Quale inclusione? A Catanzaro la battaglia di Andrea, lo studente disabile "ignorato" dal Comune

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on whatsapp
images Quale inclusione? A Catanzaro la battaglia di Andrea, lo studente disabile "ignorato" dal Comune
Foto d'archivio

Per il terzo anno consecutivo, i genitori costretti a ricorrere alla giustizia per difendere il diritto alla scuola del figlio. L’assistenza specialistica c’è, ma solo sulla carta.

  22 settembre 2025 16:38

"Inclusione" è una parola che amiamo ripetere. La scriviamo nei programmi scolastici, la citiamo nei convegni, la proclamiamo nelle giornate mondiali dedicate alla disabilità. Ma poi arriva la realtà, e la parola si svuota. Diventa retorica. O, peggio, menzogna.

Lo sa bene la famiglia di Andrea, un ragazzo con disabilità grave che frequenta la Scuola Secondaria di primo Grado presso l’Istituto Comprensivo Statale "V. Vivaldi" a Catanzaro. Come previsto dalla legge, e accertato da medici, docenti e specialisti, Andrea ha diritto a 30 ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (OEPAC), essenziali per potersi sedere in classe, apprendere, socializzare e vivere la scuola come ogni altro studente. Ma, ancora una volta, quel diritto è stato calpestato. Ancora una volta, il Comune ha interrotto l'assistenza, decidendo di non erogare il servizio. Ancora una volta, i genitori sono stati costretti a rivolgersi al giudice, per mezzo del loro legale di fiducia, l'avvocato Marco Tavernese. (NE AVEVAMO SCRITTO QUI)

Banner

È il terzo anno consecutivo che accade. Tre ricorsi, tre pronunce favorevoli al minore, tre condanne al Comune. Niente è bastato. Nemmeno una sanzione pecuniaria — 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo — ha fermato la condotta omissiva dell’amministrazione, definita dal Tribunale come “discriminatoria, reiterata e illegittima”.

Banner

La legge è chiara: nessun alibi per il Comune

Banner

Il Tribunale civile di Catanzaro, con l’ordinanza n. 517/2025, ha respinto in modo sistematico tutte le eccezioni sollevate dal Comune. Lo ha fatto con argomentazioni precise, basate su una giurisprudenza consolidata.

Competenza del giudice ordinario

Secondo il Comune, la materia doveva essere trattata dal TAR. Il giudice ha chiarito che, trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito, la competenza è del giudice civile, come sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 25101/2019).

Obblighi del Comune

È stato ribadito che il Comune è obbligato a garantire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della Legge 104/1992 e dell’art. 139 del D.lgs. 112/1998. Non è una scelta politica. È un obbligo giuridico.

Il PEI è vincolante

L’assistenza prevista nel Piano Educativo Individualizzato non è una “proposta”, ma un atto vincolante. Ridurne le ore è una violazione del diritto allo studio. Così ha affermato il Tribunale, richiamando anche la sentenza n. 2023/2017 del Consiglio di Stato: nessuna autorità, nemmeno gli Uffici scolastici, ha il potere discrezionale di ridurre ore già previste nel PEI, se non in presenza di errori oggettivi documentati.

Problemi di bilancio? Inammissibili.

Nessun vincolo di spesa può giustificare il mancato rispetto dei diritti fondamentali. Così ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2016, affermando che il diritto allo studio degli studenti con disabilità non può essere subordinato alla disponibilità finanziaria degli enti locali.

Discriminazione accertata

Il giudice ha riconosciuto una discriminazione indiretta ai sensi della Legge 67/2006: trattare Andrea con modalità diverse rispetto agli altri alunni (senza disabilità), impedendogli un pieno accesso al percorso scolastico. Il fatto che anche altri studenti con disabilità abbiano subito la stessa riduzione non costituisce attenuante: la legge confronta la condizione dello studente disabile con quella degli altri studenti non disabili, non tra pari con disabilità.

Condanna con sanzione pecuniaria

Il Tribunale ha imposto al Comune di ripristinare immediatamente le 30 ore settimanali previste, e ha applicato l’art. 614-bis c.p.c., con una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni giorno di ritardo, a partire dall’ottavo giorno dalla notifica del provvedimento.

Un muro di gomma istituzionale

Quel che sconvolge non è solo la violazione del diritto, ma la sua ostinata ripetizione. È come se le sentenze non avessero alcun valore. Come se il diritto all’inclusione scolastica fosse un favore da concedere — e non un obbligo inderogabile.

Il giudice è netto: “l’atteggiamento del Comune di Catanzaro sfocia in una condotta connotata da colpa grave, se non da vero e proprio dolo”, e integra una discriminazione sistematica, ponendo Andrea in una condizione di “inaccettabile svantaggio” rispetto ai suoi coetanei. Non si tratta di un caso isolato, ma di un precedente gravissimo che mina il principio stesso di uguaglianza sostanziale, pilastro della nostra democrazia.

Una famiglia stanca, ma determinata

I genitori di Andrea oggi parlano con rabbia mista a stanchezza e disillusione. Ma con una dignità che impone rispetto. “Non è garantito il diritto all’inclusione di nostro figlio. E, al contempo, non è garantita la possibilità di vivere una vita regolare alla nostra famiglia. Con le poche ore in cui viene seguito, siamo costretti a lasciare il lavoro e scappare a scuola oggi alle 11, domani alle 12...non è una vita semplice, non è una vita normale”. Sono parole pesanti. Che raccontano l’erosione quotidiana della fiducia nelle istituzioni. "Molte famiglie con i nostri stessi problemi finiscono per rassegnarsi. Ma noi non lo faremo. Il Comune di Catanzaro dovrà rispondere del proprio comportamento, non è comprensibile come ogni anno passino i mesi prima del nuovo bando. E, nel frattempo, chi ci ascolta?"

Inclusione: un dovere giuridico, non una concessione

Oltre alla giurisprudenza italiana, anche le fonti internazionali parlano chiaro. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 14 e art. 2), ratificata con la Legge 18/2009, stabilisce l’obbligo per lo Stato di garantire accomodamenti ragionevoli a favore degli alunni con disabilità. E il “ragionevole” non può mai essere interpretato in modo da svuotare di senso un diritto. Come ha chiarito la Corte Costituzionale, lo Stato ha il dovere di “assicurare” e non solo “facilitare” il diritto allo studio di tutti. (Sentenza n. 215/1987).

Un appello al Comune di Catanzaro

A questo punto, non è più una questione legale. È una questione etica. Il Comune di Catanzaro è chiamato a rispondere non solo davanti ai tribunali, ma davanti alla società. Davanti ai cittadini. Davanti agli studenti che ogni giorno imparano cosa vuol dire “convivere con le differenze”. E davanti a un ragazzo che chiede solo di poter andare a scuola come gli altri. Inclusione non può e non deve essere solo una parola. È un'azione concreta. Ed è tempo che diventi realtà.

L'ultima diffida facente seguito all'ennesima sentenza favorevole alla famiglia di Andrea, impone al Comune di Catanzaro di agire inderogabilmente entro 5 giorni all'assegnazione in favore di Andrea del numero di ore di assistenza OEPAC prescritto dal relativo PEI per l'anno scolastico  2025/2026, e dunque pari a 30 (trenta) ore settimanali. Quei 5 giorni scadono proprio adesso. Sarà finalmente il Comune adempiente o lascerà che anche quest'anno scolastico vada così, lasciando Andrea e la sua famiglia soli anche questa volta? 

 

 

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner