"Il requisito di capacità tecnica richiesto per la partecipazione alla gara era, come già evidenziato, l’aver gestito moli, pontili, ormeggi a uso diporto per almeno due anni nel corso degli ultimi cinque anni. Ora, è evidente che la custodia di due natanti sottoposti a sequestro penale, ancorché comportanti operazioni di ormeggio, alaggio, manutenzione, varo, è attività ben diversa dalla concreta gestione di moli, pontili, ormeggi". E' questa la motivazione sottolineata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, che ha dato ragione al Comune di Catanzaro. L'Ente ha revocato in autotutela la determina di affidamento alla "Bay What S.r.l.s." relativa al lotto di area demaniale marittima nell'area del porto.
La revoca in autotutela comunale è arrivata dopo che "nell’esecuzione delle verifiche e dei controlli successivi all’aggiudicazione, l'Ente ha riscontrato l’insussistenza, in capo alla società aggiudicataria, dei requisiti di capacità tecnica, individuati nella legge speciale di gara", scrive il Tribunale. La "Bay What" ha sollevato critiche facendo riferimento al ricorso della "Navylos", del maggio 2021, ma il Tar ha negato di essersi espresso su questioni inerenti le capacità tecniche richieste, avendo dichiarato inammissibile già quel ricorso per difetto d'interesse.
La società aveva dichiarato in fase di gara, come attività svolte in precedenza volte a giustificarne la capacità tecnica, quelle di gestione di alcuni ormeggi nell'area di Caminia per una Onlus. "Quanto alla gestione degli ormeggi nello specchio d’acqua di Caminia - scrive il Tar - va rilevato che, poiché titolare della concessione demaniale era la Cooperativa Sociale ONLUS Stella del Sud, Bay What S.r.l.s. avrebbe avuto bisogno di un’autorizzazione per poter gestire gli ormeggi. Non sussistendo alcuna di queste autorizzazioni, il Comune di Catanzaro ha ritenuto non valutabile quell’attività ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione", continua la sentenza in riferimento alle attività svolte in precedenza dalla "Bay What S.r.l.s." e dichiarate, come detto, in fase di gara. Il Tar ha condannato la società al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
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