Referendum abrogativi, riflessione di Maria Grazia Leo sulle decisioni della Corte Costituzionale

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images Referendum abrogativi, riflessione di Maria Grazia Leo sulle decisioni della Corte Costituzionale

  19 febbraio 2022 18:43

di MARIA GRAZIA LEO

La Corte Costituzionale si è concessa quasi 48 ore di tempo per discutere e valutare l’ammissibilità di 8 referendum abrogativi, presentati da comitati promotori civici, da alcuni partiti politici e consigli regionali. Di questi 5 -tutti sul tema giustizia- sono stati dichiarati ammissibili, poiché non appartenenti ad una delle quattro categorie che secondo l’art.75 della Costituzione non possono essere sottoposte al giudizio popolare: leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di amnistia e di indulto, oltre alle cause implicite che si ricavano dai principi costituzionali e dall’istituto referendario stesso. Ma entriamo nel vivo dei contenuti, relativi ai contenuti ammessi:

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  • Abrogazione della legge Severino. Attraverso un decreto Legislativo del 2012, contrastante la corruzione - il ministro della Giustizia del Governo Monti, Avv. Paola Severino aveva previsto il sistema dell’incandidabilità e la decadenza per i parlamentari italiani ed europei e per chi ricopriva incarichi di governo nel caso avessero riportato condanne penali definitive superanti i due anni per una serie di reati contro la P.A. Per gli amministratori locali invece la misura è stata più severa in quanto essi possono essere sospesi dalla carica, dichiarati non eleggibili o decaduti anche in caso di condanna non definitiva, quindi pure in primo grado di giudizio. Se i cittadini voteranno Sì all’abrogazione si ritornerà alla legge preesistente in base alla quale l’interdizione dai pubblici uffici non scatterà automaticamente a sentenza ma sarà considerata una pena accessoria, rimessa alla decisione del giudice.
  • Separazione delle carriere tra Pubblico ministero e giudice.

In realtà si dovrebbe parlare più di distinzioni di funzione che di separazione di carriere come già la consulta segnalò e corresse in un‘altra decisione sul tema, questo perché nella Costituzione entrambi P.M. e giudici appartengono ad uno stesso ordine. Per cui se ad oggi il passaggio dall’uno all’altro campo è possibile per quattro volte, con l’esito positivo del quesito tutto questo si cancellerebbe e la scelta si renderebbe subito definitiva ad inizio della carriera. Da ricordare che –nelle recentissima proposta di riforma della Giustizia- il ministro Marta Cartabia ha previsto un riduzione dei passaggi da Pm a Giudice solamente per due volte.

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  • Abrogazione -in alcuni casi- della custodia cautelare. Lo scopo dei promotori è quello di limitare i casi della carcerazione preventiva- stabiliti dall’art. 274 del Codice di procedura penale- che consente al Pubblico ministero dopo aver avuto l’avvallo del Giudice delle indagini preliminari di tenere in carcere il presunto autore di un reato per pericolo di fuga, di eventuale inquinamento delle prove, di reiterazione del reato. Ad oggi sono previsti arresti domiciliari o la prigione, se il pericolo di reiterazione riguarda reati per i quali è prevista una pena massima di almeno quattro o cinque anni, oltre che per il caso di finanziamento illecito dei partiti. Se dovesse passare questo referendum il presupposto per la custodia cautelare- nella fase delle indagini preliminari- resterebbe soltanto quello del rischio di fuga o inquinamento delle prove, per i reati che prevedono l’uso della violenza o delle armi e per i casi di criminalità organizzata ed eversione.
  • Consiglio superiore della magistratura: cancellazione delle norme che regolano il sistema di elezione dei giudici togati. In pratica si chiede ai cittadini di togliere l’obbligo delle firme richieste –dalle 25 alle 50- per la presentazione della candidatura a consigliere del Csm. Lo scopo è limitare l’influenza delle correnti all’interno della magistratura. Anche nella Riforma Cartabia sono previste candidature individuali senza firme d’accompagnamento ed una nuova legge elettorale.
  • Gli avvocati voteranno sulla professionalità dei magistrati. Qui il quesito interviene con un intervento di abrogazione di una legge del 2006, per consentire agli avvocati di prender parte pienamente alle decisioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari, mettendo le “pagelle” sulla carriera delle toghe. Anche in questo caso le Camere potrebbero anticipare il referendum – di fatto annullandolo- se approvassero prima la legge sul Csm che va nella stessa direzione dell’oggetto in questione.

Spetterà pertanto ai cittadini/elettori pronunciarsi con un Sì o con un No sulla consultazione, che verrà indetta in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno 2022. Ricordiamo che i referendum saranno validi solo se si raggiungerà il quorum dei votanti previsto dalla Costituzione (art.75 ) nella metà più uno degli aventi diritto al voto e con la maggioranza dei voti validamente espressi.

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Non possiamo esimerci dal ricordare i tre referendum che la Consulta ha dichiarato inammissibili: a) responsabilità civile diretta dei magistrati; b) depenalizzazione della coltivazione della cannabis non destinata allo spaccio e sanzioni amministrative in tema di droghe; c) eutanasia legale attraverso la depenalizzazione parziale dell’omicidio del consenziente.

A motivare questa decisione è stato il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato: “Leggere o sentire che chi ha preso la decisione sull’eutanasia non sa cosa sia la sofferenza mi ha ferito”. Per i giudici costituzionali il quesito è stato formulato male, in quanto si trattava di decidere sull’omicidio del consenziente, che sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi dell’eutanasia. 

Sulla cannabis dalla Consulta è stata ravvisato un quesito non scritto bene, perché la proposta abrogativa non era destinata alla cannabis ma alle sostanze stupefacenti o droghe pesanti come coca, papavero e questo avrebbe comportato una violazione degli obblighi internazionali.

Ora spetterà al Parlamento prendere una posizione e dare legittimazione ad un problema e ad un tema valoriale che sussiste comunque. “Altrimenti se il legislatore continuerà nel non decidere si potranno –ha affermato Amato- alimentare dissensi corrosivi per la coesione sociale”

Infine, sul referendum relativo alla responsabilità diretta di giudici per gli errori giudiziari commessi, che avrebbe comportato l’abrogazione dell’intervento sostitutivo dello Stato in alcuni casi, il Presidente della Corte Costituzionale ha spiegato che in realtà il quesito non era abrogativo ma direttamente propositivo, quindi inammissibile perché non previsto nel nostro ordinamento giuridico.

 

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