Il Tribunale dà ragione all'Umg: gli specializzandi di medicina devono continuare a formarsi a Catanzaro

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Il Tribunale dà ragione all'Umg: gli specializzandi di medicina devono continuare a formarsi a Catanzaro

  21 marzo 2020 12:34

di EDOARDO CORASANITI

Il Tar Calabria e il Consiglio di Stato avevano dichiarato il difetto di giurisdizione rinviando la pratica al giudice ordinario. E così è stato. Lo scorso 17 marzo il Tribunale di Catanzaro ha emanato il verdetto: sono legittimi i provvedimenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro con i quali l’ateneo non concedeva il trasferimento degli specializzandi di medicina in caso di mancato accreditamento della scuola al Miur poiché i corsi già erogati dall’Università rimangono validi.

Banner

Una vicenda che trova la sua genesi nella decisione del Miur, che oltre a stabilire il mancato accreditamento in ragione del non raggiungimento di alcuni parametri imposti dall’Osservatorio nazionale, imponeva all’Ateneo di accordare il trasferimento incondizionato a tutti gli specializzandi che ne avevano fatto richiesta proprio in virtù della “sanzione” comminata.  

Banner

Nasce un contenzioso. Da una parte gli specializzandi (assistiti dallo studio legale PMMS Legal - Mangano Miceli Stallone) e dall’altra l’Umg (rappresentati in giudizio dallo studio legale Bonetti & Delia).  

Banner

I primi si rivolgono al Tar e poi al Consiglio di Stato, chiedendo la concessione del trasferimento ma entrambi i giudici amministrativi dichiaravano il difetto di giurisdizione. La palla passa al Tribunale di Catanzaro. Secondo quest’ultimo il diritto al trasferimento, in questo caso, non esiste: “Si rivela l’evanescenza della discrasia tra formazione sostanziale e validità del titolo comunque assicurato dall’Università agli specializzandi iscritti e ciò a prescindere dall’eventuale successivo mancato accreditamento o della disattivazione dei corsi. Il conferimento del titolo è indice di una formazione adeguata e la formazione adeguata in quanto tale, senza un titolo, non avrebbe gli effetti cui essa stessa mira, ovvero la sua spendibilità”, si legge nel dispositivo.

"È recuperato- continua il Tribunale, il campo discrezionale dell’Università la quale, nella duplice veste di ente formatore e anche erogatore di prestazioni sanitarie, deve coniugare nella propria valutazione interessi diversi e tutti di rango primario per la sua azione didattica e amministrativa”.


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner