Pontili a Catanzaro, la "Nettuno" esclusa dall'aggiudicazione dei lotti: il Tar dà ragione al Comune

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  06 aprile 2022 10:20

Aveva impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara pubblica, indetta dal Comune di Catanzaro, per l’assegnazione temporanea in concessione di aree demaniali marittime per l’installazione di pontili galleggianti a Catanzaro Lido. Ma alla fine i giudici del Tar (Giovanni Iannini, Presidente; Francesco Tallaro, Consigliere ;Alberto Ugo, Referendario, Estensore) hanno dato ragione al Comune.

La Nettuno srl,  difesa da Giuseppe Pitaro , aveva fatto ricorso contro il Comune di Catanzaro (rappresentato da Saverio Molica, Anna Maria Paladino)  per l'annullamento del provvedimento  del 10 febbraio scorso del Comune di Catanzaro - Settore Patrimonio e Demanio, in relazione all' esclusione  dalla procedura comparativa per l'assegnazione temporanea in concessione di aree demaniali
marittime per l'installazione di pontili galleggianti nel porto di Catanzaro Marina  impugnando la successiva determinazione dirigenziale, con la quale è stata dichiarata infruttuosa la gara per assenza di offerte validamente presentate.

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Secondo i giudici amministrativi “deve rilevarsi come, dall’analisi del provvedimento impugnato, si evinca la valorizzazione di una pluralità di circostanze che – singolarmente considerate e, ancor più, valutate nel loro complesso – rendono ragionevole il giudizio di sussistenza di un illecito professionale in capo all’operatore economico odierno ricorrente”.

Sempre secondo il Tar  "appare ragionevole il  rilievo dato dal Comune agli accertamenti svolti dall’Autorità giudiziaria penale che ha disposto il sequestro preventivo dei pontili installati dalla ricorrente nel corso della precedente concessione, in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi circa la falsità della documentazione tecnica esibita ai fini del collaudo tecnico – amministrativo dei pontili. Tale condotta non può che costituire un indice di grave illecito professionale ed è idonea a minare definitivamente l’affidabilità della ricorrente, soprattutto perché è riferita alla concessione dei medesimi specchi d’acqua e perché attiene all’oggetto principale della concessione, ossia i pontili galleggianti".

E ancora. "Ampiamente ragionevole appare, inoltre, la valorizzazione del comportamento tenuto al termine della concessione dalla ricorrente, la quale non ha proceduto al tempestivo smontaggio dei pontili una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità penale.
A nulla vale, infatti, l’affermazione della ricorrente secondo cui il ritardo nello smontaggio dei pontili non atterrebbe all’esecuzione del contratto in sé, bensì alle conseguenze della sua scadenza naturale. Il mancato o, comunque, il ritardato smontaggio dei pontili costituisce, infatti, violazione degli obblighi assunti con la concessione".

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