Padre Puglisi e casa a Porto Rhoca. Determina comunale: "Atto senza regolarità contabile e immobile in zona C2 Turistica Residenziale"

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Città Solidale
  22 ottobre 2019 16:45

di PAOLO CRISTOFARO

La contorta vicenda che ruota intorno alla disputa tra Padre Piero Puglisi - responsabile legale della Fondazione "Città Solidale" (che si occupa di assistenza sociale e accoglienza di immigrati) - e il Comune di Squillace, relativamente alla richiesta di esonero dal pagamento della tassa di urbanizzazione, per circa 9mila euro, registra un nuovo capitolo. Sull'albo pretorio, infatti, è apparsa la determinazione n° 123 del Settore Tecnico comunale, con oggetto l'annullamento in autotutela dell'esenzione garantita dalla determina n°126 del 22/03/2019, prodotta in fase di commissariamento del Comune.

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Nel mese di marzo, difatti, era stata prodotta dal Settore Tecnico una determina a favore di Padre Puglisi. Tuttavia, con nota n°3996 del 26/06/2019, l'appena insediato sindaco, Pasquale Muccari, comunicava "le proprie perplessità circa la natura del proprietario dell'immobile che non può essere equiparato ad Ente Pubblico trattandosi nella fattispecie di una Fondazione che in ogni momento può dismettere l'attività o indirizzarla ad altri fini", come riporta il documento. Pertanto, l'amministrazione, ha ritenuto di dover approfondire la questione. "Nel riesame della vicenda suddetta si è rilevato che la determinazione risulta sprovvista del visto di regolarità contabile e, dunque, è priva di copertura finanziaria" riporta la determinazione del 17/10/2019  e che l'atto "debba considerarsi non esecutivo ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267".

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Nel frattempo, con nota n°1642/19, protocollata il 22/07/2019, Padre Puglisi faceva pervenire all'Ente le proprie osservazioni e controdeduzioni relative a quanto asserito dal Comune. Ma "esaminate le osservazioni e valutato che le stesse non siano utili e pertinenti al superamento dei motivi che indicano all'annullamento della determina di rimborso oneri di costruzione, in quanto la stessa risulta mancante del requisito richiesto per divenire esecutiva [...] non può ritenersi operante il regime di gratuità" scrive l'Ente. Secondo il Comune, oltretutto, esiste una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V, s. n° 3774 del 12/07/2005) secondo la quale, appunto, il regime di gratuità riguarda esclusivamente opere pubbliche, cioè di interesse generale realizzate da un ente pubblico nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune di Squillace segnala, inoltre, nella stessa determina pubblicata sull'albo, che l'immobile è stato edificato su un terreno che nel Piano Regolatore Generale rientra in zona urbanistica "C2" - Mista Turistica Residenziale". Si attende ora l'esito della contesta in tribunale.

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