Procedura di concordato preventivo, versamento delle imposte, effetti inibitori, rilevanza penale: Monica Peta commenta la recente sentenza della Cassazione

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images Procedura di concordato preventivo, versamento delle imposte, effetti inibitori,  rilevanza penale: Monica Peta commenta la recente sentenza della Cassazione
Monica Peta
  09 maggio 2020 18:12

di MONICA PETA*

La questione della sentenza di Cassazione n. 13628, del 05 maggio 2020, involge il rapporto tra la procedura di concordato preventivo del soggetto tenuto al versamento delle imposte e il profilo degli effetti inibitori o meno della stessa rispetto l’obbligo di versamento imposto con legge tributaria e la conseguenza penale o meno dell’omissione del versamento.

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La Corte di Cassazione all’uopo, in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, sancisce il principio che: ”la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione e, pertanto, la stessa domanda non assume rilievo, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello dell’ esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori”. Solo in quest’ultimo caso – precisa la Corte – sarà «configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario».

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Il fatto: il procuratore della Repubblica di Lecco ricorre per cassazione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’appello cautelare relativo al rigetto della richiesta di sequestro preventivo per la somma di euro 1.088.589,54, nei confronti della rappresentante legale della Società X, indagato per il reato ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, per omesso versamento delle ritenute, in qualità di sostituto di imposta, per l’anno 2017, entro il termine previsto del 31/10/2018.

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Con unico motivo, il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge penale e degli artt. 161, commi 6,7, e 168 della legge fall.. Argomenta che: il tribunale cautelare, e ancora prima il Giudice delle indagini cautelari del Tribunale, avrebbero errato nel ritenere che al momento della consumazione del reato (31/12/2018), l’indagato poiché avrebbe presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo, in data 27/08/2018, non avrebbe più avuto il potere di adempiere all’obbligazione tributaria in quanto non avrebbe potuto esercitare i poteri di amministrazione ai sensi dell’art. 167 della legge fall..

Invero, il ricorrente, sostiene l’erronea interpretazione di legge per quanto attiene l’individuazione dei poteri dell’amministratore nell’arco di tempo che va dalla presentazione della domanda nella fattispecie in esame di concordato “bianco” (senza piano concordatario) sino al decreto di ammissione, il tribunale cautelare, e prima ancora il Giudice delle indagini preliminari, avrebbe errato nel ritenere che al momento della consumazione del reato al 31/12/2018, l’indagato poiché aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, in data 27/08/2018, non avrebbe più avuto il potere di adempiere all’obbligazione tributaria perché non avrebbe più potuto esercitare i poteri di amministrazione , ai sensi dell’art. 167 legge fall., da cui la conseguenza che tutti i pagamenti effettuati dall’imprenditore sarebbero inefficaci.

 La Corte si è uniformata all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ed afferma il principio secondo cui,  la procedura di concordato preventivo, sia essa introdotta con piano concordatario o con riserva, non inibisce il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza sia successivo al deposito della domanda, giuste le disposizioni di cui all’art. 161, comma 7, e 167 legge fall., salva la presenza di un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori (in questo senso Sez. 3, n. 49795/2018, Sez. 3, n. 2860/2018, Sez. 4, n. 52542/2017).

Nel ribadire tale principio di diritto, il Collegio si è posto in consapevole contrasto con altro orientamento, minoritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell’intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell’organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale» (in questo senso Sez. 3, n. 36320 del 02/04/2019).

In conclusione, la Corte afferma e consolida il principio che,” la causa di giustificazione dell’art. 51 cod.pen., può essere invocata laddove l’imputato sia destinatario di un “ordine legittimo” del tribunale civile con cui gli impone il divieto di pagamento dei crediti anteriori alla proposta di concordato, o di una mancata autorizzazione al pagamento degli stessi, non potendo la stessa essere individuata nel provvedimento di ammissione (ai sensi dellì1rt. 163 legge fall.), nei confronti del debito scaduto nelle more tra la presentazione del ricorso con riserva e la sua ammissione, essendo tale situazione equiparabile, quanto alla possibilità del compimento di atti di straordinaria amministrazione, a quella di concordato con piano, e non potendo sul versante del piano penale, accordarsi valore di scriminante all’ammissione al concordato il rispetto ad una condotta di reato già perfezionatasi

La ratio della decisione della Corte va ravvisata nel fatto che la procedura di concordato preventivo, determina per il debitore una situazione di “spossessamento attenuato” (previsto dal decreto Crescita) e a differenza della procedura fallimentare, non priva l’imprenditore in crisi dell’amministrazione dei beni, ma gli consente il compimento di alcuni atti gestori. Sul piano poi della disciplina penalistica, la corte conferma i principi già reiteratamente espressi dalla giurisprudenza, secondo cui la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei debiti tributari a scadere successivamente la sua presentazione, salvo non sia configurabile la scriminante di cui all’art.51 del cod. pen..

*Dottore Commercialista-Revisore Legale

  Membro del Comitato Scientifico Nazionale della Fondazione University School

  Docente Federiciana Università Popolare

 

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