Anticipazioni Dpcm. Calabria a rischio "zona rossa": chiusi negozi, scuole, parrucchieri e centri estetici per 15 giorni

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Coronavirus (Foto d'archivio)
  03 novembre 2020 18:58

Coprifuoco dalle 22 fino alle 5. E' quanto emerge dalla bozza del nuovo Dpcm in corso di esame tra Governo e Regioni e che dovrebbe avere efficacia fino al 3 dicembre. "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". E' quanto si legge nella norme di cornice nazionali contenute nella bozza del nuovo Dpcm. Chiusi nel fine settimana i centri commerciali, didattica integrata a distanza per le superiori fino al 100% mentre restano le limitazioni introdotte nelle scorse settimane su bar e ristoranti. Tuttavia, le misure possono aggravarsi se lo scenario di rischio è considerato elevato. 

LE REGIONI IN ZONA ROSSA

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Oltre alla cornice 'nazionale' ci sono le norme che si applicano a seconda del grado di rischio. La Calabria, assieme a Piemonte e Lombardia, è a rischio zona rossa potendo rientrare nello "scenario di tipo 4". Restrizioni valide per almeno i prossimi 15 giorni.  E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CHIUSI I NEGOZI AL DETTAGLIO- "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie".
SOLO ASPORTO FINO ALLE 22 PER LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE- "Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
CONSENTITO SOLO LO SPORT INDIVIDUALE- Tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
DIDATTICA A DISTANZA- Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di  laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
CHIUSI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato X, i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

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