alla Sezione regionale di controllo; in caso di diniego si applica l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, cioè il dissesto. Più la massa passiva è sovrastimata, più risorse il piano deve reperire, meno è sostenibile, più cresce la probabilità del diniego. Gonfiare il disavanzo per prudenza non allontana il dissesto: lo avvicina. E sulla sostenibilità pesa la capacità di attrarre risorse esterne: con decreto dirigenziale n. 12485 del 15 luglio 2026 un finanziamento per igiene urbana da 250.000 euro è stato dichiarato non ammissibile perché tardivo.

Prima che il piano sia deliberato servono la distinzione, nella massa passiva, tra debiti scaduti ed esigibili e obbligazioni rateizzate non ancora scadute, i pareri sulla prescrizione di ciascuna posta, le schede del fondo contenzioso con revisione dei giudizi già vinti, la ricognizione delle partite creditorie verso la Regione anche in compensazione ex art. 15 della legge 241/1990, la motivazione sull'esclusione dell'art. 194, comma 3, TUEL, l'autorizzazione di spesa per le esenzioni sociali e la relazione dei revisori su ciascun punto. Se quei documenti reggono, le obiezioni cadono e lo si dirà. Finché non vengono depositati, restano dove sono.

*Consigliere comunale di Catanzaro


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